Fernando Greco, Giudice Unico penale e regime transitorio per i giudizi in corso

Le norme sul giudice unico in materia penale, contenute nel Dlgs.n.51/98 e succ. modif., hanno previsto, per i processi in corso, due momenti transitori (cfr. art.03 DL.n.145 del maggio 1999):
- il primo alla data del 02.06.1999;
- il secondo alla data del 02.01.2000.

01.- Si è sostenuto che il pacchetto legislativo sul giudice unico deve essere considerato un corpo normativo unitario, nell'ambito del quale esistono disposizioni di portata gene-rale, sia definitiva che transitoria, efficaci per l'intero complesso normativo (Trib. Pesaro 10.01.2000, est. Andreucci; in parte Trib.Firenze, est. Magnelli, 17.03.2000).
In tal modo tutti i problemi sarebbero semplificati, poiché con il 02.01.2000, tornerebbero applicabili tutte le disposizioni transitorie di cui al Dlgs.n.51 del 1998.
Sennonchè, l'orientamento non ha incontrato molto favore a cagione di diverse previsioni transitorie nei due momenti considerati: 02.06.99 e 02.01.2000.

02.- In particolare, per quanto riguarda i giudizi in corso, sono entrati in vigore il 02.06.1999:
-l'art.219 Dlgs. cit., secondo cui quando alla predetta data vi è stato il controllo sulla regolare costituzione delle parti (che si conclude con l'esaurimento degli adempimenti previsti dagli artt.484-489), i giudizi di primo grado in corso proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, comprese quelle sulla competenza e sulla composizione dell'organo giudicante (ovviamente rispetto a quelle innovative del Dlgs.), con la precisazione, nel secondo comma, che negli altri casi (cioè per quelli laddove non vi sia stato il menzionato controllo), i giudizi sono definiti con l'applicazione delle nuove norme, salvo il disposto degli artt.220, 221 e 222 (disp. trans. in vigore al 02.01.00)
- l'art.222/1,3,4 Dlgs.cit., che riguarda aspetti formali e criterio di massima di assegnazione dei processi;
- l'art.223, relativo alla possibilità di chiedere, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, il rito abbreviato che si svolge con modalità in parte diverse da quelle previste in via generale;
- l'art.224, relativo alla possibilità di chiedere, nella prima udienza successiva al 02.06.1999, l'applicazione di pena e l'oblazione (quindi, indipendentemente dallo stato del dibattimento);
- l'art.226, che, per i procedimenti che proseguono con l' osservanza delle norme previgenti, consente al giudice, anche in sede di udienza preliminare, di dare corso al giudizio di comparazione delle circostanze ai fini dell'estinzione del reato per prescrizione in camera di consiglio quando non vi sia opposizione dell'imputato e del PM.;
- l'art.227 sul criterio di formazione dei ruoli e di trattazione dei processi pendenti.

La normativa transitoria di cui si è fatto cenno riguarda i giudizi del Tribunale sia in composizione collegiale che in composizione monocratica (sostitutivo del Pretore).

03.- Sono, invece, entrati in vigore, sempre riguardo ai giudizi in corso, il 02.01.2000:
- l'art.220 Dlgs.cit., relativo all'udienza preliminare già fissata per reato nelle more attribuito alla cognizione del giudice monocratico (applicazione delle disposizioni previgenti ed emissione del decreto di citazione - non decreto di rinvio a giudizio - davanti al giudice monocratico);
- l'art.221, sul decreto di citazione a seguito di revoca di sentenza di non luogo a procedere in relazione a reati attribuiti al giudice monocratico;
- l'art.222/2, secondo cui, se alla data in questione, è fissata una udienza davanti al Tribunale (ovviamente in composizione collegiale) per reato attribuito con le nuove norme al giudice monocratico, il Presidente fissa data e ora di trattazione davanti a quest'ultimo, possibilmente nello stesso giorno.

