Maurizio Arena, Pornografia, tratta di esseri umani e responsabilità penale delle persone giuridiche
In numerosi atti internazionali si affronta il tema della tutela contro lo sfruttamento delle c.d. “persone vulnerabili”, in particolare donne e bambini.
Dallo sfruttamento sessuale alla tratta di esseri umani, è dato assistere ad una vera e propria “levata di scudi” degli ordinamenti “sopranazionali” contro queste gravi ed odiose forma di criminalità.
Ciò che preme segnalare in questa sede è la previsione, in questi strumenti, della responsabilità delle persone giuridiche in relazione ai reati contro la persona sopra menzionati.
Va sin da ora segnalato che l’estensione della responsabilità delle persone giuridiche a queste fattispecie criminose non è a tutt’oggi contemplata nei disegni di legge giacenti in Parlamento, sulla lotta alla tratta degli esseri umani e alla riduzione in schiavitù
Si muove invece in questa direzione la Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea, n. 2002/629/GAI, sulla lotta alla tratta degli esseri umani (19 luglio 2002, in vigore dal 1 agosto 2002).
Tale decisione si pone come complementare ed integrativa (come affermato espressamente nel punto n. 4 del Preambolo) rispetto alla Convenzione delle Nazioni Unite di Palermo sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale (dicembre 2000), il cui protocollo addizionale successivamente stipulato è volto a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini (con estensione anche a queste ipotesi criminose della responsabilità delle legal persons).
Gli Stati membri devono adottare nel proprio ordinamento interno le misure necessarie affinché siano puniti come reato:
- il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona , il darle ricovero e la successiva accoglienza, compreso il passaggio o il trasferimento del potere di disporre di questa persona, qualora:
a. sia fatto uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento;
b. sia fatto uso di inganno o frode;
c. vi sia abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità tale che la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima;
d. siano offerti o ricevuti pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che abbia il potere di disporre di un’altra persona
quando tali atti siano commessi “al fine di sfruttamento del lavoro o dei servizi prestati da tale persona, compresi quantomeno il lavoro o i servizi forzati od obbligatori, la schiavitù o pratiche analoghe ad essa o alla servitù oppure a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell’ambito della pornografia”.
Con la precisazione che “il consenso presunto o effettivo da parte di una vittima della tratta degli esseri umani allo sfruttamento è irrilevante qualora si sia ricorso ad uno dei mezzi indicati nelle lett. a-d, e che il ricorso a tali mezzi non è necessario per la configurabilità del reato della tratta, allorché essa sia commessa a danno di minori (infradiciotenni ndr) (art 1 ).
Inoltre, devono essere puniti “l’istigazione, il favoreggiamento, la complicità ed il tentativo nella commissione dei reati ex art 1” (art 2).
Devono essere stabilite sanzioni proporzionate efficaci e dissuasive, che possono comportare l’estradizione.
E’ poi prevista un’importante specificazione relativamente ai reati consumati di cui all’art 1, i quali devono essere puniti con la reclusione per una durata massima non inferiore ad otto anni, qualora:
- intenzionalmente o per grave negligenza abbiano messo a repentaglio la vita della vittima,
- commessi contro una vittima particolarmente vulnerabile;
- commessi ricorrendo a violenza grave, o con danno grave alla vittima;
- commessi da un’organizzazione criminale (ai sensi dell’azione comune 98/733/GAI)
Per quel che interesse in questa sede, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche “possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli artt 1 e 2, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente” in seno alla persona giuridica stessa (art 4)
La posizione preminente (leading position) può derivare dal potere di rappresentanza dell’ente, dal potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, dall’esercizio del controllo in seno all’ente.
I soggetti di vertice impegnano l’ente anche per l’omesso controllo dei c.d. sottoposti (comma 2).
Per persona giuridica si intende qualsiasi ente che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione dello Stato o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
Le sanzioni irrogabili a carico dell’ente sono indicate nell’art 5: ammende di carattere penale o non penale, ed altre sanzioni quali l’esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico, il divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività commerciale, l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, lo scioglimento o la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti utilizzati per commettere il reato.
Infine, ciascuno Stato adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione quando il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro (art 6). La decisione va attuata entro il 1 agosto 2004.
In secondo luogo, assume particolare rilievo la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, aperta alla firma il 23 novembre 2001.
Tale ultima Convenzione prevede quattro diverse categorie di reato informatico:
- Offences against confidentiality, integrity and availability of computer data and systems (Tit I, artt 2-6)
In particolare vengono previsti e puniti i seguenti reati: illegal access, illegal interception, data interference, system interference, misuse of devices
- Computer related offences (Tit II, artt 7-8)
Rientrano in questa categoria la computer related forgery, e la computer related fraud
- Content related offences (Tit III, art 9)
Trattasi di uno dei principali argomenti di discussione in relazione all’uso illecito di Internet. La rete delle reti infatti viene spesso usata come veicolo, di formidabile diffusione e rapidità, di contenuti illeciti, intesi quali manifestazioni di espressioni penalmente rilevanti.
