Fernando Greco, Giudice di Pace in materia penale. Disciplina finale e transitoria.
Le disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace (GdP), dettate dal Dlgs.28.08.2000 n.274, entrano
in vigore il 180° giorno successivo alla data di pubblicazione (G.U. 06.10.2000
n.234), e cioè il 04.04.2001 (art.64/1).
La ragione della dilatazione dei tempi di entrata in vigore è stata
suggerita dall'esigenza di non gravare dell'arretrato i giudici di pace e,
quindi, di non frenare l'avvio della riforma.
Nelle more i procedimenti per i reati indicati nell'art. 04/1-2 del decreto
continuano ad essere trattati dal Tribunale in composizione monocratica con
l'applicazione delle vi-genti norme del cpp.
Sempre con efficacia dal 05.03.2001, il decreto prevede in primo luogo apposita
disciplina per il caso in cui i reati suddetti debbano essere giudicati da
giudici diversi (art.63) e, poi, quella transitoria (art.64).
01.-Norme del decreto applicabili da parte di giudici diversi.
Riguardano i procedimenti,
sempre per i reati di cui all' art.04/1-2, che, per connessione, sono attratti
dalla competenza del giudice superiore (art.06/2), e quelli che, per ra-gioni
soggettive, sono attribuiti a giudici speciali, tra i quali il Tribunale per
i Minorenni (art.04/4)
La inclusione, tra i giudici diversi, anche di quelli speciali risponde all'esigenza
di evitare sperequazioni tra gli autori degli stessi reati.
Il decreto stabilisce che per i procedimenti concernenti i reati di competenza
del GdP. i giudici diversi innanzi detti debbono osservare:
- le norme del titolo II del decreto, relative alle sanzioni irrogabili dal
GdP;
- l'art.33/1 dello stesso decreto: richiesta dell'imputato o del difensore
munito di procura speciale, da avanzarsi subito dopo la pronuncia di condanna,
di esecuzione continuativa della pena della permanenza domiciliare;
- l'art.33/2: adesione dell'imputato o del difensore munito di procura speciale
al tipo ed alla durata del lavoro di pubbli-ca utilità indicati dal
giudice nella sentenza in luogo della pena della permanenza domiciliare;
- l'art.33/2,3,4: procedura per l'esame delle richieste menzionate e per l'integrazione
del dispositivo della sentenza;
- l'art.34: esclusione della procedibilità nei casi di parti-colare
tenuità del fatto e procedura relativa prima e dopo l' esercizio dell'azione
penale;
- l'art.35: estinzione del reato per riparazione, mediante restituzioni o
risarcimento, del danno cagionato dal reato e per l'eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose del reato;
- l'art.43: procedura di esecuzione delle pene della permanenza domiciliare
e del lavoro di pubblica utilità;
- l'art.44: modifica, per ragioni di assoluta necessità, delle modalità
di esecuzione della permanenza domiciliare, del di-vieto di accedere in determinati
luoghi nei giorni in cui non v'è obbligo di permanenza domiciliare
e del lavoro di pubblica urilità, il tutto con l'osservanza delle disposizioni
dell'art.666 cpp.;
- art.63/2: non indicazione, nei certificati penali a richie-sta dell'interessato,
delle iscrizioni relative ai reati previsti dall'art.04/1;
- l'art.46: eliminazione, dopo tre anni dal passaggio in giu-dicato della
sentenza, delle iscrizioni al casellario giudi-ziale concernenti il proscioglimento
per difetto di imputabilità; dopo cinque o dieci anni, dal giorno in
cui sono state del tutto eseguite, delle iscrizioni relative a sentenze di
condanna rispettivamente a pena pecuniaria e a pena diversa, sempre che in
detti periodi non sia stato commesso altro rea-to.
02.-Norme transitorie.
Il decreto prevede, all'art.64/1,
che le norme relative si applicano ai procedimenti riguardanti i reati indicati
nell' art.04/1 e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore (05.03. 2001).
La disposizione, come tutte le cose umane, non ha carattere assoluto.
Infatti soffre eccezione con riferimento a quei procedimenti per reati commessi
prima della data di entrata in vigore, ma dopo la pubblicazione del decreto
(06.10.2000), e per i quali, alla stessa data, non sia stata iscritta la relativa
notizia nel registro di cui all'art.335 cpp. (art.64/2, ultima parte).
Per i procedimenti, ad oggetto reati di competenza del GdP commessi prima
dell'entrata in vigore del decreto, trattati dal Tribunale in composizione
monocratica, l'art.64/2 esordisce: "Ferma l'applicabilità dell'art.02,
comma terzo, del codice penale..."
L'inciso apre vasto orizzonte, nel senso che le disposi-zioni sostanziali,
in ispecie il sistema sanzionatorio del decreto, trovano applicazione, in
quanto più favorevoli:
- nei processi trattati dal Tribunale monocratico a far data dal 05.03.2001,
come meglio specificato nella seconda parte dell'art.64 /2;
- nei processi in corso di trattazione davanti lo stesso Tri-bunale alla data
indicata;
- nella fase dell'impugnazione di quei processi decisi prima del 05.03.2000
con l'osservanza del sistema sanzionatorio ante riforma.
In tal modo si è posto parziale rimedio alla sperequazio-ne, consentita
con il rinvio della data di entrata in vigore del decreto, nei confronti degli
imputati giudicati prima di tale data con l'osservanza del sistema sanzionatorio
vigente in precedenza.
L'art.64/2 cit., distingue i procedimenti in corso:
- per reati commessi prima del 06.10.2000;
- per reati commessi dopo tale data e prima del 05.03.2001.
Nel primo caso il Tribunale monocratico deve applicare la stessa disciplina
dettata con riferimento ai procedimenti per reati di competenza del GdP. giudicati
da giudici diversi, cioè osservando le disposizioni di cui all'art.63/
1,2 dianzi esaminate (paragrafo 01).
Nel secondo caso occorre fare attenzione all'iscrizione della notizia di reato
nel registro previsto dall'art.335 cpp.:
- se l'iscrizione detta è intervenuta prima dell'entrata in vigore
del decreto (credo nella maggioranza dei casi), i pro-cedimenti relativi sono
trattati dal Monocratico allo stesso modo di quelli per reati commessi prima
della pubblicazione del decreto (06.10.2000);
- se l'iscrizione della notizia di reato (credo in numero limitato) interviene
dopo il 05.03.2001, è prevista l' applicazione anche delle norme del
titolo I del decreto, tra le quali quella sulla competenza: ovviamente i procedimenti
saranno trattati davanti al GdP.
Ariano Irpino, li 24 novembre 2000.
Fernando Greco
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