
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 - DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 205
(pubblicato nel S.O. n. 233/L alla G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999)
Titolo I
Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti
Titolo II
Modifica del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione
Titolo III
Riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale
Titolo IV
Riforma della disciplina sanzionatoria delle violazioni finanziarie
Titolo V
Riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali
Titolo VI
Trasformazione di reati in illeciti amministrativi
Titolo VII
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689
Titolo VIII
Disposizioni transitorie e finali
Allegato
Elenco delle leggi recanti violazioni depenalizzate a norma dell'articolo 1
"DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 205"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto larticolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dallentrata in vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo per la depenalizzazione dei reati minori e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della medesima legge, nonché per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione allordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del [ ]
Udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dallarticolo 17 della legge di delegazione;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del [ ]
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ALIMENTI
Capo I
TRASFORMAZIONE DEI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 1.
(Depenalizzazione).
Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nellelenco allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
(Sanzioni amministrative pecuniarie).
Le violazioni indicate dallarticolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, è così determinato:
se la violazione è punita con la sola pena della multa o dellammenda, la somma dovuta è pari allammontare della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila;
se la violazione è punita con la pena della reclusione o dellarresto alternativa a quella della multa o dellammenda, è dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti milioni a centoventi milioni negli altri casi;
se la violazione è punita con la pena della reclusione o dellarresto sola o congiunta con la pena della multa o dellammenda, è dovuta una somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a centottanta milioni negli altri casi.
Se per la violazione è prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi, la somma dovuta è pari:
allammontare della multa o dellammenda, ove prevista in via esclusiva;
allammontare della multa o dellammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o allarresto;
al doppio dellammontare della multa o dellammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o allarresto.
Art. 3.
(Sanzioni amministrative accessorie).
Le pene accessorie previste per le violazioni indicate dallarticolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se lapplicabilità delle pene accessorie è prevista per i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle violazioni nei sensi stabiliti dallarticolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dallarticolo 92 del presente decreto legislativo.
Salvo quanto disposto dal comma 1, lautorità amministrativa con lordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dallarticolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può applicare per le violazioni indicate dallarticolo 1, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dellesercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dellautorizzazione o dellanalogo provvedimento amministrativo che consente lesercizio dellattività;
per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dellesercizio e la revoca della licenza, dellautorizzazione o dellanalogo provvedimento amministrativo che consente lesercizio dellattività.
Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dellarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 4.
(Autorità competente).
Salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma dellarticolo 1 sono applicate dalle autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse.
Per le violazioni previste dalle leggi 7 dicembre 1951, n. 1316, 23 dicembre 1956, n. 1526, 24 luglio 1962, n. 1104, 9 ottobre 1980, n. 659, 4 novembre 1981, n. 628, 2 agosto 1982, n. 527 e 12 gennaio 1990, n. 11, le sanzioni amministrative sono applicate, secondo le rispettive attribuzioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalle regioni e dalle province autonome.
Capo II
MODIFICHE DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA
Art. 5.
(Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale).
Dopo larticolo 517 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 517-bis. (Circostanza aggravante). Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dellesercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dellautorizzazione o dellanalogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dellattività commerciale nello stabilimento o nellesercizio stesso.".
Art. 6.
(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283).
La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, è così modificata:
il terzo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dellarticolo 5 sono puniti con larresto fino ad un anno o con lammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dellarticolo 5 si applica la pena dellarresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni.";
il secondo comma dellarticolo 12 è sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con le pene previste dallarticolo 6 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.";
dopo larticolo 12 è aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dellesercizio e la revoca della licenza, dellautorizzazione o dellanalogo provvedimento amministrativo che consente lesercizio dellattività.
Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.".
Art. 7.
(Affissione e pubblicazione del provvedimento che applica sanzioni amministrative).
Quando è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a quindici milioni di lire per una violazione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, o di tutela della denominazione di origine dei medesimi, lautorità amministrativa con lordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dallarticolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può disporre, tenuto conto della natura e della gravità del fatto, laffissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.
L'affissione ha ad oggetto un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dellillecito commesso, del suo autore e della sanzione applicata. Lautorità amministrativa o il giudice stabilisce i luoghi, le modalità e la durata, comunque non superiore a quattro mesi, dellaffissione, in modo tale da assicurare unagevole conoscibilità del provvedimento da parte del pubblico.
Lautorità che ha emesso lordinanza-ingiunzione cura lesecuzione dellaffissione, avvalendosi ove occorra degli organi di polizia municipale. Se laffissione è disposta dal giudice penale, lesecuzione è affidata allorgano che ha accertato la violazione.
La pubblicazione del provvedimento è eseguita con le modalità previste dallarticolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.
Art. 8.
(Chiusura dello stabilimento o dellesercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari).
Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sullosservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dellesercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dellautorizzazione sanitaria.
Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.
Restano ferme le disposizioni previste dallarticolo 3 del presente decreto, dallarticolo 517-bis del codice penale, dallarticolo 12-bis e dal primo comma dellarticolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Titolo II
MODIFICA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE
Art. 9.
(Disposizioni generali).
Dopo larticolo 1083 del codice della navigazione sono inseriti i seguenti:
"Art. 1083-bis. (Sanzioni amministrative accessorie). Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal presente codice sono:
la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nellarticolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nellarticolo 1082, primo comma, n. 2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.
