Massimo Mannucci, Le disposizioni che hanno introdotto nel nostro ordinamento la competenza del giudice di pace
L'impressione
che si ricava dalla lettura delle norme sulla competenza penale del giudice
di pace - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 6.10.2000, ma in vigore solo
il 180° giorno dopo la pubblicazione - è che gli obiettivi di snellire
la procedura per i reati minori e di deflazionare il carico di lavoro gravante
sulle strutture giudiziarie, appaiono assai difficili da raggiungere.
Tanto più che il rito davanti al Giudice di Pace esclude la possibilità
di accedere al giudizio abbreviato, all'applicazione della pena su richiesta
ed al decreto penale di condanna.
Tutti strumenti deflattivi previsti dal codice di procedura penale e addirittura
di recente incentivati dalla recente legge sul giudice unico la quale ha appunto
ampliato le possibilità di accedere al giudizio abbreviato ed ha consentito
di esercitare l'azione penale con la richiesta di decreto penale anche per reati
perseguibili a querela di parte.
Ne deriva che i processi celebrati davanti al giudice di pace non avranno "scorciatoie",
ma dovranno conoscere necessariamente la fase dibattimentale, con l'esame dei
testimoni e degli imputati già escussi nel corso della istruttoria, la
requisitoria del PM, le conclusioni della parte civile e l'arringa dei difensori.
Risulta così incomprensibile, al di là della funzione essenzialmente
conciliativa conferita dal legislatore al giudice di pace, il motivo per il
quale il nostro ordinamento riconosce all'imputato, accusato di aver commesso
reati di una certa gravità che destano allarme sociale ed ottenere una
definizione veloce del processo con l'applicazione di una pena ridotta, ma pur
sempre congrua, ma non concede la medesima facoltà all'imputato davanti
al Giudice di Pace.
Il nuovo dettato normativo introduce un rito speciale per alcune fattispecie
assai eterogenee di reato che spaziano dai delitti contro la persona: ingiurie,percosse,
minacce non gravi, diffamazioni non a mezzo stampa,omissione di soccorso, lesioni
personali dolose perseguibili a querela cioè guarite entro gg. 20 e non
commesse con armi, lesioni colpose perseguibili a querela ed escluse quelle
connesse a colpa professionale e a violazioni di norme antinfortunistiche o
malattia professionale se guarite in un periodo di tempo superiore a 20 gg,
e contro il patrimonio: furti punibili a querela (art. 626 cp: furto d'uso,
su cose di tenue valore per bisogno etc.), sottrazione di cose comuni, rimozione
o alterazine confini per usurpare un immobile altrui, deviazione di acque, invasione
di terreni o edifici non pubblici, danneggiamento non aggravato, pascolo abusivo
su sudaolo non pubblico, ingresso abisivo su fondo altrui, uccisione o danneggiamento
di animali altrui, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, appropriazione
di cose smarrite, alle contravvenzioni previste dal codice penale sulla somministrazione
di bevande alcoliche a minori e infermi di mente o a persone in manifesta ubriachezza,
sugli atti contrari alla pubblica decenza, sull'inosservanza dell'obbligo scolastico,
dalle contravvenzioni al codice della navigazione (inosservanza di ordine da
parte del componente dell'equipaggio, inosservanza di ordine di arresto, componente
dell'equipaggio che si addormenta) ai rifugi alpini non autorizzati, dai reati
in materia di elezioni politiche e amministrative, all'ordinamento del gioco
del lotto, dalla disciplina delle trasfusioni di sangue umano alla normativa
sui recipienti a pressione e sui giocattoli senza marchio CE, dalla guida in
stato di ebbrezza o in stato di alterazione di sostanze Stupefacenti al rifiuto
di sottoporsi al test.
Tale ampio ventaglio di competenze non contribuirà sicuramente ad offrire
ai giudici di pace la possibilità di essere un corpo giudicante capace
di offrire un elevato grado di specializzazione nelle materie oggetto della
propria cognizione.
Nel solco di una incomprensibile strategia di complicazione procedurale si colloca
anche la disciplina della riunione di procedimenti tra loro connessi.
Se una persona è accusata di più reati, alcuni di competenza del
giudice di pace ed altri del tribunale, la riunione davanti al tribunale competente
per il reato più grave potrà avvenire solo se i reati sono stati
commessi con una sola azione od omissione.
Tale scrupolo del legislatore di impedire una emorragia dei procedimenti del
giudice di pace a scapito del giudice ordinario determinerà come inevitabile
conseguenza una duplicazione di processi.
Ad esempio, nell'ipotesi assai frequente in cui nella medesima querela la persona
offesa chieda la punizione nei confronti del querelato per una ingiuria o una
minaccia non grave e per una successiva lesione personale volontaria perseguibile
di ufficio, si dovranno celebrare due processi con le stesse parti e gli stessi
testimoni praticamente sui medesimi fatti, uno davanti al giudice di pace e
l'altro davanti al tribunale in composizione monocratica.
