Simonetta Rossotti, Le prassi conseguenti alla riforma. Incidenza nel rito abbreviato e conseguenti problemi organizzativi

CONVEGNO DI STUDIO SUL TEMA:

“Udienza preliminare e giudizio abbreviato. Le innovazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Profili interpretativi ed applicativi “

TORINO 19.10.2001

Relazione della dr.ssa Simonetta ROSSOTTI, GIP Tribunale di Torino:

“Le prassi conseguenti alla riforma. Incidenza nel rito abbreviato e conseguenti problemi organizzativi”

PREMESSA

La mia sarà una relazione complementare rispetto a quella svolta dalla collega dr.CAPRIOGLIO, ho infatti cercato di verificare quale rilevanza pratica e quali interpretazioni ha avuto la modifica  introdotta con la L.n.479 del 16.12.1999 relativamente all’udienza preliminare ed in particolare al giudizio abbreviato tenendo conto dei dati statistici (non sufficienti però per  fare delle valutazioni e per dare delle indicazioni precise) e soprattutto della  mia personale esperienza e di quella dei colleghi dell’ufficio, in particolare dei giudici che dal febbraio 2001 svolgono come me esclusivamente le funzioni di GUP.

 

DATI STATISTICI

Ho anzitutto verificato che negli anni precedenti (1995-1998) il numero di giudizi abbreviati a Torino era sicuramente già elevato rispetto ad altri Uffici GIP.

Nel 1995

abbreviati n. 629

udienze preliminari concluse con decreto di rinvio a giudizio n. 1.418,

sentenze ex art.425 cpp n. 436;

Nel 1996

abbreviati n. 674 ,

udienze concluse con decreti di rinvio a giudizio n.1.210

sent. ex art.425 cpp n. 422;

Nel 1997

abbreviati n.670

udienze  concluse con decreti ex art.429 cpp  n.1024,

sentenza di non luogo a procedere N. 270;

Nel 1998

abbreviati n.725,

udienze concluse con decreti di rinvio a giudizio n.909,

sent. ex art.425 cpp n.167

Nel  1999 , a seguito della istituzione del Giudice Unico ( a decorrere del 2.6.1999), per l’ampliamento della competenza il numero dei giudizi abbreviati è notevolmente aumentato

Abbreviati N.1.063

giudizi ordinari (decreti di rinvio a giudizio) N. 1150

sent. ex art.425 cpp n.291.

Ho accertato che nel 2000 il dato complessivo è stato sostanzialmente analogo all’anno precedente

Abbreviati N.959

udienze concluse con emissione di decreti di rinvio a giudizio N. 738

sentenze ex art. 425 cpp N. 441

Nei primi sette mesi del 2001

abbreviati N.552

Decreti di rinvio a giudizio N. 429

Sentenze ex art.425 cpp N. 186

I dati acquisiti  sembrano indicare che il  numero dei giudizi abbreviati nel 2001 sarà dello stesso ordine rispetto al 2000.

Il fatto che a Torino  non vi sia stato un aumento dei giudizi abbreviati dopo le modifiche previste dalla Legge CAROTTI trova spiegazione se si considera che il P.M. già in precedenza non  si limitava ad indagare solo per raccogliere abbastanza elementi da potere dimostrare la non superfluità del dibattimento , ma tendenzialmente cercava di elevare il più possibile il livello di cognizione investigativa  (secondo il principio di completezza delle indagini enunciato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 1991), inoltre prima della riforma si effettuava, in molti casi, all’udienza preliminare una integrazione probatoria ex art.422 cpp  proprio finalizzata ad incentivare la richiesta del giudizio abbreviato, pertanto ritengo che le novità introdotte dalla L.n.479 del 16.12.1999 erano state anticipate dalla prassi torinese.

Non sono in possesso di dati che mi consentano di verificare con esattezza quale era e quale è ora la situazione negli altri Uffici GIP del Distretto, l’intervento di colleghi di altre sedi giudiziarie piemontesi potrà essere chiarificatore sul punto.