Art. 1083-ter. (Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie). La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici di cui allarticolo 1083-bis, primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.
La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna di cui allarticolo 1083-bis, primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.
Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione dallesercizio di una professione.".
Nel primo comma dellarticolo 1086 del codice della navigazione le parole "a titolo di pene pecuniarie per i reati previsti dal presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice".
Art. 10.
(Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione).
Nellarticolo 1162 del codice della navigazione le parole "è punito con larresto fino a due mesi ovvero con lammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".
Larticolo 1163 del codice della navigazione è così modificato:
nel primo comma le parole "è punito con larresto fino a due mesi ovvero con lammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni";
nel secondo comma le parole "è punito con larresto fino a sei mesi ovvero con lammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
Nellarticolo 1164 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un più grave reato, con larresto fino a tre mesi ovvero con lammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni".
Art. 11.
(Disposizioni sullordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi).
Nellarticolo 1169 del codice della navigazione le parole "con larresto fino a tre mesi ovvero con lammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.".
Nellarticolo 1170 del codice della navigazione le parole "con larresto fino a tre mesi ovvero con lammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
Nellarticolo 1171 del codice della navigazione le parole "con larresto fino a un anno ovvero con lammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
Nellarticolo 1174 del codice della navigazione le parole " è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con larresto fino a tre mesi ovvero con lammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
Larticolo 1175 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 1175. (Sanzioni amministrative accessorie). La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa lapplicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.".
Art. 12.
(Disposizioni sullassunzione della gente di mare e del personale navigante).
Larticolo 1178 del codice della navigazione è così modificato:
nel primo comma le parole "con lammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: ", se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni";
nel secondo comma, le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione"
Larticolo 1179 del codice della navigazione è così modificato:
nel primo comma le parole "con lammenda da lire centomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: ", se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
Larticolo 1180 del codice della navigazione è così modificato:
nel primo comma le parole "con lammenda da lire sessantamila a duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: ", se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni";
nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
Art. 13.
(Disposizioni sulla proprietà della nave e dellaeromobile).
Larticolo 1184 del codice della navigazione è così modificato:
nel primo comma le parole "con larresto da due a sei mesi ovvero con lammenda da lire cento milioni a lire quattrocento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dellarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
Art. 14.
(Disposizioni sulla polizia della navigazione).
Larticolo 1190 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 1190. (Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio). Chiunque ammette allistruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneità psicofisica, ovvero un allievo di minore età, senza il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.".
Larticolo 1193 del codice della navigazione è così modificato:
nel primo comma le parole "con larresto fino a sei mesi ovvero con lammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni";
nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
Larticolo 1196 del codice della navigazione è così modificato:
nel primo comma le parole "qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con larresto fino a tre mesi ovvero con lammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
nel secondo comma le parole "La stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione".
Nellarticolo 1198 del codice della navigazione le parole "con larresto fino a tre mesi ovvero con lammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.".
Larticolo 1199 del codice della navigazione è così modificato:
nel primo comma le parole "è punito con larresto fino a sei mesi e con lammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";
nel secondo comma le parole "è punito con larresto fino a tre mesi ovvero con lammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto è commesso da un componente dellequipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso da un componente dellequipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";
il terzo comma è sostituito dai seguenti:
"Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dellarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge.".
Larticolo 1200 del codice della navigazione è così modificato:
nel primo comma le parole "con larresto fino a tre mesi ovvero con lammenda da lire sessantamila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
nel secondo comma la parola "pena" è sostituita dalla parola "sanzione";
nel terzo comma le parole "la pena è aumentata fino a un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni".
Nellarticolo 1201 del codice della navigazione le parole "con larresto fino a tre mesi ovvero con lammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
Larticolo 1201-bis del codice della navigazione è così modificato:
nel primo periodo del primo comma le parole "con larresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
nel secondo periodo del primo comma le parole "la pena dellarresto da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";
nel secondo comma le parole "Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti: "Con le stesse sanzioni è punito";
dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dellarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Larticolo 1204 del codice della navigazione è così modificato:
nel primo comma le parole "con larresto fino a un anno ovvero con lammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni";
nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dellarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Nellarticolo 1207 del codice della navigazione le parole "con larresto fino a sei mesi ovvero con lammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni".
Larticolo 1208 del codice della navigazione è così modificato:
nel primo comma le parole "con lammenda fino al lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni";
nel secondo comma le parole "la pena è dellarresto fino ad un anno ovvero dellammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
Nellarticolo 1209 del codice della navigazione le parole "con larresto fino a sei mesi ovvero con lammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".
Nellarticolo 1211 del codice della navigazione le parole "con larresto fino a sei mesi ovvero con lammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".
Nellarticolo 1213 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un più grave reato, con larresto fino a tre mesi ovvero con lammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto con costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
Larticolo 1214 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 1214. (Sanzioni amministrative accessorie). La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207 e 1209 comporta lapplicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.".
Art. 15.
(Modifiche allarticolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32).
Larticolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32 è così modificato:
nel primo periodo del primo comma le parole "con larresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
nel secondo periodo del primo comma le parole "la pena dellarresto da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";
nel secondo comma parole: "Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti: "Con le stesse sanzioni è punito";
dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dellarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 16.
