Federico-Augusto Mazza, Attuazione del Giusto Processo: le prime due pronunce della Corte costituzionale e il Disegno di legge ‘Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova’ – Una prima essenziale esegesi ricostruttiva del nuovo modello di processo penale regolato dal principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova

Sommario: 1.lo stato dei lavori del ddl: rilevanti modifiche in corso d’opera; 2.la necessità della riforma costituzionale: prime applicazioni;3.Le pronunce della Corte costituzionale dell’ottobre 2000; 4.il ddl approvato dalla Camera il 6 novembre 2000; 4.1.la riduzione dell’area del diritto al silenzio; 4.2. la discontinuità funzionale : l’istituzione del Giudice e della Sezione dei giudici della udienza preliminare; 4.3. l’attuazione del principio costituzionale del principio del contraddittorio nella formazione della prova; 4.3.1. l’esegesi ricostruttiva dei novellati artt.500 e 513 cpp; 4.4. la difesa tecnica e le nuove responsabilità del Difensore nelle scelte processuali; 4.5. la garanzia di legalità nella assunzione della prova:la inutilizzabilità; 5. la disciplina transitoria

1.Lo stato dei lavori del ddl: rilevanti modifiche in corso d’opera

Il 6 novembre la Camera ha approvato  il complesso e articolato ddl (AC 463) attuativo del Giusto Processo (art.111 Cost) che ritorna ora al Senato per la definitiva approvazione prevista in tempi brevi.

Rispetto al testo approvato dal Senato l’11 novembre 1999 , e al testo base adottato dalla Camera il 12 settembre 2000 , la Camera nel testo approvato il 6 novembre ha introdotto non poche novità significative.

Si vedano tra tutte :

A)il non recepimento della regola per la quale a seguito delle  contestazioni le dichiarazioni rese al dibattimento dal teste / dichiarante sono valutate “ai fini della prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano la attendibilità” (co.3 art.500 Senato) ovvero  “congiuntamente alle risposte alle dichiarazioni ed alle parti delle dichiarazioni lette per la contestazione”(co.3bis art.500 cpp all’art.15 del testo base Camera 12/9/00). Il testo approvato dalla Camera il 6 novembre , ha ribaltato la regola :le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate solo ai fini della credibilità del teste (cfr.art.500 come modificato alla Camera dall’art.16 del ddl). Tale regola dettata per l’esame testimoniale si applica (in forza del rinvio di cui al co.5 dell’art.513 introdotto dalla camera con l’art.18 del ddl) alle dichiarazioni rese dall'accusatore nel corso delle indagini preliminari.

B)la istituzione della sezione dei giudici dell'udienza preliminare e l’equiparazione delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare a quelle di giudice dibattimentale (art.24 bis); l’abrogazione del termine di durata massima (di sei anni consecutivi previsto dal co. 2 ter dell’art.7 del  RD 12/41, ora abrogato dal co.1 dell’art.21bis del ddl approvato dalla Camera) dell'esercizio delle funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare 

Sulle regole contenute nell’articolato approvato il 6 novembre, i  deputati giuristi(e di maggioranza e di opposizione ) che hanno emendato il testo ricevuto dal Senato hanno dichiarato che l’accordo finalmente raggiunto è completo e pienamente condiviso .  

2.La necessità della riforma costituzionale: prime applicazioni

Il processo riformatore che si sta ora concludendo si era avviato immediatamente dopo il deposito della sentenza 361/98 della Corte Costituzionale che intervenendo sull’art.513 cpp come modificato dalla legge 267/97 ne aveva dichiarato la illegittimità costituzionale in quanto non consentiva il recupero ai fini della decisione  del sapere accumulato nelle indagini a fronte del silenzio del dichiarante su precedenti dichiarazioni rese su fatti concernenti la responsabilità di altri,così ribadendo - la Corte - seppur in modo più temperato, il proprio orientamento a favore del principio di non dispersione della prova raccolta prima del dibattimento affermato con le  sentenze 254/92 e 255/92 .