Da un accertamento fatto presso la Cancelleria Centrale della Corte di Appello è risultato che gli appelli avverso sentenze di GUP di Tribunali del Distretto (compreso Torino) sono stati nel 2000  n. 1.027 e nei primi sei mesi del 2001 n. 432, che il totale  degli appelli  nel 2000  è stato  di  n.4.467  e  nei primi sei mesi del 2001 di n. 2.091., dati che confermano l’elevato ricorso al giudizio abbreviato

          

OSSERVAZIONI SULLA SENTENZA  EX ART.425 CPP

Voglio ora aprire  una parentesi  che riguarda l’udienza preliminare.

Ho verificato nel 2000 e nei primi sette mesi del 2001 un aumento delle sentenze di proscioglimento ex art.425 cpp (vedi dati sopra indicati) non particolarmente elevato, però a mio giudizio significativo dell’applicazione, anche se in modo prudente, della modifica del comma 3 dell’art.425 cpp in cui è indicato quale deve essere la valutazione che il Giudice è tenuto ad effettuare del materiale probatorio, ora infatti  si deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere “anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non  idonei a sostenere l’accusa in giudizio”, tale nuova formulazione ha sicuramente ampliato i criteri del giudizio prognostico,  anche se la valutazione, non va dimenticato, riguarda non la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato quanto la necessità della verifica dibattimentale delle prove esistenti  a suo carico.

Non ho potuto acquisire dati da cui emerga l’applicazione dell’altra significativa novità che riguarda l’art.425 cpp, al secondo comma è stata prevista la possibilità, ai fini di una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, di tenere conto delle circostanze attenuanti, applicando altresì il giudizio di bilanciamento di cui all’art.69 cp, in tal modo è ora possibile evitare dibattimenti del tutto inutili in quanto inevitabilmente si sarebbe dovuta emettere una sentenza di proscioglimento per l’applicazione di una causa di estinzione del reato. Non mi sembra  che tale disposizione “stravolga la natura stessa del giudizio che viene compiuto attraverso l’udienza preliminare” in quanto consente una valutazione  nel merito, relativa alla responsabilità dell’imputato ( V.  GIP Trib.Milano dr. Luca PISTORELLI nella relazione “L’udienza preliminare: una nuova cadenza valutativa tra indagine e processo” nell’incontro di studio organizzato dal CSM tenutosi il 31 gennaio-1 febbraio 2000)  mi pare invece molto opportuna proprio nell’ottica deflativa del dibattimento.

PROBLEMI ORGANIZZATIVI  DELL’UFFICIO DETERMINATI DAL “NUOVO” GIUDIZIO ABBREVIATO.

Tornando a parlare del nuovo giudizio abbreviato in relazione alla situazione dell’Ufficio GIP del Tribunale di Torino  si deve osservare che, se anche il numero dei processi definiti con tale rito dopo la riforma  entrata in vigore nel 2000 non è aumentato rispetto all’anno precedente, tuttavia emerge che  sono notevolmente aumentate le udienze per la definizione di un processo in cui si applica tale rito alternativo. Questo dato è diretta conseguenza della riforma, in quanto in precedenza, una volta ammesso il rito abbreviato, si perveniva a decisione solitamente  nel corso della stessa udienza – salvi i casi di processi complessi e con molti imputati che richiedevano ovviamente maggiori tempi di discussione- attualmente la necessità di integrazioni istruttorie ai fini della decidibilità determina il moltiplicarsi delle udienze per acquisire le prove attraverso audizioni di testi, perizie e quant’altro, sicché il rito abbreviato, sia pure con forme più snelle, viene sempre più ad assomigliare ad un dibattimento

Risulta inoltre che si è fatto ricorso al giudizio abbreviato anche per un  significativo numero di processi per reati puniti in astratto con la pena dell’ergastolo (omicidio volontario aggravato ex art.576 cp), prima non definibili con il rito abbreviato

Interpellando i singoli Giudici (GIP e GUP) ( in quanto le rilevazioni statistiche dell’ufficio non mi hanno dato alcun aiuto) ho accertato che vi sono stati N. 11  processi in cui complessivamente n. 16 imputati hanno richiesto tale rito  e di conseguenza  i rinvii a giudizio avanti alla Corte di Assise si sono quasi annullati ( in un anno e mezzo dal gennaio 2000 al 30.6.2001 vi sono stati solo due rinvii a giudizio per tale addebito!)