(Autorità competenti allapplicazione delle sanzioni amministrative).
Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono, secondo le rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della navigazione, lEnte nazionale per laviazione civile, le regioni e le province autonome.
Titolo III
RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
Art. 17.
(Blocco stradale o ferroviario).
Il primo e il secondo comma dellarticolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra.".
Dopo larticolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni.
Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da lire cinque milioni a lire venti milioni.
Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dellarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 18.
(Autotrasporto).
Larticolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
nel primo comma le parole "è punito a norma dell'articolo 348 codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso unaltra violazione delle disposizioni del presente articolo o dellarticolo 46, accertata con provvedimento esecutivo.";
il secondo comma è soppresso;
nel terzo comma le parole "è punito con lammenda da lire cinquecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni."; è altresì soppresso il secondo periodo;
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con losservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
L'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
nel primo comma le parole "è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso unaltra violazione delle disposizioni del presente articolo o dellarticolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.";
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
Larticolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
nella rubrica e nel primo comma le parole "accertamento dei reati" sono sostituite dalle seguenti: "accertamento degli illeciti";
dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dellarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Nel comma 6 dellarticolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con le sanzioni previste dallarticolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: "con le sanzioni amministrative previste dallarticolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".
Nel comma 3 dellarticolo 88 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con le sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: "con le sanzioni amministrative previste dallarticolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".
Art. 19.
(Guida dei veicoli).
Larticolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.";
il comma 18 è sostituito dal seguente:
"18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
Il comma 4 dellarticolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dai seguenti:
"4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni. Allincauto affidamento si applica la disposizione di cui allarticolo 116, comma 12.
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
Nel comma 7 dellarticolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.".
Nel comma 6 dellarticolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole "si applicano le sanzioni" sono inserite le seguenti: "amministrative, comprese quelle accessorie,".
Nel comma 4 dellarticolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con larresto da uno a otto mesi e con lammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.".
Il comma 6 dellarticolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.".
Il comma 6 dell'articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.".
Il comma 6 dellarticolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.".
Art. 20.
(Comportamenti durante la circolazione).
Il comma 8 dellarticolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dai seguenti:
"8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, e del capo II, sezione II, del titolo VI.".
Larticolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
nel comma 19 le parole "con larresto da due a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni";
nel comma 22 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
Nel comma 7 dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con lammenda da lire centomila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni.".
Art. 21.
(Dati di identificazione e targhe).
Nel comma 6 dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con larresto da quattro a dodici mesi e con lammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato" sono sostituite dalle seguenti: ", se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro miioni a lire sedici milioni".
Larticolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
nel comma 9 le parole "con le sanzioni previste dallarticolo 100, comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni";
al comma 14 è aggiunto il seguente periodo: "Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
Larticolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
nel comma 12 le parole "con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni";
nel comma 15 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
Nel comma 5 dellarticolo 113 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "è soggetto alle sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,".
Nel comma 7 dellarticolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "è soggetto alle medesime sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,".
Art. 22.
(Anagrafe nazionale).
Nel comma 11 dell'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole "nonché i dati relativi" sono inserite le seguenti: "alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e".
Art. 23.
(Disposizioni di coordinamento e finali).
Nel primo periodo del comma 1 dellarticolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "ed il limite massimo generale di lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ed il limite massimo generale di lire diciotto milioni".
Dopo il comma 3 dellarticolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.".
Larticolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 205 è così modificato:
il comma 2 è soppresso;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Dopo il comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:
"1-bis. Se lautore della violazione è persona diversa dal proprietario del mezzo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente allorgano di polizia che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà di costui, il mezzo è immediatamente restituito allavente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.".
Titolo IV
RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI FINANZIARIE
Art. 24.
(Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie).
Larticolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 è abrogato.
Sono altresì abrogati larticolo 7 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e larticolo 7-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
Non è ammessa ripetizione delle somme versate in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 2.
Art. 25.
(Depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale).
Dopo larticolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:
"Art. 295-bis. (Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità). Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se lammontare dei diritti di confine dovuti non supera lire sette milioni e non ricorrono le circostanze indicate dallarticolo 295, secondo comma, si applica, in luogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Nei casi previsti dallarticolo 294, la sanzione non può essere comunque inferiore a lire un milione.
La sanzione può essere aumentata fino alla metà se ricorre la circostanza indicata dallarticolo 295, primo comma.
Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333 si osservano anche con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo. I provvedimenti per i quali, in base alle medesime disposizioni, è competente lautorità giudiziaria sono adottati dal capo della dogana nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata.
Nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli indicati nel primo comma conservano rilevanza penale sebbene lammontare dei diritti di confine dovuti non superi lire sette milioni, per la presenza delle circostanze aggravanti indicate dellarticolo 295, secondo comma, queste ultime restano soggette al giudizio di equivalenza o di prevalenza con eventuali circostanze attenuanti a norma dellarticolo 69 del codice penale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri.".
Art. 26.
(Modifica della disciplina del contrabbando abituale).
Nellarticolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le parole "lire cinquantamila" sono sostituite dalle parole "lire ventuno milioni".
Art. 27.
(Depenalizzazione del reato previsto dallarticolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853).