Era confermata una modalità di assunzione della prova nella quale, allo stesso tempo, la funzione del giudice nel dibattimento veniva decentralizzata perché era compresso il suo dovere e diritto di verificare nel contraddittorio tra le parti la attendibilità di quanto raccolto nelle indagini preliminari e parimenti era vulnerato il diritto di difesa sottraendo all’accusato il diritto di interrogare davanti al giudice chi lo accusa . Né si affermava  in capo a quest’ultimo, dichiarante su fatti altrui, il dovere di responsabilità e verità sulle proprie dichiarazioni.  

Le obiezioni da più parti vivacemente sollevate tra i giuristi, nell’accademia e , segnatamente tra i parlamentari giuristi alla compressione e limitazione del processo accusatorio (introdotto con il codice del 1988) che originava dalla perdurante interpretazione consentita dalle pronunce della  Corte Costituzionale dei principi della oralità, della concentrazione, della immediatezza e del contraddittorio, e la improcrastinabile necessità che il nostro processo fosse compatibile con i trattati internazionali pur già ratificati dall’Italia, hanno avuto soluzione con la Legge Costituzionale 23 novembre 1999 n.2 che ha inserito i principi del Giusto processo nell’art.111 della Costituzione , i quali impongono la definizione e la adozione di un nuovo modello di processo .

Terzietà e imparzialità del Giudice, diritto dell’imputato di conoscere tempestivamente l’accusa e a difendersi efficacemente con la garanzia della assunzione della prova in contraddittorio, principi tutti  già espressi in trattati internazionali cui l’Italia aveva aderito e recepito nel proprio ordinamento ma che erano ritenuti dalla giurisprudenza come il contenuto di norme programmatiche,non immediatamente precettive ( v. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950  ratificata e resa esecutiva con l.848/55 , specialmente all’art.6 )

In esecuzione dell’art. 2 della L.Cost. 2/99, il co.1 dell’art.1 della l.35/2000 ha sancito l’immediata applicabilità dei principi del Giusto Processo fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dell’art.111 Cost (il ddl approvato alla Camera) ai nuovi processi e a quelli in corso , dettando per questi ultimi regole  transitorie .

L’interpretazione giurisprudenziale non è stata però univoca .

Taluni Giudici hanno ritenuto che  “la vigente positiva  normativa costituzionale e processualpenale ha  espunto dall’Ordinamento stesso ogni norma con essa incompatibile  e quindi per quanto qui rileva l’art.513 cpp così come risulta dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale  361/98  resa nel vigore della precedente formulazione dell’art.111 Cost “ (così Trib.Genova,I sez.,ordinanza 20/6/00,Borgis e altri); altri Giudici, per contro , hanno ritenuto necessario ricorrere al sindacato costituzionale.  

L’immediata applicabilità di tali principi è la regola giuridica  adottata dalla Corte Costituzionale con ordinanza 12 ottobre – 25 ottobre 2000 n.439 e sentenza 12 ottobre 2000 n.440 .

3.Le pronunce della Corte costituzionale dell’ottobre 2000

Con l’ordinanza 439/2000 la Corte ha censurato il giudice remittente (questione di legittimità  costituzionale dell’articolo 513, comma 2, Cpp, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 361 del 1998, per contrasto con l’articolo 111 della Costituzione, come modificato dall’articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) per aver ritenuto necessario il filtro del sindacato di costituzionalità piuttosto di provvedere direttamente al giudizio di compatibilità tra la norma  ed il nuovo precetto costituzionale e dunque alla immediata operatività dei principi del Giusto Processo (co.1 art.1 l.35/2000) per verificare se non fosse per ciò intervenuta abrogazione della norma dell’art.513 co.2 .