In generale nella quasi totalità dei processi con imputati detenuti viene formulata richiesta di giudizio abbreviato , tale dato ha una serie di motivazioni .

Anzitutto va evidenziato che, quando è stata emessa una misura cautelare, vi è già stata una valutazione rigorosa degli indizi a carico dell’imputato e che nel corso delle successive indagini il P.M., su sollecitazione spesso della difesa, ha già effettuato un approfondimento istruttorio.

Inoltre, specie per  certi reati ( ad esempio spaccio di stupefacenti, omicidio, rapina, furto aggravato) in  cui le pene edittali sono elevate ( in relazione ai quali più frequentemente viene applicata una misura cautelare in considerazione dell’allarme sociale determinato), è particolarmente appetibile  il giudizio abbreviato per lo sconto previsto in caso di condanna ed altresì per la possibilità di effettuare una integrazione probatoria, su iniziativa di parte o disposta d’ufficio, situazione che può indurre la difesa, in previsione di  un risultato favorevole di tale approfondimento istruttorio, a richiedere tale rito alternativo al dibattimento preferibile dati i tempi ben più ridotti.

Assai limitati sono i casi in cui vi è richiesta degli imputati di svolgimento del giudizio abbreviato in pubblica udienza ex art.441 co. 3 cpp,  ( si è verificato in un anno e mezzo solo in sette processi)

Ho voluto segnalare tale circostanza in quanto mi sembra dimostri che la trattazione del processo in camera di consiglio sia uno dei vantaggi per gli imputati atti ad incentivare il ricorso al giudizio abbreviato. Ritornerò sul punto per esaminare i problemi interpretativi relativi alla norma che regola il regime di pubblicità.

Si deve infine rilevare per quanto riguarda i problemi organizzativi che  i casi di incompatibilità che possono spesso sorgere ( ex art.34 co. 2 bis cpp) ed il maggiore impegno, anche in termini di durata ( per quanto detto in precedenza), per la celebrazione del “nuovo” giudizio abbreviato, hanno reso opportuna a Torino la divisione  tra  GIP e GUP e la richiesta di un aumento dell’organico accolta dal Presidente del Tribunale ( punto già illustrato dal Presidente dr. MALCHIODI)

DATI RELATIVI ALL’INTEGRAZIONE PROBATORIA NEL GIUDIZIO ABBREVIATO.

Per quanto riguarda l’ approfondimento istruttorio  (sia su richiesta della difesa degli imputati ex art.438 co. 5 cpp che disposta d’ufficio dal Giudice ex art.441 co.5 cpp)   devo anzitutto osservare che ho avuto difficoltà ad avere dei dati precisi, non esiste infatti  un registro da cui emerga chiaramente  il numero dei procedimenti in cui è stata disposta , è infatti solo prevista la compilazione dopo ogni udienza di un prospetto  in cui devono essere indicati i processi in cui si è deciso di procedere all’integrazione delle indagini ex art.421 bis o all’acquisizione di prova ex art.422 cpp , che nella stessa casella,  secondo la prassi seguita dalle segreterie dei Giudici, vengono annotati anche i casi in cui viene svolta l’attività istruttoria  nel giudizio abbreviato.

Sempre facendo ricorso alla mia personale esperienza e dopo aver consultato sul punto i colleghi, posso rilevare che a Torino non si è mai fatto ricorso  alla  norma  di cui all’art.421 bis cpp ( indicazioni di ulteriori indagini che dovranno essere effettuate dal P.M.), che l’attività di integrazione probatoria nell’ambito dell’udienza preliminare ex art.422 cpp è stata (negli ultimi due anni) molto ridotta, che pertanto i dati che emergono dai citati prospetti devono riguardare soprattutto l’integrazione probatoria nel giudizio abbreviato.