Nel comma 26 dellarticolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole da "con larresto fino a due anni" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora nellanno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dellimposta per un ammontare di corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nellanno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dellimposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni".
Titolo V
RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA RELATIVA AGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI
Art. 28.
(Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione).
Larticolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Emissione di assegno senza autorizzazione). 1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza lautorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
Se limporto dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 29.
(Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista).
Larticolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Emissione di assegno senza provvista). 1. Fuori dei casi previsti dallarticolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
Se limporto dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 30.
(Competenza).
Larticolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Autorità competente). 1. Per lapplicazione delle sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie è competente il prefetto del luogo di pagamento dellassegno.".
Art. 31.
(Sanzioni amministrative accessorie).
Larticolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti:
"Art. 5. (Sanzioni amministrative accessorie). 1. La violazione dellarticolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dellarticolo 2, quando limporto dellassegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a lire cinque milioni.
Se limporto dellassegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, lemissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche lapplicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
interdizione dallesercizio di unattività professionale o imprenditoriale;
interdizione dallesercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 5-bis. (Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie). 1. Linterdizione dallesercizio di unattività professionale o imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto della capacità di esercitare una professione, industria o un commercio, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dellautorità.
Linterdizione dallesercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese importa lincapacità del soggetto di esercitare lufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dellimprenditore.
Lincapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Le sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 1, 2 e 3 non possono avere una durata inferiore a due mesi, né superiore a due anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non può avere una durata inferiore a due anni, né superiore a cinque anni.
Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni amministrative accessorie da applicare, tiene conto della gravità dellillecito e dellimporto dellassegno o degli assegni emessi.".
Art. 32.
(Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie).
L'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. (Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie). 1. Ferma restando lapplicabilità delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui allarticolo 5 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni, né superiore a cinque anni.".
Art. 33.
(Pagamento tardivo dellassegno e procedimento per lapplicazione delle sanzioni amministrative).
L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti:
"Art. 8. (Pagamento dellassegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione). 1. Nei casi previsti dallarticolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dellassegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.
La prova dellavvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dellimporto dovuto.
Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1.
Art. 8-bis. (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative). 1. Nei casi previsti dallarticolo 1, se viene levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene direttamente informato dal trattario.
Nei casi previsti dallarticolo 2, il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il pagamento dellassegno nel termine previsto dallarticolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dallarticolo 8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente.
Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dellinformativa il prefetto notifica allinteressato gli estremi della violazione a norma dellarticolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se linteressato risiede allestero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni.
Linteressato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti.
Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili.".
Art. 34.
(Revoca delle autorizzazioni).
L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti:
"Art. 9. (Revoca delle autorizzazioni). 1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nellarchivio previsto dallarticolo 10-bis.
Liscrizione è effettuata:
nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;
nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dallarticolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dellavvenuto pagamento, salvo quanto previsto dallarticolo 9-bis, comma 3.
Liscrizione nellarchivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dalliscrizione del nominativo nellarchivio.
La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo liscrizione nellarchivio, anche se emessi nei limiti della provvista.
9-bis. (Preavviso di revoca). 1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nellarticolo 8 senza che abbia fornito la prova dellavvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nellarchivio di cui allarticolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.
2.. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dellarticolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.
Anche in deroga a quanto stabilito dallarticolo 9, comma 2, lettera b), liscrizione del nominativo del traente nellarchivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
La comunicazione si ha per effettuata ove consti limpossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto.
Se la comunicazione non è effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.
Art. 9-ter. (Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni). 1. Allatto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dallarticolo 9-bis.
Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla banca o allufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento.".
Art. 35.
(Responsabilità del trattario).
Larticolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. (Responsabilità solidale del trattario). 1. Il trattario che omette o ritarda liscrizione nellarchivio di cui allarticolo 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nellarchivio, è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.".
Art. 36.
(Archivio informatico).
Dopo larticolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. (Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari). 1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati:
generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dellautorizzazione;
sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per lemissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per linosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
generalità del soggetto al quale è stata revocata lautorizzazione allutilizzo di carte di pagamento;
carte di pagamento per le quali sia stata revocata lautorizzazione allutilizzo;
assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
La Banca dItalia, quale titolare del trattamento dei dati, può avvalersi di un ente esterno per la gestione dellarchivio, secondo quanto previsto dallarticolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nellarchivio e di esercitare gli altri diritti previsti dallarticolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nellarchivio per le finalità previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. Lautorità giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nellarchivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni.".
Con regolamento emanato, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dallentrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca dItalia ed il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalità con cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i dati allarchivio previsto dal comma 1 del presente articolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate le modalità con cui la Banca dItalia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione.
Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dalladozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca dItalia disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale. La Banca dItalia provvede altresì a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per laccesso e la consultazione dellarchivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali.
Art. 37.
(Sanzioni penali).
Larticolo 124 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 124. Allatto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dallemissione di assegni.
Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni.".
Larticolo 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 125. Prima del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile accerta, sulla base dei dati risultanti dall'archivio previsto dallarticolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto dallemissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni a norma dellarticolo 9 della medesima legge.
Il dipendente responsabile che consegna moduli di assegno bancario o postale a persona interdetta dallemissione di assegni o soggetta a revoca delle autorizzazioni, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.".