Con la sentenza 440/2000 (questione di legittimità costituzionale dell’articolo 512) la Corte afferma che “il quadro normativo in base al quale questa Corte aveva pronunciato la sentenza interpretativa 179/94 è in effetti radicalmente mutato a seguito delle modifiche introdotte nell'articolo 111 Costituzione dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 . Il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale è ora espressamente enunciato nella sua dimensione oggettiva, cioè quale metodo di accertamento giudiziale dei fatti, nella prima parte del quarto comma, mediante la formulazione ‘Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova’, ed è richiamato anche nella sua dimensione soggettiva, cioè quale diritto dell'imputato di confrontarsi con il suo accusatore, in particolare nel terzo comma del medesimo articolo 111 Costituzione, ove viene riconosciuta alla persona accusata ‘la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico’. Il principio trova poi una specifica puntualizzazione nella regola, dettata dalla seconda parte del quarto comma, secondo cui la ‘colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore’. Contestualmente, l'articolo 111 Costituzione prevede nel quinto comma che eccezionalmente, nei casi regolati dalla legge, ‘la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita’. Sicchè i contenuti della disciplina costituzionale del principio del contraddittorio e delle relative deroghe sono sufficienti a dimostrare che l'interpretazione estensiva  riservata all'articolo 512 Cpp dalla sentenza 179/94 alla luce a sua volta  delle sentenze 254 e 255 del 1992 e del principio di non dispersione dei mezzi di prova in esse affermato non è più compatibile con il nuovo quadro normativo.

4.il ddl approvato dalla Camera il 6 novembre 2000

Una prima essenziale, sintetica, esegesi del ddl attuativo  come licenziato il 6/11/00 dalla Camera può essere abbozzata sul rilievo (ut supra ricordato) 1. della presumibile approvazione – senza modifiche che imporrebbero nuova navetta alla Camera - ad opera del Senato delle regole processuali che contiene 2. del nuovo quadro costituzionale come descritto, certo,e consolidato nella interpretazione della  giurisprudenza e della Corte e del giudice ordinario.

L’articolato interviene incisivamente sulle norme che disciplinano  la connessione dei procedimenti, la riunione e separazione dei giudizi, i casi di reati collegati e quindi sulla formazione e valutazione della prova in indagini preliminari ed in dibattimento .

4.1.la riduzione dell’area del diritto al silenzio

Il principio della necessità della piena assunzione di responsabilità nei confronti dei propri atti  che incidono negativamente su altri  che si va affermando come valore condiviso e fondante della nostra Società ha posto il legislatore di fronte all’arduo compito di operare una delimitazione del diritto al silenzio riconosciuto all’imputato .

Non è questione del diritto dell’imputato  al silenzio sul fatto proprio: nemo tenetur se detegere è da sempre connotato coessenziale  alla nostra regola processuale .

Ma non può più darsi come accettabile  il silenzio quando si accusano altri: è valore costituzionale che chi è accusato di un reato abbia la facoltà di interrogare o far interrogare davanti al giudice, in contraddittorio, le persone che rendono dichiarazioni a suo carico (seconda parte 3co. art.111) e che la sua colpevolezza  non possa essere provata  sulla base delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta  si è sempre sottratto all’interrogatorio  da parte dell’imputato o del suo difensore (seconda parte 4co. art.111)

Esito del bilanciamento dei valori in gioco è che l’imputato ha diritto al silenzio, ma se ne dispone accusando altri, ha la responsabilità di sottoporsi al contraddittorio .

Sicchè il legislatore ha dovuto affrontare e risolvere l’ardua distinzione tra dichiarazione sul  fatto proprio e sul  fatto altrui  al fine di considerare una deposizione come resa dal coimputato ovvero dal testimone.

La via percorsa è stata quella:

1.di ridurre il ricorso ai collegamenti di reato, alla connessione, alla riunione e separazione dei procedimenti così riducendo i casi di incompatibilità a testimoniare, negando il ricorso al silenzio a coloro che non possono vantare motivi di autoprotezione  per invocarlo(art.1 del ddl che modifica gli artt.12, 17, 18, 371;art4 che modifica l’art.190bis);

2.di affermare che il diritto dell’imputato di tacere e mentire inerisce solo alle dichiarazioni che lo riguardano sicchè gli sarà dato avviso nell’interrogatorio che  se decide di rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, limitatamente a tali fatti, l’obbligo di dire la verità e di rispondere in contraddittorio dinanzi al giudice (lett.c, 3co.art.64);

3. di introdurre la  testimonianza assistita  dell’imputato connesso/collegato qualora nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art.444.(art.6 che modifica l’art.197 e l’art.7 che introduce l’art. 197-bis ‘Soggetti giudicati per reato connesso e collegato che assumono gli obblighi del testimone’).La tenuta del principio nemo tenetur se detegere è garantita dalle regole per cui il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunziata condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso dichiarazioni (co.3) e le dichiarazioni rese non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel  procedimento a suo carico, nonchè  nel giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto del procedimento stesso (v.co 4).