Esaminando dunque i primi sei mesi del 2001 si evince una percentuale di circa il 20 % di casi in cui vi è stato approfondimento istruttorio rispetto al numero complessivo degli abbreviati ( su un totale  484 processi in cui si è svolto il giudizio abbreviato  in  97 si è proceduto con l’integrazione probatoria).

OSSERVAZIONI SULL’ART.421 bis cpp

Circa i motivi del mancato ricorso alla disposizione di cui all’ art.421 bis cpp a Torino ( ed anche nell’ambito del distretto dove ho accertato tramite la Procura Generale che il numero di processi in cui vi è stata tale integrazione probatoria è complessivamente ridotto) ritengo che siano da individuare nel fatto che in pochi casi si sia in presenza di una incompletezza “patologica” delle indagini ( situazione che determina il ricorso a tale norma) e nella considerazione  che il GUP privilegia l’assunzione della prova ex art.422 cpp  perché effettuata nel contraddittorio delle parti, rilevato altresì che , come già osservato dalla collega CAPRIOGLIO,  non esiste in realtà una vera differenza tra le due procedure ex art.421 bis ed ex 422 cpp tenuto conto che  ciò che è decisivo per il proscioglimento lo è anche per il rinvio a giudizio e viceversa per cui il fatto che l’attività di integrazione probatoria ex art.422 cpp deve essere risolutiva per l’emissione di sentenza ex art.425 cpp  non costituisce un effettivo limite ai poteri del Giudice dato che l’approfondimento istruttorio che appare decisivo in tal senso, qualora il risultato della  prova non venga raggiunto,  può diventare decisivo in senso opposto e può capitare la situazione inversa.

Non mi pare che per non “appesantire” troppo il giudizio abbreviato con l’effettuazione di una integrazione probatoria che potrebbe essere delegata prima al P.M. si possa ritenere utile un futuro maggiore ricorso alla disposizione di cui all’art.421 bis cpp, in quanto le modalità di assunzione della prova, in  un caso ad opera del solo organo dell’accusa e nell’altro in contraddittorio delle parti, rendano sicuramente preferibile l’approfondimento istruttorio nel giudizio abbreviato.

Proprio per le considerazioni sopra svolte non ritengo che la norma di cui all’art.421 bis cpp sia utilizzabile anche nel giudizio abbreviato in quanto l’art.441 co.1 cpp   estende le disposizioni previste  per l’udienza preliminare solo se “applicabili”, termine che deve essere inteso nel senso di “compatibili” con il giudizio abbreviato e tale non mi pare la possibilità di delegare al P.M. l’effettuazione di ulteriori indagini che determina un regressione del procedimento alla fase precedente.

CRITERI  DI AMMISSIBILITA’ DELLA INTEGRAZIONE PROBATORIA.

A) NECESSARIETA’  PER LA DECISIONE

Tornando ad esaminare le problematiche relative all’integrazione probatoria nel giudizio abbreviato osservo che, facendo  riferimento anche  alla mia personale esperienza ed a quella dei colleghi GUP, emerge che vi sono delle differenze nella interpretazione del termine “necessario ai fini della decisione” in base al quale disporre o meno l’integrazione probatoria, mi è però parso di cogliere che la prevalenza dei GUP ne dia una lettura non restrittiva ma neppure troppo “estensiva” , la maggioranza dei Giudici di questo Ufficio  ritiene che si debba far ricorso all’approfondimento istruttorio nel giudizio abbreviato solo nei casi in cui sia effettivamente indispensabile per  emettere una sentenza di condanna o di assoluzione, nel senso che sia idoneo ad influire sulla decisione di merito, sia che riguardi la responsabilità dell’imputato, cioè i fatti che si riferiscono all’imputazione, sia che attenga ai temi relativi al riconoscimento di circostanze attenuanti ed alla determinazione della pena.