Titolo VI
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Capo I
DEPENALIZZAZIONE DI REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE
Art. 38.
(Modifica dellarticolo 345 del codice penale, in tema di offesa allAutorità mediante danneggiamento di affissioni).
Nellarticolo 345 del codice penale le parole "è punito con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 39.
(Modifica dellarticolo 350 del codice penale, in tema di agevolazione colposa della violazione di sigilli).
Nellarticolo 350 del codice penale le parole "è punito con la multa da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".
Art. 40.
(Modifica dellarticolo 352 del codice penale, in tema di vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro).
Nellarticolo 352 del codice penale le parole "è punito con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 41.
(Modifica dellarticolo 465 del codice penale, in tema di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto).
Larticolo 465 del codice penale è così modificato:
nel primo comma le parole "è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila";
nel secondo comma le parole "soltanto la multa fino a lire sessantamila" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".
Art. 42.
(Modifica dellarticolo 466 del codice penale, in tema di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati).
Larticolo 466 del codice penale è così modificato:
nel primo comma le parole "con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila";
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nellalterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.".
Art. 43.
(Modifica dellarticolo 468 del codice penale, in tema di contraffazione di pubblici sigilli).
Larticolo 468 del codice penale è così modificato:
nel primo comma le parole "è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dallarticolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dallarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 44.
(Modifica dellarticolo 527 del codice penale, in tema di atti osceni).
Nel secondo comma dellarticolo 527 del codice penale le parole "la pena è della multa da lire sessantamila a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".
Art. 45.
(Modifica dellarticolo 654 del codice penale, in tema di grida e manifestazioni sediziose).
Nellarticolo 654 del codice penale le parole "è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con larresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 46.
(Modifica dellarticolo 663 del codice penale, in tema di vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni).
Larticolo 663 del codice penale è così modificato:
nel primo comma le parole "è punito con larresto fino ad un mese e con lammenda fino a lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila";
nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
Art. 47.
(Modifica dellarticolo 663-bis del codice penale, in tema di divulgazione di stampa clandestina).
Larticolo 663-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina). Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza losservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dallarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 48.
(Modifica dellarticolo 664 del codice penale, in tema di distruzione e deterioramento di affissioni).
Larticolo 664 del codice penale è così modificato:
nel primo comma le parole "è punito con lammenda fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila";
nel secondo comma le parole "la pena è dellammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".
Art. 49.
(Modifica dellarticolo 666 del codice penale, in tema di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza).
Larticolo 666 del codice penale è così modificato:
nel primo comma le parole "è punito con lammenda da lire ventimila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";
nel secondo comma le parole "la pena è dellarresto fino a un mese" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"È sempre disposta la cessazione dellattività svolta in difetto di licenza. Se lattività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo allesercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nellipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dellarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 50.
(Modifica dellarticolo 675 del codice penale, in tema di collocamento pericolo di cose).
Nellarticolo 675 del codice penale le parole "è punito con lammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 51.
(Modifica dellarticolo 686 del codice penale, in tema di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe).
Larticolo 686 del codice penale è così modificato:
nel primo comma le parole "è punito con larresto fino ad un anno o con lammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila";
nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle parole "Alla stessa sanzione";
dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"È sempre disposta la cessazione dellattività illecitamente esercitata. Se lattività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo allesercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dellesercizio per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dellarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 52.
(Modifica dellarticolo 688 del codice penale, in tema di ubriachezza).
Nel primo comma dellarticolo 688 del codice penale le parole "è punito con larresto fino a sei mesi o con lammenda da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila".
Art. 53.
(Modifica dellarticolo 692 del codice penale, in tema di detenzione di misure e pesi illegali).
Nel primo comma dellarticolo 692 del codice penale le parole "è punito con lammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 54.
(Modifica dellarticolo 705 del codice penale, in tema di commercio non autorizzato di cose preziose).
Larticolo 705 del codice penale è così modificato:
nel primo comma le parole "è punito con larresto fino a tre mesi o con lammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";
dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dellarticolo 686.".
Art. 55.
(Modifica dellarticolo 724 del codice penale, in tema di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti).
Larticolo 724 del codice penale è così modificato:
nel primo comma le parole "è punito con lammenda da lire ventimila a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila";
nel secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si applica a chi".
Art. 56.
(Modifica dellarticolo 725 del codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza).
Nellarticolo 725 del codice penale le parole "è punito con lammenda da lire ventimila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 57.
(Autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative).
Dopo larticolo 19 delle disposizioni coordinamento e transitorie del codice penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è inserito il seguente:
"19-bis. Lautorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli articoli 350, 352, 498, 527, 654, 663-bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del codice penale è il prefetto.
Le autorità di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse:
Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 465 e, limitatamente ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, articolo 466 del codice penale;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice penale;
Ministero delle finanze: articolo 686, nonché, limitatamente ai fatti concernenti valori di bollo, articolo 466 del codice penale;
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: articoli 693 e 694 del codice penale;
sindaco: articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del codice penale.".
Capo II
DEPENALIZZAZIONE DI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI
Art. 58.
(Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema di repressione dellabigeato e del pascolo abusivo in Sardegna).
Il regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 è così modificato:
nellarticolo 15 le parole "saranno puniti ai sensi dellarticolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila";
larticolo 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 23. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 20 e 21, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.
