Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Perugia,
Richiesta di convalida di sequestro e di decreto di sequestro preventivo 9 agosto
2000
PROCURA
DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA
Richiesta
di convalida di sequestro
E di decretoo di sequestro preventivo
- art. 321 comma 3 bis cpp -
Al Sig. Giudice
delle Indagini Preliminari
SEDE
Il Pubblico Ministero dott. Alessandro G. Cannevale
Visti gli atti del procedimento
n. 8547/00
nei confronti di XXX + 8
per il reato di cui all'art. 3 n. 8 Legge 75/58;
esaminato il ,verbale trasmesso
in data 05/08/2000 alle ore 13.55
relativo al sequestro di : (Vedi n. 7 copie di verbali allegate)
cui ha proceduto, Questura di Perugia Div. Squadra Mobile in data 04/08/2000 alle ore 23.10 e segg.ti;
Dai servizi di osservazione eseguiti e dalle sommarie informazioni raccolte dal personale della Squadra Mobile della Questura di Perugia risulta che ciascuna delle persone alle quali i mezi sono stati sequestrati ha fatto salire in macchina una prostituta, prelevandola da una pubblica via, ha percorso un breve tragitto, ha consumato un rapporto sessuale in luogo appartato e ha riaccompagnato la donna sul luogo di adescamento.
Quest'ultimo comportamento
integra gli estremi del delitto di favoreggiamento della prostituzione (art.
3 n. 8 l. 58/75), poiché l'agente ha in tal modo consentito alla prostituta
un più rapido rientro sul luogo dell'adescamento. Di fatto, simili comportamenti
consentono (o sono idonei a consentire) alla prostituta la consumazione di un
numero più elevato di rapporti sessuali. E' noto che gli sfruttatori
impongono alle prostitute ritmi di lavoro particolarmente intensi (anche in
questo caso si è potuta osservare la particolare rapidità di ogni
singola operazione). Pertanto la condotta del cliente che, dopo il rapporto
sessuale, riaccompagni la prostituta sul luogo di lavoro finisce con il rappresentare
un momento essenziale delle modalità organizzative del commercio di esseri
umani, garantendo ricavi più elevati all'attività.
Le donne sono state prelevate dal luogo palesemente adibito all'adescamento,
ed erano altrettanto palesemente dedite all'esercizio della prostituzione. Non
è necessaria, dunque, la prova diretta della consumazione del rapporto
sessuale.
Poiché rileva l'idoneità dell'azione a favorire l'esercizio della prostituzione, e non il concreto risultato dell'azione, e poichè comunque, anche l'adescamento non andato a buon fine è qualificabile come esercizio della prostituzione, non occorre accertare che la prostituta abbia o meno avuto ulteriori clienti nella giornata (e, ancor meno, se il passaggio in auto sia stato, in concreto, decisivo per l'incremento dell'attività).
Più volte la Suprema
Corte di Cassazione ha avuto occasione di enunciare principi che inducono a
inquadrare il comportamento descritto nell'ipotesi criminosa rubricata. In particolare,
del reato di favoreggiamento della prostituzione si è detto:
- che, al pario dello sfruttamento, non è reato abituale, e può
quindi essere ravvisato anche in un unicio episodio;
- che è reato a dolo generico, sicchè non rileva l'accertamento
del movente dell'azione;
- che può essere integrato dalle condotte più varie, purchè
idonee a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione.
La configurabilità del reato in casi simili è stata ritenuta più volte, in applicazione di questi principi.
E' del tutto irrilevante che l'agente sia cliente della prostituta, e che il riaccompagnamento rappresenti una clausola accessoria del contratto.
I sequestri sono avvenuti nelle modalità previste dalla legge ed è giustificato sia dal pericolo che la libera disponibilità delle autovetture sequestrate posa agevolare la commissione di ulteriori reati (art. 321 1° co. Cpp), in quanto i mezzi potrebbero essere utilizzati per realizzare condotte analoghe a quelle contestate, sia, in caso di condanna, dalla possibile confisca dei veicoli, serviti a commettere il reato (art. 321 2ç co. Cpp in relazione all'art. 240 1° co. Cp).
Nell'attuale fase, le indagini devono essere dirette anche a verificare l'ipotesi del concorso del proprietario del veicolo nel reato della persona che abbia materialmente posto in essere la condotta contestata, mediante gli opportuni accertamenti sulle ragioni della cessione del mezzo.
PQM
Visto l'art. 321 comma 3 bis in relazione ai commi 1° e 2° cpp;
CHIEDE LA CONVALIDA
DEL SEQUESTRO
E L'EMISSIONE DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
Disponendo che quanto sequestrato sia custodito come nel verbale.
Perugia, 7.8.2000-09-29
Il Pubblico Ministero
(Dott. Alessandro G. Cannevale - Sost.)