4.2. la discontinuità funzionale : l’istituzione del Giudice e della Sezione dei Giudici della udienza preliminare

La definizione del nuovo modello processuale ha comportato la riflessione sui passaggi di fase (il processo accusatorio puro conosce infatti una sola fase, quella dibattimentale)  che costituiscono la dinamica processuale e l’adozione delle regole che si sono ritenute le più idonee per marcare nettamente la differenza tra la fase in cui si accumulano gli elementi di prova e si fa questione della libertà dell’imputato e quella in cui il giudice davanti alle parti decide se vi siano elementi perché sia processo ovvero definisce il processo stesso con rito alternativo .

Oggi l’udienza preliminare è tenuta dal giudice per le indagini preliminari che assume per la fase la funzione di giudice dell’udienza preliminare  e può disporre anche d’ufficio , l’assunzione delle prove  delle quali appare evidente  la decisività ai fini della sentenza  di non luogo a procedere (co1 art.422), se accoglie la richiesta di giudizio abbreviato condizionato deve disporre l’integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione (co5 art.438).

E’ stato ritenuto nel ddl approvato il 6 novembre  della Camera che il richiamo costituzionale al giudice terzo ed imparziale (2co.art.111) postuli la necessità che l’udienza preliminare sia tenuta da un giudice che sia funzionalmente differente da quello che vigila sulla conduzione delle indagini e che decide soltanto sulla libertà.

Sono state introdotte le modifiche ordinamentali necessarie sicchè :

1. Dopo l’esercizio dell’azione penale procede il giudice dell’udienza preliminare. (art 11bis del ddl che introduce l’art. 328 bis. ‘Giudice dell’udienza preliminare’) e una volta che sia stata esercitata l’azione penale, tutte le disposizioni riguardanti il giudice per le indagini preliminari devono intendersi riferite al giudice dell’udienza preliminare (co5  art 24bis)

2. È istituita, ove possibile, la sezione dei giudici dell’udienza preliminare (co1 art 24bis), costituita dai giudici che svolgono tali funzioni e che le abbiano precedentemente esercitate per almeno due anni(co2);è abrogato il termine di permanenza di anni sei nelle funzioni (co1 art.21bis che abroga il co. 2ter dell’art. 7bis del RD 12/41 come introdotto dall’art. 57 l.479/99);le funzioni di giudice dell’udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice dibattimentale (co3).

4.3. l’attuazione del principio costituzionale del principio del contraddittorio nella formazione della prova

Il processo penale è strumentale all’applicazione del diritto penale sostanziale, strumento non disponibile delle parti, funzionale all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative responsabilità, e ,in definitiva alla tutela delle vittime del reato.

E’ dato che attiene all’essenza del nuovo processo penale che la prova si formi davanti al giudice nel contraddittorio tra le parti.

Il contraddittorio è lo strumento indispensabile per la formazione del libero  convincimento del giudice, che non può fondare la affermazione della colpevolezza dell’imputato esclusivamente su acquisizioni di verbali di dichiarazioni che si sono stratificati l’uno sull’altro nella fase segreta del processo che ontologicamente non gli appartiene .

Scopo che è stato perseguito prevedendo che:

1.l’allegazione al fascicolo per il dibattimento delle contestazioni contenenti le dichiarazioni precedentemente rese solo al fine del giudizio di   credibilità attuale del teste/dichiarante (v.co.2 art.500 e co.5 art.513, ex art.16 e 18 ddl) 

2.la inutilizzabilità delle allegazioni se il teste/dichiarante si rifiuta di rispondere (v.co.2 bis art.500 e co.5 art.513, ex art.16 e 18 ddl)

Il dichiarante su fatto altrui non potrà più essere il convitato di pietra  che con il suo mutismo consente di validare per la decisione le accuse che ha formulato nel segreto.