Nel caso previsto nellarticolo 21, può essere disposta la confisca di tutto o di parte del bestiame.".
nellarticolo 24 le parole "è punito con le pene stabilite nellarticolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila".
Art. 59.
(Modifica dellarticolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, in tema di bonifica dei terreni paludosi).
Nellarticolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 le parole da "sono punite" sino alla fine dellarticolo sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.".
Art. 60.
(Modifica dellarticolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740, in materia uso illecito del nome e dellemblema della Croce Rossa).
Larticolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 è così modificato:
nel primo comma le parole "è punito con gli arresti da uno a sei mesi o con lammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";
nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
nel terzo comma le parole "Tali pene" sono sostituite dalle seguenti: "Tali sanzioni".
Art. 61.
(Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, recante il testo unico delle disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione).
Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 è così modificato:
nel primo comma dellarticolo 54 le parole "saranno punite con larresto non superiore nel massimo a cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
larticolo 55 è sostituito dal seguente:
"Art. 55 Le violazioni dei regolamenti emanati per lesecuzione della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.".
Art. 62.
(Modifica dellarticolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, in tema di prevenzione e repressione dellabigeato in Sicilia).
Nellarticolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 le parole da "sono punite" sino alla fine dellarticolo sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.".
Art. 63.
(Modifica dellarticolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di falsa attribuzione di lavori altrui).
Larticolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475 è così modificato:
nel primo comma le parole "con la reclusione fino a un mese" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora lofferta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nella prima ipotesi, il tipografo, se non è concorso nellillecito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.";
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano se il fatto costituisce reato.".
Art. 64.
(Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, in tema di costituzione dellAssociazione nazionale per il controllo della combustione).
Il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, è così modificato:
larticolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto o quelle relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.
In tali casi può procedersi alla confisca dellapparecchio.".
larticolo 20 è sostituito dal seguente:
"Art. 20 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel capo III del presente decreto o quelle relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
Nei casi di maggiore gravità o di reiterazione delle violazioni, si applica altresì la sanzione accessoria dellinterdizione dallesercizio dellindustria per la quale occorre limpiego di apparecchi del genere di quelli adoperati per un periodo da sei mesi a due anni e si procede alla confisca degli apparecchi, dei generatori e dei motori indebitamente adoperati.".
Art. 65.
(Modifica dellarticolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, in tema di infrazione ai divieti di importazione e di esportazione).
Nel primo comma dellarticolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, le parole "è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".
Art. 66.
(Modifica dellarticolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in tema di inosservanza di ordinanze prefettizie).
Nel sesto comma dellarticolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 le parole "sono punite con larresto fino a dieci giorni o con lammenda fino a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 67.
(Modifica dellarticolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in tema di tutela del lavoro delle donne).
Larticolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653 è sostituito dal seguente:
"Art. 24 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonché alle norme del decreto ministeriale di cui allultimo comma dellarticolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila per ogni donna occupata nel lavoro e alla quale lillecito si riferisce.
La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere complessivamente superiore a lire quattro milioni ottocentomila né inferiore a lire ottocentomila.
Le violazioni dellarticolo 20 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.".
Art. 68.
(Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie).
Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è così modificato:
nel quinto comma dellarticolo 201 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta milioni";
nel secondo comma dellarticolo 221 le parole "è punito con lammenda da lire 40.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila".
Art. 69.
(Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, in tema di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale).
Il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 115, è così modificato:
nel primo comma dellarticolo 115 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
nel secondo comma dellarticolo 115 le parole "tali pene" sono sostituite dalle parole "tali sanzioni";
nel primo comma dellarticolo 116 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".
Art. 70.
(Modifica dellarticolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, in tema di riforma delle leggi sul lotto pubblico).
Nel terzo comma dellarticolo 116 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, le parole "è punito con lammenda da lire 50 mila a lire 500 mila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni".
Art. 71.
(Modifica dellarticolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239, in tema di istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici).
Larticolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 è così modificato:
nel primo comma le parole "con lammenda fino a 100.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila";
nel secondo comma la parola "pena" è sostituita dalla seguente "sanzione".
Resta abrogato larticolo 76 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.
Art. 72.
(Modifiche alla legge 10 giugno 1940, n. 653, in tema di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi).
La legge 10 giugno 1940, n. 653 è così modificata:
nel sesto comma dellarticolo 32 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
larticolo 33 è abrogato.
Art. 73.
(Modifica dellarticolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260, in tema di ricorrenze festive).
Nel primo comma dellarticolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260 le parole da "sono puniti" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.".
Art. 74.
(Modifica dellarticolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, linvalidità e i superstiti).
Nel quarto comma dellarticolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.".
Art. 75.
(Modifica dellarticolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619, in tema di risanamento dei rioni dei "Sassi" nellabitato del Comune di Matera).
Nel terzo comma dellarticolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 le parole "è punito con larresto sino a tre mesi e con lammenda da lire 50.000 a 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.".
Art. 76.
(Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato).