E' forse opportuno riportare brevemente nei suoi tratti essenziali e innovativi
l' iter del procedimento.
Innanzi tutto la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, avrà
4 mesi per compiere di iniziativa gli atti di indagine necessari alla ricostruzione
del fatto ed all' individuazione del responsabile, per riferire detta notizia
al Pubblico Ministero e, se risultasse fondata, richiedergli l'autorizzazione
a disporre la comparizione della persona sottoposta alle indagini davanti al
giudice di pace.
Relazione scritta con data e ora (chissà perché'?) della notizia
di reato e se risulta fondata la descrizione del fatto chiara e precisa con
l'indicazione degli articoli di legge violati (una sorta di capo di imputazione).
Il Pubblico Ministero, se condividerà il giudizio di fondatezza della
notizia di reato e di colpevolezza della persona sottoposta ad indagini, dovrà
formulare il capo di imputazione attorno al quale l'ufficiale di polizia giudiziaria
redigerà la citazione a giudizio che provvederà a notificare all'imputato
al difensore ed alla parte offesa almeno 30 gg. prima dell'udienza.
Altrimenti chiede l'archiviazione o dispone nuove indagini.
Se il PM riceve la notizia criminis da una fonte diversa da organi di PG, se
non intende richiedere subito l'archiviazione la trasmette alla PG per l'istruttoria
impartendo se necessario le direttive, ma se non ritiene necessari atti di indagine
formula la imputazione e autorizza la PG a citare in giudizio l'imputato.
E' prevista inoltre la necessità di un'autorizzazione del PM su richiesta
della PG per il compimento di accertamenti tecnici irripetibili. Nulla è
stato disposto per gli accertamenti ripetibili, pertanto si ritiene che li possa
fare il PM in un momento succesivo.
Subordinati ad apposita autorizzazione sono anche gli interrogatori o confronti
con l'indagato, perquisizioni e sequestri non possibili di iniziativa, tuttavia
il PM può compiere detta attività di indagine personalmente.
Sembrerebbe che il PM abbia l'alternativa: compiere l'atto, il decreto di sequestro
o di perquisizione ovvero autorizzare l'accertamento tecnico irripetibile, il
sequestro o la perquisizione, riservandosi ovviamente l' opzione di rimanere
inerte se non ravvisa la necessità dell'atto di indagine.
In caso di autorizzazione si ritiene che dovrebbe spettare alla PG autorizzata
predisporre l'atto di nomina del CT, gli avvisi alle parti, il decreto di perquisizione
e di sequestro. In tal caso comunque occorrerà sempre la successiva convalida
del sequestro e della perquisizione anche se preventivamente autorizzati in
quanto l' art. 2 comma I del Dl.vo rinvia alle norme codicistiche in quanto
applicabili.
Sembrerebbe invece che la PG possa assumere sommarie informazioni da persone
informate sui fatti e dall'indagato in presenza del difensore senza richiedere
l'autorizzazione al PM.
La legge invece non prevede gli ordini di esibizione ex art. 248 cpp.
La iscrizione della notizia di reato sul registro generale dovrà essere
effettuata subito dopo il deposito della relazione da parte della PG operante
ovvero fin dal primo atto di indagine svolto dal PM personalmente.
Il termine per il completamento delle indagini preliminari è stato determinato
in 4 mesi oltre ad altri 2 mesi di proroga autoconcessa dal PM, ma sindacabile
dal Giudice di Pace entro 5 gg. dalla comunicazione.
Il periodo utile per le indagini risulta così più lungo, se si
considerano i 4 mesi a disposizione della PG, rispetto al termine per le indagini
preliminari previsto per i più gravi reati di competenza del giudice
ordinario.
Per i reati procedibili a querela è ammessa in alternativa la citazione
a giudizio su ricorso della persona offesa.
Il ricorso deve essere sottoscritto anche dal difensore della persona offesa
dal reato e deve contenere la descrizione in forma chiara e precisa del fatto,
gli articoli di legge che si assumono violati e le generalità del ricorrente,
delle eventuali altre persone offese e della persona citata a giudizio. Il ricorso
ha per oggetto la richiesta rivolta al giudice di pace di fissare l'udienza
per la celebrazione del processo. Copia del ricorso è depositata nella
segreteria del Pubblico Ministero il quale, nel termine di 10 giorni, deve presentare
le proprie richieste al giudice di pace. Se il ricorso appare infondato il PM
esprime parere contrario alla citazione a giudizio, altrimenti formula la imputazione.
In quest'ultima ipotesi il giudice di pace, nel termine di 20 gg. dal deposito
del ricorso, convoca le parti per l' udienza che deve essere fissata entro il
termine di 90 giorni sempre decorrente dal giorno del deposito.
La notifica del decreto di convocazione emesso dal giudice di pace deve essere
notificato a cura del ricorrente al PM, alle eventuali altre persone offese,
alla persona citata a giudizio ed al suo difensore almeno 20 gg prima dell'udienza.