4.3.1. l’esegesi ricostruttiva dei novellati artt.500 e 513 cpp

Alla conclusione che le contestazioni possono essere utilizzate solo ai fini della credibilità delle dichiarazioni del teste /dichiarante rese al dibattimento si perviene dall’esegesi ricostruttiva dei nuovi testi degli artt.500 e 513 come via via emendati dalla Camera .

La riflessione si incentra sull’art.500 ‘Contestazioni nell’esame testimoniale’ posto che l’art.513 ‘Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare’al 5co. rinvia alle disposizioni  dell’art.500.

Il co.3 bis dell’art.500 (nel testo adottato dalla Commissione Giustizia della Camera il 12.9.2000 con l’art.15 del ddl) prevedeva che ‘ Quando a seguito della contestazione permane difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni rese al dibattimento sono valutate ai fini della prova congiuntamente alle risposte alle dichiarazioni ed alle parti delle dichiarazioni lette per la contestazione.’ Con la precisazione al co. 3 ter che tale regola si applica anche quando il teste rifiuta od omette soltanto in parte di rispondere alle domande delle parti, ma in tal caso, salvo che il teste sia stato minacciato / corrotto o le parti vi consentano, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono valutate limitatamente ai fatti e alle circostanze in ordine ai quali il teste ha risposto. Infine era consentita (co4) l’acquisizione delle contestazioni quando, per effetto di violenza, minaccia, offerta di denaro o altra utilità, risulta compromessa la genuinità della testimonianza.

Nel testo adottato dalla Commissione Giustizia della Camera il 5.10.2000 con l’art.15 del ddl)la normativa è radicalmente modificata. Scompare la regola del co3bis ciò è a dire che non è più consentita ai fini della prova  una valutazione combinata tra il contestato (il sapere storico delle indagini) ed il dichiarato al dibattimento.

Si è così scelta e in modo inequivocabile la via dell’abbandono ai fini della prova di quanto raccolto dagli investigatori  da quella persona  nel segreto delle indagini.

Si diversifica in due sottoipotesi la condizione del teste / dichiarante minacciato / corrotto: se lo è stato perché deponesse il falso , le contestazioni sono acquisite al fascicolo per il dibattimento  e sono valutate ai fini della decisione (co3); se lo è stato perché non deponga tutte le dichiarazioni di quella persona contenute nel fascicolo del pubblico ministero (non le contestazioni perché contestazione non v’è stata,ma tutto il dichiarato precedentemente)sono acquisite e utilizzabili ai fini della decisione.

E’ l’applicazione della riserva di legge di cui al co.5 dell’art.111 Cost. che demanda alla legge i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per effetto di provata condotta illecita : rivive il principio di non dispersione della prova precedentemente formata di cui alle sentenze 254 e 255 /92 e 361/98 della Corte costituzionale .

Nel testo approvato il 6 novembre dalla Camera,gli artt 16 e 18 hanno riscritto gli artt. 500 e 513 del cpp .

Scompare la possibilità di utilizzare per la decisione le contestazioni ovvero i verbali integrali nel caso di provata condotta illecita: se il teste /dichiarante è stato minacciato o corrotto perché non deponga o deponga il falso  le dichiarazioni lette per la contestazione sono acquisite al fascicolo del dibattimento (co.3 art.500) ma tanto le dichiarazioni rese al dibattimento che le contestazioni  non possono essere utilizzate sugli argomenti in cui la persona si è rifiutata di rispondere ad una delle parti processuali (co 2bis) e comunque la utilizzabilità delle contestazioni è esclusivamente finalizzata alla valutazione della credibilità del teste / dichiarante (co2).

Il giudice deve valutare se costui  sia credibile riguardo a quanto sta dichiarando in dibattimento, ma qualora lo ritenga inattendibile  , è preclusa qualunque  possibilità di ingresso nella materia utile ai fini del giudizio del contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese .

E il giudizio di attendibilità avverrà alla conclusione di un incidente processuale , dove in contraddittorio le parti sono ammesse a provare la loro estraneità ai fatti illeciti (co 3bis) : con la conseguenza che chi dimostrerà di non aver dato causa alla condotta illecita non vedrà utilizzate nei suoi confronti (ai fini della attendibilità attuale del dichiarato in dibattimento, si rammenti) le contestazioni .

