Giorgio Guerra, Flash sulla competenza del Giudice di Pace in materia penale (Decreto Legislativo 274/2000)
Art.
4 (elenco reati attribuiti alla competenza del GDP):
"Il giudice di pace è competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente
alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590,
limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione
delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando,
nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni,
593, primo e secondo comma, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma,
626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis, 632,
salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis, 633, primo comma, salvo
che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis, 635, primo comma, 636, salvo
che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis, 637, 638, primo comma, 639
e 647 del codice penale;
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo
comma, e 731 del codice penale.
Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati
o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante
"Testo unico in materia di sicurezza";
b) articoli 1094, comma primo, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione";
c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n.
918, recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina
dei rifugi alpini";
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei
deputati";
e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali";
f) articolo 15, secondo comma della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante
"Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";
g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino
del settore farmaceutico";
h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto";
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento
del gioco del lotto e misure per il personale del lotto";
m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina
per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti
e per la produzione di plasmaderivati";
n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311,
recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia
di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29
dicembre 1990, n. 428";
o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313,
recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli,
a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";
p) articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante
"Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicità
ingannevole";
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada";
r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante
"Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili
attivi";
s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante
"Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici".
La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale
se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del
decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni, nella
legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 e 3 del decreto legge
26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno
1993, n. 205.
Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni."
Osservazioni:
1) sono di competenza del giudice di pace le lesioni personali (art. 582 cp ) con malattia di durata non superiore a 20 giorni, e le lesioni colpose (art. 590 cp) indipendentemente dalla gravità degli eventi lesivi, e, se commesse con violazioni sulla sicurezza o igiene nel lavoro o per colpa professionale, qualora la malattia sia di durata non superiore a 20 giorni.
2) Nei reati attribuiti alla competenza del Giudice di pace sono state trasformate le sanzioni, è stata eliminata la pena detentiva ed è stato introdotto l'obbligo di permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità con i criteri di conversione indicati nell'art. 52 D.Lgs 274/2000.
3) Tutte le contravvenzioni di competenza del Giudice di Pace possono essere definite con oblazione (162 o 162 bis cp). In particolare nelle contravvenzioni punibili con pena alternativa e, pertanto, definibili con l'oblazione "speciale", il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda, qualora non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dallo stesso e/o non sussistano i casi di esclusione previsti dall'art. 162 bis c.III IV cp.
L'art. 35 del D.Lgs 271/00 consente al giudice di pace di dichiarare, con sentenza, l'estinzione del reato quando l'imputato, prima dell'udienza di comparizione, dimostri di aver proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Ergo un imputato attento e parsimonioso preferirà risarcire il danno, eliminare le conseguenze dannose o pericolose reato ed ottenere la dichiarazione di estinzione del reato ex art. 53 D.Lgs 274/00 risparmiando, in tal modo, la somma di cui all'oblazione speciale, corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
Remember!: anche la guida in stato di ebbrezza (art. 187 e 187 cds) rientra tra i reati di competenza del Giudice di Pace e, in virtù della trasformazione sanzionatoria, è definibile con oblazione ex art. 162 bis cp. E' ammissibile, in tale fattispecie, la dichiarazione di estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie ex art. 35 D.Lgs 271/00? Si vedrà!
Estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie
Telegraficamente si richiamano talune peculiarità della nuova causa di estinzione del reato di cui all'art. 35 D.Lgs 274/00:
1) E' applicabile a tutti i reati di competenza del Giudice di Pace;
2) Si applica solamente alla persona cui si riferisce ( in caso di concorso di persone non potrà pertanto essere estesa ai concorrenti che non abbiano posto in essere la condotta riparatoria);
3) E' applicabile anche durante la fase delle indagini preliminari;
4) La relativa sentenza è impugnabile;
5) Può essere applicata in appello (nel caso in cui fosse stata negata, ingiustamente, in primo grado);
6) Non richiede il consenso della persona offesa (a differenza della esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 D.Lgs 274/00. Inoltre in caso di rifiuto dell'offerta da parte dell'offeso, il GDP può ritenerlo ingiustificato e dichiarare comunque l'estinzione del reato ex art. 35 );
7) La condotta riparatoria deve essere posta in essere prima dell'udienza di comparizione;
8) Introduce, di fatto, una sostanziale discriminazione in base alle condizioni economiche del reo;
9) La sentenza non si iscrive nel casellario giudiziale ( non essendo stata apportata alcuna modifica all'elencazione tassativa di cui all'art. 686 cpp).
Competenza per territorio
Nulla quaestio sulla competenza per territorio disciplinata dall'art. 5 D.Lgs 274/00: locus commissi delicti.
Competenza per materia determinata dalla connessione (art. 6 D.Lgs 274/00)
Nel procedimento
avanti al Giudice di Pace si è sostanzialmente creato un orto di reati
(art. 4) dei quali si occupa solamente il GDP stesso. La connessione è
stata ridotta ad una sola ipotesi: concorso formale di reati ex art. 81 I comma
cp. ( 1 azione, + reati). Pertanto solo il GDP può conoscere dei reati
di propria competenza, a meno che non si verta nell'ipotesi del concorso formale.
Conseguentemente qualora il Giudice togato si trovi a dover giudicare un soggetto
che abbia commesso più reati con diverse azioni, dovrà dichiarare
la propria incompetenza per il reato di competenza del GDP e trasmettere gli
atti al P.M..
Se invece i vari reati sono stati commessi con una sola azione (concorso formale)
allora il Giudice togato potrà continuare a giudicare il fatto e non
spogliarsi del reato di competenza del Giudice di Pace ( es. omicidio colposo
e guida in stato d'ebbrezza, rapina e lesioni non superiori a 20 giorni ecc.).
In tali casi, però, il Giudice togato:
- dovrà applicare, per il reato che rientrerebbe nella competenza del
GDP, la disciplina sulle sanzioni prevista nel D.Lgs. 274/00;
- potrà applicare la sospensione condizionale della pena (altrimenti
inapplicabile dal GDP nei reati di propria competenza ex art. 60 D.Lgs 274/00;
- potrà definire il procedimento con i riti alternativi ( non previsti
avanti al GDP);
- nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dell'interessato
sarà indicata la pena complessiva, ma non il reato di competenza del
GDP ex art. 63 c. 2 D.Lgs 274/00;
Ai sensi dell'art. 48 D.Lgs 274/00 in ogni stato e grado del processo se il giudice togato ritiene che il reato appartenga alla competenza del GDP e non si verta nella sopracitata ipotesi di concorso formale, dovrà dichiarare la propria incompetenza per il reato di competenza del GDP e trasmettere gli atti al P.M. (anche se vi pervenga a seguito della modifica dell'imputazione ex art. 516 cpp od alla diversa qualificazione giuridica del fatto ex art. 521 cpp). In ogni caso però sarà percorribile, in sede esecutiva ex art. 671 cpp qualora ne ricorrano le condizioni, la più favorevole ipotesi della continuazione.
Connessione e riunione
Il D.Lgs
274/00 ha ancorato la connessione alla possibilità di riunione dei procedimenti
avanti al GDP. Gli art. 7 e 9 infatti consentono al GDP, prima di procedere
alla udienza di comparizione (ma non prima del deposito della citazione a giudizio
della P.G. o del decreto di convocazione delle parti), di ordinare la riunione
nei seguenti casi:
- procedimenti connessi;
- reati commessi da più persone in danno reciproco;
- quanto una persona è imputata di più reati legati dal medesimo
disegno criminoso;
- quando più persone, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento;
- in ogni caso in cui giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento;
Pertanto il GDP ha cognizione esclusiva dei reati attribuiti alla propria competenza per materia con le sole esclusioni della connessione ( concorso formale = 1 azione + reati) e della speciale competenza del Tribunale per i Minorenni ( mai il GDP potrà giudicare il reato commesso dal minore). In sostanza si è ristretta la connessione e si sono allargate le ipotesi di riunione.
Disciplina transitoria (artt. 63-64 D.Lgs 274/00)
La nuova
disciplina avanti al GDP si applica ai reati commessi dopo il 2.1.2002, ovvero
a quelli commessi prima (successivi però al 6.10.2000-data di pubblicazione
D.Lgs. 274/00), ma iscritti nel registro delle notizie di reato successivamente
al 2.1.2002. Inoltre se la notizia di un reato che rientrerebbe nella competenza
del GDP è stata iscritta nel registro ex art. 335 cpp prima del 2.1.2002,
il giudice togato mantiene la propria competenza ma sono applicabili le disposizioni
del titolo II del D.Lgs 274/00:
- disciplina sanzionatoria avanti al GDP (artt. 52-56)
- sentenza di condanna alla permanenza domiciliare (art.33)
- proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 34)
- estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie (art. 35)
- esecuzione e modificazione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica
utilità
- rinnovata disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale
In ogni caso resta ferma l'applicabilità dell'art. 2 comma 3 c.p. (favor
rei: per es. sarà possibile disporre la sospensione condizionale della
pena, altrimenti inapplicabile dal GDP).
avv.
Giorgio Guerra - Foro di Ravenna avvguerra@linknet.it - febbraio 2002
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