Se il ricorrente od un suo procuratore speciale non si presenta all'udienza,
senza che ricorrano motivi di forza maggiore o di caso fortuito, il ricorso
diviene improcedibile ed egli dovrà pagare le spese processuali e risarcire
i danni alla persona citata in giudizio qualora costei ne faccia richiesta.
Fonte di perplessità è invece la modalità di costituzione
di parte civile che è possibile attraverso l'inserimento nel ricorso
immediato al giudice della richiesta motivata di restituzione o di risarcimento
del danno. Si innova così sensibilmente rispetto alla disciplina senz'altro
più rigida e garantista prevista dal codice di rito per la costituzione
di p.c. fuori udienza, che presuppone la notificazione alle altre parti della
dichiarazione di costituzione di p.c. e produce effetto per ciascuna di esse
dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
La sentenza verrà redatta dal giudice di pace "in forma abbreviata"
e verosimilmente conterrà una assai concisa esposizione dei motivi di
fatto e di diritto sui quali la decisione è fondata.
Infatti la motivazione può essere dettata direttamente a verbale ovvero
essere depositata nel termine di 15 gg dalla lettura del dispositivo in udienza.
Interessanti e capaci di aprire una breccia nel santuario della obbligatorietà
dell'azione penale, appaiono le possibilità di escludere la procedibilità
nei casi di particolare tenuità del fatto specie laddove è possibile
disporsi l'archiviazione solo qualora non risulti un interesse della persona
offesa alla prosecuzione del procedimento.
Non è dato tuttavia capire che tipo di interesse debba venire in considerazione
(patrimoniale, morale o entrambi?) e quale intensità debba avere e ancora
se la parte lesa debba o meno essere all'uopo consultata anche se non ha manifestato
la volontà di essere avvisata dall'archiviazione. A tale riguardo si
potrebbe anche opinare che nel caso di presentazione di querela l'interesse
del querelante sia da considerarsi esistente "in re ipsa".
Tanto innovativa quanto opportuna sembra l'introduzione della possibilità
di estinguere il reato attraverso condotte riparatorie poste in essere dall'imputato
il quale potrà cavarsela dimostrando di aver proceduto, prima dell'udienza,
alla riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento
e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Per quanto attiene alle sanzioni irrogabili dal giudice di pace, il legislatore
ha sostituito le pene dell'arresto e della reclusione con le pene pecuniarie
della ammenda e della multa ovvero, nei casi più gravi, con la pena custodiale
della permanenza domiciliare da 6 a 45 giorni oppure, ma solo su richiesta dell'imputato,
con la pena del lavoro di pubblica utilità da 10 gg a sei mesi per non
più di sei ore settimanali senza pregiudizio per esigenze di lavoro,
di studio, di famiglia e di salute del condannato. Esso consiste nella prestazione
di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere
presso lo Stato, gli enti territoriali o enti o organizzazioni di assistenza
sociale e di volontariato.
La pena della permanenza domiciliare comporta invece l'obbligo di rimanere presso
la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di
cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice,
avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del
condannato può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi
della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.
Nel caso di violazione degli obblighi o dei divieti inerenti le pene della permanenza
domiciliare e del lavoro di pubblica utilità sono previste anche sanzioni
penali irrogabili dal Tribunale in composizione monocratica.
Per quanto riguarda il regime delle impugnazioni è stata riconosciuta
al ricorrente che si è attivato con la citazione ha giudizio la possibilità
di appellare, anche agli effetti penali, le sentenze di proscioglimento nei
casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero.
Tale prerogativa, non concessa alle persone offese costituitesi parte civile
per reati ben più gravi, è bilanciata dal rischio di dover pagare
le spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile e, in
caso di colpa grave, di risarcire anche i danni causati.
L'ultima annotazione, ma di certo non la meno importante, è riservata
all'esclusione della sospensione condizionale della pena irrogata dal giudice
di pace.
Tale novità suscita qualche dubbio di ragionevolezza in relazione ad
una disciplina complessiva che, da un lato, consente la sospensione della pena
irrogata dal Tribunale per reati ben più allarmanti, e dall'altro, impone
l' esecuzione della pena anche di carattere custodiale, come l'obbligo di permanenza
domiciliare, per reati assai meno gravi e per soggetti nei confronti dei quali
sarebbe possibile formulare una prognosi favorevole sul pericolo di recidiva.
1In tali ipotesi la ineluttabiità della esecuzione della pena detentiva
sembra collidere con il precetto costituzionale secondo il quale la pena deve
tendere alla rieducazone ed al reinserimento sociale del condannato.
Una legge dunque con molte ombre, ma anche con qualche luce che tuttavia rischia
di essere offuscata dalla difficoltà per le strutture esistenti di sopportare
un ulteriore grave impegno da dedicare a fatti ed a condotte per le quali il
rango penale delle sanzioni assume sempre di più le sembianze di un abito
troppo sfarzoso sia per le risorse disponibili sia per il contesto in cui deve
essere esibito.
Livorno,
lì 15 febbraio 2001
Massimo
Mannucci
MAGISTRATO