In particolare, rientrano in questa categoria le offences related to child pornography, vale a dire i reati, in parte previsti e puniti dalla legge 3 agosto 1998 n. 269, connessi alla diffusione per via telematica di immagini di pornografia infantile.
- Offences related to infringments of copyright and related rights (Tit IV, art 10)
Ogni Stato parte dovrà adottare ogni misura volta ad assicurare che una legal person possa essere ritenuta responsabile per un reato previsto dalla Convenzione, purchè commesso for its benefit da una persona fisica avente una leading position nell’ambito dell’organizzazione aziendale (art 12).
I soggetti di vertice sono coloro che hanno:
a. a power of representation of the legal person;
b. an authority to take decisions on behalf of the legal person;
c. an authority to exercise control within the legal person.
Come ormai espressamente previsto anche nella normativa italiana la persona giuridica sarà responsabile nelle ipotesi in cui the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of a criminal offence established in accordance with this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.
La responsabilità (civile, penale o amministrativa) dell’ente non esclude quella della persona fisica.
Con L. 11 marzo 2002 n. 46, è stata poi disposta la ratifica e l’esecuzione della Risoluzione n. 54/263 del 25 maggio 2000 ONU, con la quale l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato due Protocolli facoltativi alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata dall’Italia il 5 novembre 1991, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 27 maggio 1991 n. 176).
Il primo protocollo concerne il coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati ed il secondo riguarda la vendita dei fanciulli, la prostituzione e la pornografia minorili.
Questo secondo protocollo in particolare, contiene numerose disposizioni di rilievo penalistico, attinenti alla criminalizzazione di una serie di condotte in parte già punite nel nostro ordinamento giuridico ai sensi della legge n. 269 del 1998, recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
L’art 3 prevede l’obbligo per gli Stati contraenti di assoggettare a sanzione penale i seguenti atti, siano essi commessi a livello nazionale o transnazionale, individualmente o in forma organizzata, consumati o tentati:
a) l’offerta, la consegna o l’accettazione, con qualsiasi mezzo, di un minore a scopo di sfruttamento sessuale, trasferimento lucrativo di organi o impiego in lavori forzati;
b) l’intermediazione volta ad ottenere indebitamente il consenso per l’adozione di un minore in violazione degli strumenti giuridici internazionali applicabili;
c) l’offerta, l’accettazione, il procacciamento e la messa a disposizione di un minore a fini di prostituzione;
d) la produzione, distribuzione, diffusione, importazione, esportazione, offerta, vendita o detenzione di materiale pornografico concernente i minori.
Anche in questo strumento (art 3 comma 4) si pone a carico di ciascuno Stato contraente l’obbligo di adottare le misure necessarie per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche, la quale peraltro potrà essere di natura penale, civile o amministrativa, tenuto conto dei princìpi giuridici accolti dalle singole legislazioni nazionali.
Verosimilmente, stanti i princìpi vigenti ex lege 300 del 2000 e d.lg. 231 del 2001 (reato commesso da un soggetto apicale nell’interesse dell’ente, senza che l’ente si sia premunito con adeguate misure anticrimine), una responsabilità della persona giuridica per questo genere di reati (tipicamente: diffusione di immagini pornografiche concernenti i minori) potrà ipotizzarsi soprattutto per gli Internet service providers.
Si può pensare alla commissione di questi reati da parte dell’amministratore al fine di far aumentare il volume di traffico in rete e quindi gli introiti pubblicitari.
Sembra invece di scuola – e comunque di rara verificabilità - l’ipotesi di commissione di simili reati nell’interesse di una società che non svolge la propria attività in un settore direttamente connesso alla diffusione di informazioni, immagini, ecc.: si pensi all’imprenditore che si procura denaro dall’intermediazione nel turismo sessuale al solo fine di salvare la sua impresa dal dissesto.
Sino ad oggi, come è noto, si è posto il problema della responsabilità penale della persona fisica proprietaria o amministratrice della società-provider; siamo evidentemente vicini al momento in cui si porrà il (connesso) problema della responsabilità amministrativa diretta della società-provider in relazione al reato della persona fisica.
Infine va segnalata la recente proposta di decisione-quadro del Consiglio U.E., di cui ha dato notizia il Ministro della Giustizia, sulla lotta alla pedofilia.
In conclusione ci si auspica – almeno questa volta – che la Sezione III del d.lg. 231 venga ulteriormente integrata con l’estensione dell’ambito della responsabilità degli enti alle ipotesi in cui l’attività imprenditoriale stessa sia occasionalmente oppure – a maggior ragione – stabilmente (con la sanzione dell’interdizione definitiva dell’esercizio dell’attività, ex art 16 d.lg. 231) svolta in violazione della libertà e della dignità umana.
- avv. Maurizio Arena - novembre 2002
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