Mario Antinucci, L’”interesse preminente del fanciullo” a norma dell’art. 3 Convenzione dei diritti del fanciullo al vaglio critico della Corte Costituzionale (Nota a Corte Costituzionale, Sentenza 9-16 maggio 2002, n. 195)
Con la Sent.n.195/02 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 comma 1 D.P.R. 22 sett. 1988 n.488 “ nella parte in cui non prevede che in caso di contumacia o irreparabilità dell’imputato il giudice possa, nell’interesse preminente dello stesso, comunque emettere sentenza di proscioglimento ex art. 425 C.P.P. ovvero sentenza di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto” [1] .
Il giudice rimettente proponeva al vaglio critico della Consulta la norma contenuta nell’art. 32, D.P.R. n.448/88 la quale, a seguito della novella n. 63/2001 ( Modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’art. 111 Cost.), prevedeva che in assenza del consenso dell’imputato minore, in sede di udienza preliminare, il giudice non potesse emettere sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 425 C.P.P. e fosse quindi costretto, suo malgrado, a disporre un rinvio a giudizio anche in casi di irreperibilità o contumacia dell’imputato.
Il “paradosso” di un simile assetto normativo consisteva nel fatto che l’udienza preliminare minorile venisse alterata a tal punto rispetto alla sua originaria funzione di deflazione del dibattimento [2] , da aprire al strada ad un’ipotesi processuale diversa ed addirittura inversa: il caso di dibattimenti instaurati a seguito di rinvio a giudizio di minori, i quali, ancorché proscioglibili, risultavano tuttavia assenti o irreperibili in sede di udienza preliminare.
Ma ciò che più interessa, sono le motivazioni con cui i giudici della Consulta, nel tracciare i limiti giuridici entro i quali la questione di legittimità costituzionale risultino fondate, si soffermano su alcuni fondamentali principi generali, suscettibili di notevole forza espansiva nella giurisprudenza futura.
Senza dubbio la norma censurata risulta contraria agli artt. 3 e 101,104 Cost. Quanto al principio costituzionale di eguaglianza è di tutta evidenza la disparità di trattamento degli imputati minorenni rispetto a quelli maggiorenni “ per i quali non viene richiesto analogo consenso ai fini della definizione del processo nell’udienza preliminare”.
Per altro verso, osserva la Corte, “l’imposizione del consenso quale condizione per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere violerebbe i principi dell’esclusiva soggezione del giudice alla legge, ovvero dell’autonomia della funzione giudiziaria” : ergo palese contrasto dell’art. 32 D.P.R. 448/88 con gli artt. 101 e 104 Cost.
Il taglio interpretativo della sentenza in oggetto si palesa con maggiore efficacia in prosieguo, quando il citato art. 32 viene censurato per violazione dell’art. 10 Cost., sotto il profilo della violazione del principio previsto dall’art. 3 della Convenzione dei diritti del fanciullo fatta New York il 20 Novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con L.27 Maggio 1991, n.176.
In base a tale principio generale “in tutte le decisioni relative ai fanciulli deve essere ritenuto preminente l’interesse del minore”; un principio ampiamente disatteso nelle ipotesi di dibattimento che, in forza dei predetti meccanismi processuali legati al consenso dell’imputato, nascerebbe da un atto dovuto del giudice dell’udienza preliminare, a prescindere dal merito.
E è proprio su questo passaggio che s’appunta l’attenzione dell’operatore del diritto; non v’è chi non veda, infatti, come il D.P.R. n.448/88 in coerenza con il modello di Probation dei paesi di Common Law abbia introdotto un sistema processuale capace di favorire una rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale [3] .
In dettaglio, diversamente dal processo penale ordinario, nell’udienza preliminare minorile il giudice ha la possibilità di:
a) emettere sentenza di non luogo a procedere :per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto;
b) disporre la sospensione del processo con la relativa messa alla prova;
c) pronunciare, su richiesta del P.M., sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva.
Pertanto l’udienza preliminare minorile, quale momento processuale di filtro critico della domanda penale, nel disegno del legislatore del 1988, si connotava di ulteriori profili di garanzia rispetto al processo penale ordinario.
Come è stato acutamente osservato la stessa sospensione del processo con messa alla prova a norma degli artt.28/29 D.P.R. 4448/88, innovando rispetto all’Affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art.47 e ss. L. 354/75 ( c.d. Riforma Penitenziaria ) , rappresenta un’ipotesi in cui l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) cede il passo alle esigenze di recupero sociale del fanciullo [4] .
Ditalchè, ove la funzione delle norme richiamate sia quella di favorire una rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale, la previsione di un consenso da parte dello stesso per la definizione del processo in sede di udienza preliminare, nei casi di irreperibilità o contumacia, ipso iure impedendo al giudice di prosciogliere l’imputato a norma del 425 C.P.P., può rappresentare una irragionevole violazione del principio dei protezione del minore come previsto dall’art. 3 della Convenzione sui diritti sul fanciullo.
In questo senso, con una pregevole sentenza interpretativa di accoglimento, la Corte Costituzionale, non solo ha operato un’actio finium regundorum rispetto alle norme costituzionali, ma, probabilmente aderendo ad una sempre maggiore domanda di tutela dei minori promanate dalla società civile [5] , ha svolto una ricognizione puntuale di alcune delle più importanti norme di diritto internazionale in difesa del fanciullo.
Mario
Antinucci - Cultore della materia presso le cattedre di Diritto Penale della
Sapienza di Roma - giugno 2002
(riproduzione riservata)
[1] GUIDA AL DIRITTO, Si alla sentenza di non luogo a procedere senza il consenso dell’imputato, Numero 22, 8 Giugno 2002
[2] FIORE, Diritto Penale, Utet 1995 – MANTOVANI, Diritto Penale, Cedam 1995 – BRICOLA, La riforma del processo penale e profili di diritto penale sostanziale, Giuffrè 1989 – M.Gallo Il concetto unitario di colpevolezza, Giffrè 1961 - .GIANNITI, Prospettive criminologiche e processo penale, Giuffrè 1984 – PISANI, Attualità di Cesare Beccarla, Giuffrè 1998
[3] PROBATION in EUROPE, The European Assembly for Probation, 1999 - CONFERENCE EUROPEENNE DE LA PROBATION, CEP Bullettin. 5.7 Giugno 1999 – P.NUVOLONE, Probation e istituti analoghi nel diritto comparato, In Trent’anni di procedura penale – AMODIO-BASIOUNI, Il processo penale negli Stati Uniti d’America, Giuffrè 1988 – GAMBINI MUSSO, Processo penale statunitense, Giappichelli 1994. RABINDER SINGH, The future of Human Rights in the United Kingdom, Oxford 1997
[4] MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Ufficio Centrale di Giustizia minorile, Sospensione del processo e messa alla prova, agg. al 30.06.2000 – S.PIETRALUNGA, L’Affidamento in prova al Servizio Sociale, Cedam 1992 – DI GENNARO-BONOMI-BREDA, (a cura di ) L’ordinamento penitenziario e le misure alternative alla detenzione, Giuffrè 1976 – BRICOLA, L’affidamento in prova: fiore all’occhiello della riforma penitenziaria, Utet, 1973.
[5] Corte.Cost. n.77/1993; Corte.Cost..n 290/1998, n.311/1997