 

Concludono il nuovo regime delle contestazioni le regole del co 5.per cui a richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice nell’attività di integrazione probatoria svolta all’udienza preliminare sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Le stesse non sono utilizzabili nei confronti delle parti che non abbiano partecipato alla loro assunzione, salvo il consenso della parte e del co 6 per cui su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal teste sono acquisite al fascicolo del dibattimento sempre che non sia stata accertata la minaccia /corruzione del teste /dichiarante .

Per il  nuovo art.513 comma 5 (come introdotto dall’ art.18 del ddl) nella valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare’ si applicano le disposizioni  di cui all’art.500 co 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 5 : quelle appena  sopra illustrate .

4.4. la difesa tecnica e le nuove responsabilità del Difensore nelle scelte processuali

 

Il diritto  costituzionale alla difesa tecnica è stato ulteriormente descritto e specificato nelle sue articolazioni in Costituzione (art.111 co3), il ministero del Difensore appare esaltato ed onerato di nuove gravi responsabilità: si pensi tra tutte alla delicatezza della decisione che l’imputato dovrà prendere – spesso in vinculis – se tacere o riferire responsabilità di altri con la consapevolezza che la scelta di parlare contra alios  non sarà più revocabile sicchè dovrà rispondere in contraddittorio e dire la verità davanti al giudice ; obbligo penalmente sanzionato dal nuovo art.372cp come introdotto dall’art.20 bis .

Che il legislatore preveda che l’assistenza del difensore nella decisione sia effettiva se ne ha ulteriore prova all’art.11 del ddl che sancisce l’obbligo (non più la facoltà) di intervenire del difensore all’interrogatorio  della persona sottoposta a misura cautelare personale, atto nel quale il gip dovrà prospettare la scelta ( e le conseguenze di essa) di cui alla lettera c co.3 dell’art.64) .

Non è allora più procrastinabile l’ adeguamento dell’intera materia della diritto alla difesa del non abbiente e l’introduzione di  effettive indagini difensive (impossibile realizzare pienamente il contraddittorio se le parti non sono in parità e di risorse e di responsabilità );così come il ripensamento dell’accesso alla professione del penalista – funzione ora  ancor più centrale  nel processo – nell’ambito di una Scuola Post-Universitaria per la preparazione alle professioni forensi –giudiziarie che sia in grado di fornire una condivisa cultura istituzionale comune  al giudice e alle parti processuali .

4.5. la garanzia di legalità nella assunzione della prova:la inutilizzabilità

La garanzia di legalità nella assunzione della prova nelle modalità descritte è assistita dal più grave  e irrimediabile vizio sanzione che l’ordinamento processuale prevede : quello della inutilizzabilità .

E’ stato acutamente osservato (Canzio) che con l’introduzione  al co4 dell’art.111 del precetto   ‘il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella assunzione della prova’ la inutilizzabilità ha assunto rango costituzionale sicchè in via di principio la prova assunta non in contraddittorio è sempre inutilizzabile:ne deriva che  occorre provvedere all’intera rivisitazione delle concrete modalità di assunzione della prova contenute nella legge processuale per verificarne la compatibilità al precetto costituzionale.

5. la disciplina transitoria

La disciplina transitoria rimanda per i processi in corso alle  ben note regole intertemporali  dei commi 2 e 4 dell’art1 della l. 35/2000 che consentono in date situazioni il recupero di  dichiarazioni rese in precedenza utili per la decisione se sorrette da riscontri esterni (art.23 co1 ddl).

Assai più penetrante e definitiva la regola per i procedimenti in fase di indagine preliminare alla data di entrata in vigore della legge in quanto che il pubblico ministero deve  provvedere a rinnovare l'esame degli indagati e dei connessi /collegati (i soggetti indicati negli artt.64 e 197-bis) con le nuove forme di legge  (art.23 co2 ddl).

Genova, 6 novembre 2000

Federico-Augusto Mazza
giudice del dibattimento penale a Genova

(riproduzione riservata)

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