Maurizio Arena, Alcune osservazioni sull’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (art 17 bis legge 217/1990)

Il problematico coordinamento tra l’art 9, l’art 15 duodecies e l’art 17 bis della legge 217/1990, come modificata dalla legge 134/2001, sembra essere risolto in nuce dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia, approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002 ( non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma la cui entrata in vigore è prevista per il 1 luglio p.v. – art 302).  

L’interpretazione sino ad oggi prevalente – e ribadita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con il comunicato del 7 giugno 2002 - riteneva che qualsiasi avvocato iscritto all’albo potesse assistere e difendere una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato (art 9 e art 15 duodecies legge 217/1990, rispettivamente per il processo penale e per quelli civili ed amministrativi).

L’elenco previsto dall’art 17 bis della medesima legge, in via di istituzione, avrebbe una funzione informativa, mettendo cioè a disposizione degli utenti i nominativi dei legali disponibili ad assumere la difesa dei non abbienti.

La presa di posizione dell’Ordine forense romano potrebbe essere superata nel giro di pochi giorni.

Una volta entrato in vigore il Testo Unico, potranno assistere e difendere una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato solo ed esclusivamente gli avvocati iscritti nell’apposito elenco: non sarà più sufficiente quindi essere iscritti all’albo ordinario.

In questo senso sembra debba essere letto l’art 80 del T.U.

Si potrà inoltre nominare un avvocato extra districtum anche nei processi penali (fino ad oggi tale facoltà era possibile soltanto nei giudizi civili ed amministrativi), purchè anch’egli sia iscritto nell’elenco ad hoc (art 82 comma 2).

Sul punto – e nell’ottica particolare della difesa penale - si può osservare quanto segue:

1)      non appare ragionevole la differenziazione operata tra l’anzianità professionale (seppure in materia penale) richiesta per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio (due anni) e quella richiesta per l’iscrizione nel neonato elenco per il patrocinio a spese dello Stato (sei anni).

Si ricordi tra l’altro che in sede di approvazione della legge 134/2001 fu approvato un ordine del giorno con cui si sollecitava il Governo ad equiparare i due termini.

In altri termini. per la difesa tecnica vera e propria (ius postulandi) è sufficiente aver esercitato per due anni in materia penale; per aver diritto ad un beneficio economico eventuale sono invece necessari sei anni.

Esemplificando: l’avvocato non iscritto nelle liste d’ufficio in materia penale (che quindi non garantisce, ad una valutazione esterna, la “preparazione” richiesta dalla legge 60/2001), potrebbe comunque assistere in un processo penale una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato se iscritto nell’elenco apposito (perché, in ipotesi ha maturato un’anzianità di almeno sei anni)

Per questa evenienza i Consigli dell’Ordine dovranno valorizzare al massimo il controllo del requisito delle “attitudini ed esperienza professionale”, pure richiesto per l’iscrizione nell’elenco.

Non appare sufficiente la semplice attestazione sotto la propria responsabilità, come richiesto nel menzionato comunicato del 7 giugno u.s., delle proprie specifiche attitudini professionali.

Ad esempio si potrebbe stabilire che gli avvocati che chiedono di essere iscritti nell’elenco ex art 81 T.U., ma non iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio, devono dimostrare di possedere i requisiti necessari per l’iscrizione in quest’ultimo elenco (due anni di esercizio in materia penale o partecipazione all’apposito corso)

2)      L’anzianità di sei anni richiesta per l’iscrizione all’elenco ex art 81 T.U. verrebbe aggirata in tutti i casi in cui il difensore d’ufficio (che in ipotesi non vantasse tale anzianità) avesse diritto ad essere “retribuito” secondo la legge 217/1990.

Si fa riferimento al difensore dell’irreperibile e all’ipotesi di difensore che dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (cfr. artt 32 e 32 bis d. att. C.p.p.)

3)      Il T.U. non specifica infine se anche il sostituto processuale del difensore iscritto nell’elenco debba essere iscritto a sua volta: in caso negativo, sarebbe facile aggirare il disposto in questione

4)      Per l’iscrizione all’elenco, oltre all’anzianità e alla specifica attitudine, è richiesta l’assenza di sanzioni disciplinari (deve ritenersi “definitive”).

La disposizione è eccessiva: una qualsiasi sanzione, anche la più blanda, impedirebbe l’iscrizione o imporrebbe la revoca della stessa.

5)      Tra l’altro va verificata la ragionevolezza della previsione dell’art 140, concernente il processo tributario.

In quella sede il difensore potrà essere scelto o dall’elenco ex art 81 o “nell’ambito degli altri albi ed elenchi di cui all’art 12 comma 2 del d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546”.

Vale a dire che si potrà nominare difensore anche, ad es., un dottore commercialista, un ragioniere, un perito commerciale o un consulente del lavoro: ma, per quanto consta, per questi soggetti non è prevista una particolare anzianità professionale.

Va infine ricordato che per espressa previsione (art 296),  le disposizioni del T.U. “non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l’indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare”.

Ad avviso di chi scrive il T.U. risponde all’evidente finalità di limitare il “bacino di utenza” professionale che potrà essere retribuito dallo Stato.

Di fatto si elimina questo beneficio per tutti gli avvocati – verosimilmente giovani professionisti – che non vantino l’inopinato limite di sei anni di anzianità professionale.

Ma ancor più inopinata è la limitazione delle possibilità di scelta del proprio difensore, che incide su valori di rilievo costituzionale, quali il principio di uguaglianza e il diritto inviolabile di difesa.

Sorprende che poche voci si siano levate contro questa importante riforma, davvero – fino ad ora – passata sotto silenzio.

avv. Maurizio Arena - giugno 2002

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