La legge 19 gennaio 1955, n. 25 è così modificata:
nella lettera a) del primo comma dellarticolo 23 le parole "con lammenda da lire 10.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a cinquecentomila";
nella lettera b) del primo comma dellarticolo 23 le parole "con lammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila";
il secondo comma dellarticolo 23 è abrogato;
nella lettera a) del primo comma dellarticolo 29 le parole "con lammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila";
nella lettera b) del primo comma dellarticolo 29 le parole "con lammenda da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a ottocentomila";
il secondo comma dellarticolo 29 è abrogato.
Art. 77.
(Modifica dellarticolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in tema di assegni familiari).
Nel quarto comma dellarticolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".
Art. 78.
(Modifica dellarticolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, in tema di orario di lavoro negli autoservizi).
Larticolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, è così modificato:
nel primo comma le parole da "è punito con lammenda da lire venticinquemila a lire settantacinquemila" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ciascun lavoratore, occupato nellazienda, a cui la violazione si riferisce";
nel secondo comma le parole "In caso di recidiva specifica" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di reiterazione specifica delle violazioni".
Art. 79.
(Modifica dellarticolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in tema di invito al libertinaggio).
Larticolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è così modificato:
nel primo comma le parole "sono punite con larresto fino a giorni otto e con lammenda da lire diecimila a lire venticinquemila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila";
il quarto comma è abrogato.
Art. 80.
(Modifica dellarticolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326, in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale).
Larticolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326, è sostituito dal seguente:
"Art. 12. Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui allarticolo 2 o comunque viola le disposizioni di cui allarticolo 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
È sempre disposta la cessazione dellattività svolta in difetto di autorizzazione.".
Art. 81.
(Modifica dellarticolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in tema di tutela del lavoro delle donne).
Nel primo comma dellarticolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325 le parole "sono puniti con lammenda da lire 6.000 a lire 30.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a quattrocentomila per ciascuna lavoratrice".
Art. 82.
(Modifica dellarticolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, in tema di revisione dei film e dei lavori teatrali).
Nel primo comma dellarticolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravità o nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto già condannato per il reato previsto dallarticolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni."
Art. 83.
(Modifica dellarticolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in tema di previdenza dei coltivatori diretti).
Nel primo comma dellarticolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila".
Art. 84.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in tema di revisione delle liste elettorali).
Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è così modificato:
nel primo comma dellarticolo 54 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
nel secondo comma dellarticolo 54 le parole da "la pena" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
dopo il secondo comma dellarticolo 54 è aggiunto il seguente:
"Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dellarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
nel primo comma dellarticolo 55 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
il secondo comma dellarticolo 55 è sostituito dal seguente:
"Se il fatto è commesso con dolo e salvo che costituisca reato, si applica, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.";
dopo il secondo comma dellarticolo 55 è aggiunto il seguente:
"Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dellarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 85.
(Modifica dellarticolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in tema di frodi pensionistiche).
Nel primo comma dellarticolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.".
Art. 86.
(Modifica dellarticolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, in tema di trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto).
Nel primo comma dellarticolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 le parole da "sono puniti" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.".
Art. 87.
(Modifica dellarticolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in tema di imposta sugli spettacoli).
Nel secondo comma dellarticolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 le parole "è punito con larresto fino a tre mesi o con lammenda fino a lire trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.".
Art. 88.
(Modifica dellarticolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, in tema di esercizio delle stazioni e per la distribuzione di gas di petrolio in bombole).
Larticolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 è così modificato:
nel primo comma le parole "è punito con ammenda fino a lire dieci milioni o con larresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
nel secondo comma le parole "è punito con ammenda fino a lire cinque milioni o con larresto fino a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti dal primo e secondo comma, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dellautorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dallarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
il quinto comma è abrogato.
Art. 89.
(Modifica dellarticolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in tema di provvidenze per leditoria).
Nel comma 9 dellarticolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 le parole "sono puniti con la multa da lire un milione a dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".
Art. 90.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, in tema di pubblicità dei medicinali per uso umano).
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 è così modificato:
nel comma 10 dellarticolo 6 le parole "è soggetto alle sanzioni penali" sono sostituite dalle seguenti "è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie";
nel comma 1 dellarticolo 15 le parole "comporta lirrogazione delle sanzioni penali" sono sostituite dalle seguenti "comporta lapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".
Art. 91.
(Autorità competenti).
Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma del presente capo sono le seguenti:
Ministero dellinterno: articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404; articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740; articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148; articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475; articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161; articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7; articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
Ministero del lavoro: articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653; articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239; articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260; articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25; articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138; articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325;
Ministero della sanità: articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;
Ministero del commercio con lestero: articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;
Ministero delle finanze: articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
Ministero dei beni culturali: articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;
Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato: articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132; articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie: articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 115; articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653; articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9; articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;
regioni: articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368; articoli 54 e 55 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959; articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
l) sindaco: articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Titolo VII
MODIFICHE ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
Art. 92.
(Reiterazione delle violazioni).
Dopo larticolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è inserito il seguente:
"Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni). Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette unaltra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dallautorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.".
Art. 93.
(Principio di specialità).
Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è sostituito dal seguente:
"Ai fatti puniti dai seguenti articoli si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi:
articoli 439, 440, 441, 442 e 444, anche in riferimento allarticolo 452 del codice penale;
articoli 515, 516 e 517 del codice penale;
articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni.".
Art. 94.
(Aggiornamento del limite minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie).