Non è infatti applicabile nel caso in esame la norma  in tema di diritto alla prova (art.190 cpp) , quindi i criteri di ammissibilità non sono sicuramente quelli di “non manifesta superfluità o irrilevanza”, il concetto di “necessarietà” dell’integrazione della prova circoscrive l’ambito in  cui è possibile un approfondimento istruttorio, significa infatti che la prova deve essere “decisiva”.   Tale interpretazione letterale trova conferma nella considerazione che il giudizio abbreviato , anche dopo la  modifica introdotta dalla L.n.479 del 1999, consente di utilizzare per la decisione tutti gli atti dell’indagine preliminare e proprio tale situazione, che determina un risparmio di attività giudiziaria, giustifica la sconto di un terzo della pena in caso di condanna .

Del resto  l’art.438 co.5 cpp chiarisce il significato del termine “necessario”, infatti, dopo aver previsto la possibilità di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato ad una integrazione probatoria , ne precisa i limiti con la frase “ferma restando la utilizzabilità ai fini di prova degli atti indicati nell’art.442 co. 1 bis cpp” (ai fini della deliberazione il giudice utilizza tutti gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’art.416 co2, la documentazione di cui all’art.419 co.3, oltre alle prove assunte nell’udienza) e soprattutto , dopo aver  indicato i parametri di ammissibilità di tale integrazione probatoria,  precisa “…tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili”.

B) IL REQUISITO DELLA COMPATIBILITA’ CON LE FINALITA’ DI ECONOMIA PROCESSAULE.

Si tratta di un criterio molto generico per cui sono state sollevate obiezioni di carattere costituzionale ( per violazione del diritto costituzionale della difesa ex art.24 co.2 Cost;  per violazione dell’art.111 co. 3 Cost. nella nuova formulazione, che riconosce la facoltà di ottenere l’acquisizione “di ogni altro mezzo di prova a suo favore”), mi sembra corretto interpretarlo (come mi pare avvenga nella prassi torinese)  alla luce delle osservazioni contenute nella sentenza della Corte Cost. n.115 del 2001 che ha rilevato che , pur nelle situazioni in cui è oggettivamente necessario procedere ad una anche consistente integrazione probatoria, sia nel caso che sia richiesta dall’imputato che in quello in cui sia disposta dal Giudice d’ufficio, il giudizio abbreviato si traduce sempre e comunque in una considerevole economia processuale rispetto all’assunzione della prova in dibattimento. La Corte ha infatti rilevato che, chiedendo il giudizio abbreviato e rinunciando, conseguentemente, all’istruttoria dibattimentale, l’imputato accetta che gli atti assunti nel corso delle indagini preliminari (naturalmente non affetti da nullità assoluta)vengano utilizzati come prova e che gli atti oggetto di una eventuale integrazione probatoria  siano acquisiti mediante le forme previste dall’art.422 co.2, 3 e 4 cpp, evitando così la più complessa ed onerosa formazione della prova al dibattimento, pertanto, anche  se viene richiesta o disposta una integrazione probatoria, l’economia processuale non viene meno.

Non si può tuttavia non osservare che , seguendo l’interpretazione della Corte Costituzionale, nella sostanza il requisito in questione perderebbe ogni effettiva autonoma rilevanza rispetto a quello della “necessità”.

Del resto, anche valutando il criterio di “economicità processuale” tramite il raffronto tra il supplemento istruttorio richiesto quale condizione del giudizio abbreviato ed i tempi di un eventuale dibattimento, si perverrebbe in ogni caso ad una conclusione di minore dispendio di tempo e di energie  con il giudizio abbreviato.

Questo orientamento, che ritiene compatibile con il rito abbreviato anche un’attività istruttoria articolata, trova ulteriore conferma dalla modifica introdotta dalla legge n.144 del 2000 all’art.304 co.2 cpp che prevede la possibilità che un giudizio abbreviato si riveli particolarmente complesso e si protragga oltre il termine ordinario di custodia cautelare stabilendo che in tal caso è consentita la sospensione dei termini di durata massima della misura.  

FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA EX ART.438 CO.5 CPP

Le richieste della difesa devono essere precise ed analitiche con l’indicazione degli atti istruttori  e delle circostanze di fatto su cui la prova integrativa dovrà vertere  , ciò per consentire al Giudice di valutare l’esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall’art.438 co.5 cpp e per permettere al P.M. di chiedere l’ammissione di una prova contraria (si concorda con quanto osservato in merito da Domenico POTETTI, Giudice del Tribunale di Macerata nella relazione “La funzione giudiziale preliminare” nell’incontro di studio organizzato dal CSM tenutosi il  9-11 luglio 2001) , non devono essere accolte richieste di abbreviato subordinate al rinnovo di atti (quali ad es. audizione della p.o. , di testi o di coimputati che hanno reso dichiarazioni accusatorie o chiamate in correità  spesso più volte sentiti) solo perché assunti dalla P.G. o dal P.M., inoltre si pretende che siano indicati i motivi precisi per cui se ne deve disporre la ripetizione  (circostanze non chiarite, contraddizioni evidenti su particolari rilevanti per la decisione ecc., mancato approfondimento di un dato indispensabile per la qualificazione giuridica del fatto ecc.).

La rinnovazione dell’audizione di un teste è accoglibile quando vi siano circostanze oggettive significative che facciano nascere perplessità e risulta pertanto necessario verificarne l’attendibilità tramite una  nuova audizione.

Per quanto riguarda la richiesta  di nuovo interrogatorio del coimputato che ha reso chiamate in correità o dichiarazioni accusatorie non basta che la difesa rilevi che non è stato sentito nel contraddittorio delle parti, è necessario che precisi nei termini sopra chiariti i motivi della richiesta, proprio richiamandosi alle considerazioni in precedenza  svolte, tale interpretazione non appare in contrasto con il nuovo art.111 co.2  COST.(come modificato con L.cost.23.11.1999 n.2) secondo cui “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti..…” considerato che nel citato art.111 al co.5 viene indicato che “la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato..”, che la legge concede all’imputato la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato, che certo non glielo impone, che quando decidere di esercitare tale facoltà ( in base a valutazioni di convenienza) rinuncia parzialmente( in cambio di benefici premiali in caso di condanna evidentemente ritenuti preferibili) a quella facoltà difensiva che potrebbe esercitare in sede dibattimentale.

Una particolare questione può porsi nel caso in cui, ammesso il giudizio abbreviato subordinato all’esame di persone imputate di reato connesso che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nel corso delle indagini preliminari, queste si avvalgono della facoltà di non rispondere.

E’ stata sollevata una questione di legittimità costituzione degli artt.438 co.5 e 442 co.1 bis cpp in riferimento agli artt.3 e 111 co.4 della Costituzione nella parte in cui non prevedono, in tali ipotesi, che le precedenti dichiarazioni debbano considerarsi inutilizzabili, e ciò sul presupposto che la richiesta di rito abbreviato condizionata all’esame della persona imputata di reato connesso implicherebbe un consenso solo parziale dell’imputato all’utilizzazione degli atti del fascicolo del P.M., che non si estenderebbe agli atti corrispondenti alla prova che intende far assumere in contraddittorio.

La Corte ( con ordinanza 12-17 luglio 2001 n.326) ha rilevato che la premessa fondante il quesito di costituzionalità  appare inconciliabile con il disposto del comma 5 dell’art.438 cpp, che prevede l’utilizzabilità degli atti indicati nell’art.442 co.1 bis cpp, e cioè, principalmente, gli atti del fascicolo del P.M., come attestato dalla dizione “integrazione probatoria”, che rimarca, anche sul piano terminologico, il carattere “aggiuntivo” e non già “sostitutivo”, rispetto agli atti del predetto fascicolo, della prova che l’imputato intende fare assumere nel giudizio abbreviato. Nel momento in cui formula richiesta di giudizio abbreviato, sia pure condizionata, l’imputato, dunque, come “contropartita” alla riduzione di pena in caso di condanna, “accetta l’utilizzabilità, ai fini delle decisone di merito, dell’intero materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari fuori dal contraddittorio tra le parti, senza lacuna eccezione.”

