Fernando Greco, Giudice di Pace in materia penale. Disciplina finale e transitoria.

Le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace (GdP), dettate dal Dlgs.28.08.2000 n.274, entrano in vigore il 180° giorno successivo alla data di pubblicazione (G.U. 06.10.2000 n.234), e cioè il 04.04.2001 (art.64/1).
La ragione della dilatazione dei tempi di entrata in vigore è stata suggerita dall'esigenza di non gravare dell'arretrato i giudici di pace e, quindi, di non frenare l'avvio della riforma.
Nelle more i procedimenti per i reati indicati nell'art. 04/1-2 del decreto continuano ad essere trattati dal Tribunale in composizione monocratica con l'applicazione delle vi-genti norme del cpp.
Sempre con efficacia dal 05.03.2001, il decreto prevede in primo luogo apposita disciplina per il caso in cui i reati suddetti debbano essere giudicati da giudici diversi (art.63) e, poi, quella transitoria (art.64).

01.-Norme del decreto applicabili da parte di giudici diversi.

Riguardano i procedimenti, sempre per i reati di cui all' art.04/1-2, che, per connessione, sono attratti dalla competenza del giudice superiore (art.06/2), e quelli che, per ra-gioni soggettive, sono attribuiti a giudici speciali, tra i quali il Tribunale per i Minorenni (art.04/4)
La inclusione, tra i giudici diversi, anche di quelli speciali risponde all'esigenza di evitare sperequazioni tra gli autori degli stessi reati.
Il decreto stabilisce che per i procedimenti concernenti i reati di competenza del GdP. i giudici diversi innanzi detti debbono osservare:
- le norme del titolo II del decreto, relative alle sanzioni irrogabili dal GdP;
- l'art.33/1 dello stesso decreto: richiesta dell'imputato o del difensore munito di procura speciale, da avanzarsi subito dopo la pronuncia di condanna, di esecuzione continuativa della pena della permanenza domiciliare;
- l'art.33/2: adesione dell'imputato o del difensore munito di procura speciale al tipo ed alla durata del lavoro di pubbli-ca utilità indicati dal giudice nella sentenza in luogo della pena della permanenza domiciliare;
- l'art.33/2,3,4: procedura per l'esame delle richieste menzionate e per l'integrazione del dispositivo della sentenza;
- l'art.34: esclusione della procedibilità nei casi di parti-colare tenuità del fatto e procedura relativa prima e dopo l' esercizio dell'azione penale;
- l'art.35: estinzione del reato per riparazione, mediante restituzioni o risarcimento, del danno cagionato dal reato e per l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;
- l'art.43: procedura di esecuzione delle pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità;
- l'art.44: modifica, per ragioni di assoluta necessità, delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare, del di-vieto di accedere in determinati luoghi nei giorni in cui non v'è obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica urilità, il tutto con l'osservanza delle disposizioni dell'art.666 cpp.;
- art.63/2: non indicazione, nei certificati penali a richie-sta dell'interessato, delle iscrizioni relative ai reati previsti dall'art.04/1;
- l'art.46: eliminazione, dopo tre anni dal passaggio in giu-dicato della sentenza, delle iscrizioni al casellario giudi-ziale concernenti il proscioglimento per difetto di imputabilità; dopo cinque o dieci anni, dal giorno in cui sono state del tutto eseguite, delle iscrizioni relative a sentenze di condanna rispettivamente a pena pecuniaria e a pena diversa, sempre che in detti periodi non sia stato commesso altro rea-to.

02.-Norme transitorie.

Il decreto prevede, all'art.64/1, che le norme relative si applicano ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell' art.04/1 e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore (05.03. 2001).
La disposizione, come tutte le cose umane, non ha carattere assoluto.
Infatti soffre eccezione con riferimento a quei procedimenti per reati commessi prima della data di entrata in vigore, ma dopo la pubblicazione del decreto (06.10.2000), e per i quali, alla stessa data, non sia stata iscritta la relativa notizia nel registro di cui all'art.335 cpp. (art.64/2, ultima parte).
Per i procedimenti, ad oggetto reati di competenza del GdP commessi prima dell'entrata in vigore del decreto, trattati dal Tribunale in composizione monocratica, l'art.64/2 esordisce: "Ferma l'applicabilità dell'art.02, comma terzo, del codice penale..."
L'inciso apre vasto orizzonte, nel senso che le disposi-zioni sostanziali, in ispecie il sistema sanzionatorio del decreto, trovano applicazione, in quanto più favorevoli:
- nei processi trattati dal Tribunale monocratico a far data dal 05.03.2001, come meglio specificato nella seconda parte dell'art.64 /2;
- nei processi in corso di trattazione davanti lo stesso Tri-bunale alla data indicata;
- nella fase dell'impugnazione di quei processi decisi prima del 05.03.2000 con l'osservanza del sistema sanzionatorio ante riforma.
In tal modo si è posto parziale rimedio alla sperequazio-ne, consentita con il rinvio della data di entrata in vigore del decreto, nei confronti degli imputati giudicati prima di tale data con l'osservanza del sistema sanzionatorio vigente in precedenza.
L'art.64/2 cit., distingue i procedimenti in corso:
- per reati commessi prima del 06.10.2000;
- per reati commessi dopo tale data e prima del 05.03.2001.
Nel primo caso il Tribunale monocratico deve applicare la stessa disciplina dettata con riferimento ai procedimenti per reati di competenza del GdP. giudicati da giudici diversi, cioè osservando le disposizioni di cui all'art.63/ 1,2 dianzi esaminate (paragrafo 01).
Nel secondo caso occorre fare attenzione all'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art.335 cpp.:
- se l'iscrizione detta è intervenuta prima dell'entrata in vigore del decreto (credo nella maggioranza dei casi), i pro-cedimenti relativi sono trattati dal Monocratico allo stesso modo di quelli per reati commessi prima della pubblicazione del decreto (06.10.2000);
- se l'iscrizione della notizia di reato (credo in numero limitato) interviene dopo il 05.03.2001, è prevista l' applicazione anche delle norme del titolo I del decreto, tra le quali quella sulla competenza: ovviamente i procedimenti saranno trattati davanti al GdP.

Ariano Irpino, li 24 novembre 2000.

Fernando Greco

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