Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138 - "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate" (Estratto - Art. 14)
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002)
Art.
14.
Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo
6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
1. Le parole: "si
disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi"
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto
legislativo n. 22", si interpretano come segue:
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo
diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti
ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C
del decreto legislativo n. 22;
b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento
e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze,
materiali o beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale,
una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito
da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità
o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal
fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui
all'allegato D del decreto legislativo n. 22.
2. Non ricorre la decisione
di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali
residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati
nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire
alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati
nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver
subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione
di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n.
22.