Prendendo lo spunto da alcune osservazioni contenute nella relazione dell’avv.to PALUMBO (che verrà illustrata nel pomeriggio) voglio accennare  ai problemi determinati dalla richiesta di giudizio abbreviato formulata a seguito di disposto giudizio immediato.   Rilevo che,  nella quasi totalità dei casi in cui è stato emesso su richiesta del P.M. un decreto di cui all’art.456 cpp, l’imputato opta per un rito alternativo al dibattimento e che, quando viene scelto il giudizio abbreviato  subordinato ad integrazione probatoria, possono nascere problemi ove il Giudice decida subito con ordinanza nel caso in cui non ravvisi la necessità della integrazione probatoria .

Va infatti tenuto conto che il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato ( previsto a pena di decadenza) è ormai sicuramente decorso e non è  indicato ( né dall’art.458 né dall’art.438 cpp) un ulteriore termine autonomo per rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato e, d’altra parte, il giudice non può disporre ugualmente il giudizio abbreviato “normale” perché ciò si porrebbe in contrasto con la manifestazione di volontà dell’imputato di condizionarne la richiesta ad integrazione probatoria.

A Torino, pur auspicando che, come ormai spesso avviene, i difensori formulino contestualmente in via subordinata anche una richiesta  di giudizio abbreviato “semplice” (possibilità non esclusa dall’art.458 nella sua nuova formulazione), si è deciso ( in occasione di uno degli incontri mensili tra tutti i giudici dell’ufficio GIP) che l’omesso richiamo, nell’art.458 co.2 cpp, al 6 comma dell’art.438 cpp non escluda la possibilità di reiterare la richiesta , nei casi in esame si è stabilito di fissare  in ogni caso una udienza in camera  di consiglio (scegliendo ove possibile una data antecedente all’udienza dibattimentale indicata nel  decreto di giudizio immediato) e in tale sede decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato consentendo così all’imputato, in caso di rigetto della stessa, di rinnovarla senza più subordinarla ad integrazione probatoria, ci è parsa questa l’interpretazione più ragionevole  che, a nostro avviso,  consente di  prevenire l’insorgere di questioni di remissione in termini per la richiesta, di  difficile soluzione,  e di non limitare il diritto di difesa dell’imputato che altrimenti perderebbe la possibilità di definire il processo con il giudizio abbreviato con conseguenze negative sul piano sanzionatorio in caso di condanna.

Nella prassi applicativa delle nuove norme sul giudizio abbreviato ci si è chiesti se, quando vi è una richiesta di tale rito condizionata ad integrazione probatoria, il Giudice, prima di decidere, debba acquisire il parere del P.M., naturalmente non vincolante. A tale proposito rilevo che non è previsto alcun obbligo di interpellare il P.M. prima della decisione, solo in relazione ai provvedimenti in tema di libertà personale ( di revoca o sostituzione di una misura)  la norma di cui all’art.299 co.3 bis cpp prevede che venga sentito il P.M., nel caso di richiesta ex art.438 co.5 cpp nulla vieta però di richiedere il parere del P.M., si tratta di una facoltà del Giudice, l’organo dell’accusa  ha però diritto di interloquire solo dopo il provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato condizionata allorché può richiedere una “contro prova” ( il punto verrà esaminato in seguito)

NON SINDACABILITA’ DEL PROVVEDIMENTO DEL G.U.P. DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO CONDIZIONATO

La situazione mi pare sostanzialmente diversa rispetto a quella presa in esame dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.23 del 1992 in quanto allora il diniego dell’ammissione al giudizio abbreviato dipendeva dalla valutazione della non decidibilità allo stato degli atti e precludeva la possibilità di ottenere in caso di condanna la riduzione di un terzo della pena, per questo motivo venne allora previsto che all’esito del dibattimento potesse venire verificata la correttezza di tale diniego; l’art.438 co.6 cpp, nella nuova formulazione, consente invece all’imputato, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, di rinnovarla non subordinandola più ad integrazione probatoria ed il giudice sarà obbligato ad ammettere tale rito, l’integrazione istruttoria potrà essere eventualmente disposta dal Giudice ex art.441 co. 5 cpp anche su sollecitazione di parte.