Nel primo comma dellarticolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le parole "non inferiore a lire quattromila" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a lire dodicimila".
Art. 95.
(Opposizione allordinanza-ingiunzione).
Larticolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è così modificato:
nel primo comma le parole "davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dellarticolo 22-bis";
nel quarto e nel settimo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".
Art. 96.
(Competenza per il giudizio di opposizione allordinanza-ingiunzione).
Dopo larticolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è inserito il seguente:
"Art. 22-bis. (Competenza per il giudizio di opposizione). Salvo quanto previsto dai commi seguenti, lopposizione di cui allarticolo 22 si propone davanti al giudice di pace.
Lopposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
di previdenza e assistenza obbligatoria;
urbanistica ed edilizia;
di tutela dellambiente dallinquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
di igiene degli alimenti e delle bevande;
di società e di intermediari finanziari;
tributaria e valutaria.
Lopposizione si propone altresì davanti al tribunale:
se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a questultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.".
Art. 97.
(Giudizio di opposizione).
Larticolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è così modificato:
la parola "pretore" è sostituita, ovunque compaia, dalla parola "giudice";
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Tra il giorno della notificazione e ludienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dallarticolo 163-bis del codice di procedura civile.";
nellundicesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica larticolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.".
Titolo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 98.
(Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse).
Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.
Art. 99.
(Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile).
Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dellesecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dellesecuzione provvede con losservanza delle disposizioni dellarticolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con losservanza delle norme sullesecuzione delle pene pecuniarie.
Restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.
Art. 100.
(Trasmissione degli atti allautorità amministrativa e procedimento sanzionatorio).
Nei casi previsti dallarticolo 98, comma 1, lautorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione allautorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
Se lazione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta prescritto od estinto, il pubblico ministero richiede larchiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
Se lazione penale è stata esercitata, il giudice, ove limputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Lautorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti allestero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, linteressato è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dellarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dellarticolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dellarticolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
Il pagamento determina lestinzione del procedimento.
Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilità contabile.
Art. 101.
(Uffici competenti a ricevere il rapporto).
I ministeri e gli enti competenti ad applicare ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo indicano gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui allarticolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per i ministeri lindividuazione ha luogo con decreto del Ministro adottato entro trenta giorni dallentrata in vigore del presente decreto legislativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 102.
(Trasferimento di competenze alle regioni e agli enti locali).
Per le funzioni ed i compiti conferiti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo spetta alle regioni ed agli enti locali a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle risorse a norma dellarticolo 7 della medesima legge n. 59 del 1997.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono competenti ad applicare, secondo i rispettivi ordinamenti, le sanzioni amministrative relative alle funzioni loro attribuite.
Art. 103.
(Entrata in vigore delle disposizioni collegate allarchivio informatico degli assegni e delle carte di pagamento irregolari).
Le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37, comma 2, entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento previsto dallarticolo 36, comma 2.
Con riguardo alle convenzioni di assegno in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni indicate nel comma 1, il cliente dichiara alla banca o allufficio postale, entro trenta giorni da tale data, il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni previste dallarticolo 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dallarticolo 34 del presente decreto legislativo. La dichiarazione ha luogo nelle forme previste dallarticolo 9-ter, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990. In mancanza della dichiarazione, le predette comunicazioni si effettuano presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal cliente allatto della conclusione della convenzione di assegno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato
Elenco delle leggi recanti violazioni depenalizzate a norma dell'articolo 1.
Avvertenza: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modifica o di integrazione.
Legge 2 agosto 1987, n. 378, recante "Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco".
Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante "Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari".
Legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante "Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari".
Legge 7 dicembre 1951, n. 1559, recante "Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti".
Legge 10 aprile 1954, n. 125, recante "Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi".
Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito dalla legge 16 marzo 1956, n. 108, recante "Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati", ad eccezione dell'articolo 16.
Legge 23 dicembre 1956, n. 1526, recante norme a "Difesa della genuinità del burro".
Legge 13 novembre 1960, n. 1407, recante "Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva".
Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", ad eccezione degli articoli 5, 6 e 12.
+Legge 24 luglio 1962, n. 1104, recante "Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile".
Legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante "Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra".
Legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante "Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi".
Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante "Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini".
Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti".
Legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante "Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi".
Legge 9 ottobre 1980, n. 659, recante "Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché degli alimenti con aggiunta di oli e grassi".
Legge 4 novembre 1981, n. 628, recante "Norme relative alla tutela della denominazione dorigine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo".
Legge 2 agosto 1982, n. 527, recante "Norme per la produzione e commercializzazione degli agri".
Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, recante "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari".
Decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante "Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola".
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187, e 84/291 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
Legge 30 maggio 1989, n. 224, recante "Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto".
Legge 12 gennaio 1990, n. 11, recante "Tutela della denominazione di origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto".
Legge 13 febbraio 1990, n. 26, recante "Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"".
Legge 14 febbraio 1990, n. 30, recante norme in materia di "Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele".
Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, recante "Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione".
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante "Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana".
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE, relative ai medicinali veterinari".
Legge 10 febbraio 1992, n.164, recante "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini".
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante "Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale".
Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, recante "Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti".
Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante "Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti".
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, recante "Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità".
Decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante "Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche".
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari".
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari".