Massimo Mannucci, Le disposizioni che hanno introdotto nel nostro ordinamento la competenza del giudice di pace

L'impressione che si ricava dalla lettura delle norme sulla competenza penale del giudice di pace - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 6.10.2000, ma in vigore solo il 180° giorno dopo la pubblicazione - è che gli obiettivi di snellire la procedura per i reati minori e di deflazionare il carico di lavoro gravante sulle strutture giudiziarie, appaiono assai difficili da raggiungere.
Tanto più che il rito davanti al Giudice di Pace esclude la possibilità di accedere al giudizio abbreviato, all'applicazione della pena su richiesta ed al decreto penale di condanna.
Tutti strumenti deflattivi previsti dal codice di procedura penale e addirittura di recente incentivati dalla recente legge sul giudice unico la quale ha appunto ampliato le possibilità di accedere al giudizio abbreviato ed ha consentito di esercitare l'azione penale con la richiesta di decreto penale anche per reati perseguibili a querela di parte.
Ne deriva che i processi celebrati davanti al giudice di pace non avranno "scorciatoie", ma dovranno conoscere necessariamente la fase dibattimentale, con l'esame dei testimoni e degli imputati già escussi nel corso della istruttoria, la requisitoria del PM, le conclusioni della parte civile e l'arringa dei difensori.
Risulta così incomprensibile, al di là della funzione essenzialmente conciliativa conferita dal legislatore al giudice di pace, il motivo per il quale il nostro ordinamento riconosce all'imputato, accusato di aver commesso reati di una certa gravità che destano allarme sociale ed ottenere una definizione veloce del processo con l'applicazione di una pena ridotta, ma pur sempre congrua, ma non concede la medesima facoltà all'imputato davanti al Giudice di Pace.
Il nuovo dettato normativo introduce un rito speciale per alcune fattispecie assai eterogenee di reato che spaziano dai delitti contro la persona: ingiurie,percosse, minacce non gravi, diffamazioni non a mezzo stampa,omissione di soccorso, lesioni personali dolose perseguibili a querela cioè guarite entro gg. 20 e non commesse con armi, lesioni colpose perseguibili a querela ed escluse quelle connesse a colpa professionale e a violazioni di norme antinfortunistiche o malattia professionale se guarite in un periodo di tempo superiore a 20 gg, e contro il patrimonio: furti punibili a querela (art. 626 cp: furto d'uso, su cose di tenue valore per bisogno etc.), sottrazione di cose comuni, rimozione o alterazine confini per usurpare un immobile altrui, deviazione di acque, invasione di terreni o edifici non pubblici, danneggiamento non aggravato, pascolo abusivo su sudaolo non pubblico, ingresso abisivo su fondo altrui, uccisione o danneggiamento di animali altrui, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, appropriazione di cose smarrite, alle contravvenzioni previste dal codice penale sulla somministrazione di bevande alcoliche a minori e infermi di mente o a persone in manifesta ubriachezza, sugli atti contrari alla pubblica decenza, sull'inosservanza dell'obbligo scolastico, dalle contravvenzioni al codice della navigazione (inosservanza di ordine da parte del componente dell'equipaggio, inosservanza di ordine di arresto, componente dell'equipaggio che si addormenta) ai rifugi alpini non autorizzati, dai reati in materia di elezioni politiche e amministrative, all'ordinamento del gioco del lotto, dalla disciplina delle trasfusioni di sangue umano alla normativa sui recipienti a pressione e sui giocattoli senza marchio CE, dalla guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione di sostanze Stupefacenti al rifiuto di sottoporsi al test.
Tale ampio ventaglio di competenze non contribuirà sicuramente ad offrire ai giudici di pace la possibilità di essere un corpo giudicante capace di offrire un elevato grado di specializzazione nelle materie oggetto della propria cognizione.
Nel solco di una incomprensibile strategia di complicazione procedurale si colloca anche la disciplina della riunione di procedimenti tra loro connessi.
Se una persona è accusata di più reati, alcuni di competenza del giudice di pace ed altri del tribunale, la riunione davanti al tribunale competente per il reato più grave potrà avvenire solo se i reati sono stati commessi con una sola azione od omissione.
Tale scrupolo del legislatore di impedire una emorragia dei procedimenti del giudice di pace a scapito del giudice ordinario determinerà come inevitabile conseguenza una duplicazione di processi.
Ad esempio, nell'ipotesi assai frequente in cui nella medesima querela la persona offesa chieda la punizione nei confronti del querelato per una ingiuria o una minaccia non grave e per una successiva lesione personale volontaria perseguibile di ufficio, si dovranno celebrare due processi con le stesse parti e gli stessi testimoni praticamente sui medesimi fatti, uno davanti al giudice di pace e l'altro davanti al tribunale in composizione monocratica.
E' forse opportuno riportare brevemente nei suoi tratti essenziali e innovativi l' iter del procedimento.
Innanzi tutto la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, avrà 4 mesi per compiere di iniziativa gli atti di indagine necessari alla ricostruzione del fatto ed all' individuazione del responsabile, per riferire detta notizia al Pubblico Ministero e, se risultasse fondata, richiedergli l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta alle indagini davanti al giudice di pace.
Relazione scritta con data e ora (chissà perché'?) della notizia di reato e se risulta fondata la descrizione del fatto chiara e precisa con l'indicazione degli articoli di legge violati (una sorta di capo di imputazione).
Il Pubblico Ministero, se condividerà il giudizio di fondatezza della notizia di reato e di colpevolezza della persona sottoposta ad indagini, dovrà formulare il capo di imputazione attorno al quale l'ufficiale di polizia giudiziaria redigerà la citazione a giudizio che provvederà a notificare all'imputato al difensore ed alla parte offesa almeno 30 gg. prima dell'udienza.
Altrimenti chiede l'archiviazione o dispone nuove indagini.
Se il PM riceve la notizia criminis da una fonte diversa da organi di PG, se non intende richiedere subito l'archiviazione la trasmette alla PG per l'istruttoria impartendo se necessario le direttive, ma se non ritiene necessari atti di indagine formula la imputazione e autorizza la PG a citare in giudizio l'imputato.
E' prevista inoltre la necessità di un'autorizzazione del PM su richiesta della PG per il compimento di accertamenti tecnici irripetibili. Nulla è stato disposto per gli accertamenti ripetibili, pertanto si ritiene che li possa fare il PM in un momento succesivo.
Subordinati ad apposita autorizzazione sono anche gli interrogatori o confronti con l'indagato, perquisizioni e sequestri non possibili di iniziativa, tuttavia il PM può compiere detta attività di indagine personalmente.
Sembrerebbe che il PM abbia l'alternativa: compiere l'atto, il decreto di sequestro o di perquisizione ovvero autorizzare l'accertamento tecnico irripetibile, il sequestro o la perquisizione, riservandosi ovviamente l' opzione di rimanere inerte se non ravvisa la necessità dell'atto di indagine.
In caso di autorizzazione si ritiene che dovrebbe spettare alla PG autorizzata predisporre l'atto di nomina del CT, gli avvisi alle parti, il decreto di perquisizione e di sequestro. In tal caso comunque occorrerà sempre la successiva convalida del sequestro e della perquisizione anche se preventivamente autorizzati in quanto l' art. 2 comma I del Dl.vo rinvia alle norme codicistiche in quanto applicabili.
Sembrerebbe invece che la PG possa assumere sommarie informazioni da persone informate sui fatti e dall'indagato in presenza del difensore senza richiedere l'autorizzazione al PM.
La legge invece non prevede gli ordini di esibizione ex art. 248 cpp.
La iscrizione della notizia di reato sul registro generale dovrà essere effettuata subito dopo il deposito della relazione da parte della PG operante ovvero fin dal primo atto di indagine svolto dal PM personalmente.
Il termine per il completamento delle indagini preliminari è stato determinato in 4 mesi oltre ad altri 2 mesi di proroga autoconcessa dal PM, ma sindacabile dal Giudice di Pace entro 5 gg. dalla comunicazione.
Il periodo utile per le indagini risulta così più lungo, se si considerano i 4 mesi a disposizione della PG, rispetto al termine per le indagini preliminari previsto per i più gravi reati di competenza del giudice ordinario.
Per i reati procedibili a querela è ammessa in alternativa la citazione a giudizio su ricorso della persona offesa.
Il ricorso deve essere sottoscritto anche dal difensore della persona offesa dal reato e deve contenere la descrizione in forma chiara e precisa del fatto, gli articoli di legge che si assumono violati e le generalità del ricorrente, delle eventuali altre persone offese e della persona citata a giudizio. Il ricorso ha per oggetto la richiesta rivolta al giudice di pace di fissare l'udienza per la celebrazione del processo. Copia del ricorso è depositata nella segreteria del Pubblico Ministero il quale, nel termine di 10 giorni, deve presentare le proprie richieste al giudice di pace. Se il ricorso appare infondato il PM esprime parere contrario alla citazione a giudizio, altrimenti formula la imputazione.
In quest'ultima ipotesi il giudice di pace, nel termine di 20 gg. dal deposito del ricorso, convoca le parti per l' udienza che deve essere fissata entro il termine di 90 giorni sempre decorrente dal giorno del deposito.
La notifica del decreto di convocazione emesso dal giudice di pace deve essere notificato a cura del ricorrente al PM, alle eventuali altre persone offese, alla persona citata a giudizio ed al suo difensore almeno 20 gg prima dell'udienza.
Se il ricorrente od un suo procuratore speciale non si presenta all'udienza, senza che ricorrano motivi di forza maggiore o di caso fortuito, il ricorso diviene improcedibile ed egli dovrà pagare le spese processuali e risarcire i danni alla persona citata in giudizio qualora costei ne faccia richiesta.
Fonte di perplessità è invece la modalità di costituzione di parte civile che è possibile attraverso l'inserimento nel ricorso immediato al giudice della richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno. Si innova così sensibilmente rispetto alla disciplina senz'altro più rigida e garantista prevista dal codice di rito per la costituzione di p.c. fuori udienza, che presuppone la notificazione alle altre parti della dichiarazione di costituzione di p.c. e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
La sentenza verrà redatta dal giudice di pace "in forma abbreviata" e verosimilmente conterrà una assai concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione è fondata.
Infatti la motivazione può essere dettata direttamente a verbale ovvero essere depositata nel termine di 15 gg dalla lettura del dispositivo in udienza.
Interessanti e capaci di aprire una breccia nel santuario della obbligatorietà dell'azione penale, appaiono le possibilità di escludere la procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto specie laddove è possibile disporsi l'archiviazione solo qualora non risulti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
Non è dato tuttavia capire che tipo di interesse debba venire in considerazione (patrimoniale, morale o entrambi?) e quale intensità debba avere e ancora se la parte lesa debba o meno essere all'uopo consultata anche se non ha manifestato la volontà di essere avvisata dall'archiviazione. A tale riguardo si potrebbe anche opinare che nel caso di presentazione di querela l'interesse del querelante sia da considerarsi esistente "in re ipsa".
Tanto innovativa quanto opportuna sembra l'introduzione della possibilità di estinguere il reato attraverso condotte riparatorie poste in essere dall'imputato il quale potrà cavarsela dimostrando di aver proceduto, prima dell'udienza, alla riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Per quanto attiene alle sanzioni irrogabili dal giudice di pace, il legislatore ha sostituito le pene dell'arresto e della reclusione con le pene pecuniarie della ammenda e della multa ovvero, nei casi più gravi, con la pena custodiale della permanenza domiciliare da 6 a 45 giorni oppure, ma solo su richiesta dell'imputato, con la pena del lavoro di pubblica utilità da 10 gg a sei mesi per non più di sei ore settimanali senza pregiudizio per esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Esso consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, gli enti territoriali o enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
La pena della permanenza domiciliare comporta invece l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.
Nel caso di violazione degli obblighi o dei divieti inerenti le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità sono previste anche sanzioni penali irrogabili dal Tribunale in composizione monocratica.
Per quanto riguarda il regime delle impugnazioni è stata riconosciuta al ricorrente che si è attivato con la citazione ha giudizio la possibilità di appellare, anche agli effetti penali, le sentenze di proscioglimento nei casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero. Tale prerogativa, non concessa alle persone offese costituitesi parte civile per reati ben più gravi, è bilanciata dal rischio di dover pagare le spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile e, in caso di colpa grave, di risarcire anche i danni causati.
L'ultima annotazione, ma di certo non la meno importante, è riservata all'esclusione della sospensione condizionale della pena irrogata dal giudice di pace.
Tale novità suscita qualche dubbio di ragionevolezza in relazione ad una disciplina complessiva che, da un lato, consente la sospensione della pena irrogata dal Tribunale per reati ben più allarmanti, e dall'altro, impone l' esecuzione della pena anche di carattere custodiale, come l'obbligo di permanenza domiciliare, per reati assai meno gravi e per soggetti nei confronti dei quali sarebbe possibile formulare una prognosi favorevole sul pericolo di recidiva.
1In tali ipotesi la ineluttabiità della esecuzione della pena detentiva sembra collidere con il precetto costituzionale secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazone ed al reinserimento sociale del condannato.
Una legge dunque con molte ombre, ma anche con qualche luce che tuttavia rischia di essere offuscata dalla difficoltà per le strutture esistenti di sopportare un ulteriore grave impegno da dedicare a fatti ed a condotte per le quali il rango penale delle sanzioni assume sempre di più le sembianze di un abito troppo sfarzoso sia per le risorse disponibili sia per il contesto in cui deve essere esibito.

Livorno, lì 15 febbraio 2001

Massimo Mannucci
MAGISTRATO

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