04.- Se, in sede transitoria, si dovesse fare ricorso, per i giudizi in corso, soltanto all'ultima disposizione (art.222/2), la soluzione dei problemi sarebbe semplice. Il Presidente del Collegio fissa la trattazione del processo davanti al giudice monocratico.
Si potrebbe discutere:
- se il Presidente debba essere anche sollecitato ex art.33 quinquies o non: ritengo di no perché la norma transitoria non richiede l'eccezione ed è speciale rispetto all'art.33 quinquies;
- quali sono le conseguenze dell'inosservanza: ritengo che sono quelle degli artt.33-octies e 33-nonies (il giudice d'appello annulla e trasmette gli atti al PM se ritiene che il reato appartenga alla cognizione del giudice collegiale ovvero pronuncia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del monocratico; le prove acquisite sono comunque valide ed utilizzabili), e tanto in applicazione del principio tempus regit actum;
- se l'assegnazione al monocratico riguardi anche i giudizi in fase di istruzione dibattimentale o di discussione: ritengo di si in quanto la norma parla genericamente di una udienza dibattimentale fissata, quindi senza fare distinzioni sullo stato del giudizio. Qui si innesta il problema della rinnovazione davanti al giudice a cui è assegnato il processo: se è uno dei componenti del collegio, il problema non sussiste; se non è un componente del collegio, sorge l'esigenza di rinnovazione sulla scorta del criterio fissato dalle S.U.

05.- Il discorso si complica riguardo ai giudizi pendenti in entrambi i momenti: sia al 02.06.1999 e sia al 02.01.2000. La materia è oggetto di esame in questa prima fase di applicazione della transizione.
Le possibili interferenze tra i due regimi transitori.

- giudizi (artt.465 e segg. cpp.) in corso al 02.06.1999 senza che vi sia stato in precedenza il controllo sulla regolare costituzione: sono regolati, fino al 02.01.2000, dalle norme previgenti sulla competenza (art.247/2ter del Dlgs.n.51/98 come integrato dall' art.03/3 del DL.n.145/99)) e, se in corso a tale data, dall'art.222/2 Dlgs. cit. (i processi per reati attribuiti alla cognizione del giudice collegiale continuano ad essere trattati da tale giudice; gli altri vengono assegnati al monocratico);
- giudizi per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio dopo il 02.06 1999 ma per udienza anteriore al 02.01.2000: idem;
- giudizi per i quali è stato disposto il rinvio dopo il 02.06 1999 ma per udienza successiva al 02.01.2000: sono regolati dall'art.222/2 Dlgs cit. (idem per giudizi disposti prima del 02.06.1999 per udienza successiva al 02.01.2000).

Richiesta di applicazione di pena e rito abbreviato (art. 223 e 224 Dlgs.cit.):
Come si è ricordato le norme richiedono la pendenza del giudizio al 02.06.1999 e l'ulteriore presupposto, quanto al rito abbreviato, che non sia iniziata l'istruzione dibatti-mentale (artt.496 e segg.cpp.); quanto al patteggiamento ed all'oblazione, che la richiesta sia avanzata alla prima udienza successiva alla data ora ricordata.

- si può fare ricorso all'art.223 cit. anche dopo il 02.01. 2000 se nel giudizio, già pendente al 02.06.1999, non sia an-cora iniziata l'istruttoria dibattimentale (si badi che il legislatore prenatalizio è intervenuto sulla norma eliminando l'inciso relativo al consenso del PM): in tale caso il rito dovrebbe essere regolato dalle nuove norme (art.438 e segg. novellati) per il principio tempus regit actum, salvo che si ritenga che il legislatore, essendo intervenuto soltanto sul primo comma, abbia voluto mantenere ferme le disposizioni particolari previste nel secondo (applicazione art.422) e terzo comma (richiamo agli artt.441/2, 442 e 443). Ritengo che debbano trovare applicazione le nuove norme anche perché l'istituto ha anche rilevanza sostanziale (per gli effetti sulla misura della pena), donde la possibilità di ricorso all'art.02/3 c.p.
- si può richiedere l'applicazione della pena anche dopo il 02 01.2000, ove i giudizi siano pendenti al 02.06.1999 ed al 02. 01.2000 e la prima udienza successiva al prima data sia fis-sata dopo la seconda.

Giudizio di comparazione delle circostanze ai fini della estinzione per prescrizione (art.226 Dlgs.cit.). da dichiararsi con sentenza inappellabile in camera di consiglio ove non vi sia l'opposizione dell'imputato e del PM:
- riguarda tutti i giudizi che proseguono con l'osservanza delle norme previgenti: giudizi pendenti al 02.06.99, vi sia stato o meno il controllo sulla regolare costituzione (219, 220, 03 DL.n.145/99).

Ariano Irpino, li 06 aprile 2000.

avv. Fernando F.Greco

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