Una diversa interpretazione è stata sostenuta dal Tribunale di Milano sez.VII Pen. con sentenza   del 19 luglio-11 settembre 2001 (vedi Guida al Diritto n. 37 del 20.9.2001), in tale decisione  è stato infatti affermato che, in caso di rigetto da parte del giudice dell’udienza preliminare di richiesta di giudizio abbreviato condizionata ex art.438 co. 5 cpp, il Giudice del dibattimento, ove ritenga che tale diniego fosse ingiustificato- ossia che l’integrazione istruttoria richiesta fosse necessaria e non incompatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito speciale- possa applicare la riduzione di pena prevista dall’art.442 co. 2 cp.p. poiché il combinato disposto delle anzidette disposizioni, come ridisegnato dalla legge n.479 del 1999, deve essere interpretato ed  applicato tenendo conto della sentenza n. 23 del 1992 della Corte Costituzionale, il cui intervento additivo risulterebbe ancora valido ed efficace, avendo inciso sul  citato articolo 442 del codice di procedura penale prima della modifica.

Il Tribunale di Milano non ha ritenuto necessario sollevare una nuova questione innanzi al Giudice delle leggi richiamandosi all’ orientamento giurisprudenziale costituzionale in base al quale, ove la norma consenta una interpretazione conforme a Costituzione, vi è un potere/dovere del Giudice di merito di seguirla senza dover richiedere la decisione della Corte.

La questione relativa alla correttezza dell’operato del Tribunale di Milano è aperta ed anzi costituisce un interessante spunto per il dibattito che seguirà le relazioni.

Ritengo però di poter osservare che sarebbe stato sicuramente preferibile sollevare una nuova eccezione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei vigenti artt.438 co. V e 442 cpp in relazione agli artt.3 e 24 Cost. in quanto, va ribadito, la situazione ora è ben diversa rispetto a quella presa in esame con la sentenza n. 23 del 1992.

QUESTIONI ATTINENTI ALLA  PUBBLICITA’ DELL’UDIENZA

Con ordinanze del 16.2.2001 e del 25.7.2001 un Giudice di questo Ufficio (dr.ssa PODDA)  ha osservato che, a seguito delle profonde innovazioni introdotte dalla Legge CAROTTI, il giudizio abbreviato è notevolmente cambiato, sì da non essere più riconoscibili i lineamenti originariamente impressi dal legislatore del 1989, che non è più un giudizio “allo stato degli atti”, ma è soltanto il giudizio che si svolge nell’udienza preliminare, che, pur essendo ancora un rito speciale in quanto alternativo al giudizio dibattimentale,  è tuttavia diventato il rito ordinario di primo grado, che di conseguenza la disciplina relativa alla celebrazione dell’udienza,  per cui la regola  è la mancanza della pubblicità con un’unica eccezione determinata dall’unilaterale ed insindacabile richiesta di tutti gli imputati,  sarebbe in contrasto con la carta costituzionale (art. 101 e 3 cost) .

Si è ritenuto che la formalità di svolgimento dell’udienza preliminare non sia più applicabile all’attuale giudizio abbreviato e  poiché “le disposizioni previste per l’udienza preliminare” si osservano nel giudizio abbreviato solo “in quanto applicabili”, giusto il disposto dell’art.441co.1 cpp, si è concluso che, anche dal punto di vista della disciplina positiva, non sussisterebbe alcuno ostacolo all’individuazione della disciplina correttamente applicabile, disciplina  che dovrebbe essere quella prevista per il giudizio dibattimentale, con alcuni correttivi: vi deve essere la pubblicità dell’udienza sia se la richiedono gli imputati sia se la dispone il Giudice in presenza di particolari circostanze giustificative a conclusione di un bilanciamento comparativo dei molteplici interessi coinvolti in un processo penale (dando ad  esempio una valutazione preminente alla gravità oggettiva dei reati contestati ed alla rilevanza sociale della vicenda), per contro il giudizio abbreviato si dovrà svolgere in camera di consiglio, pur se richiesta da tutti gli imputati l’udienza pubblica, quando vi siano ragioni di riservatezza o di tutela della parte offesa od altre ragioni di ordine pubblico o di sicurezza che impongano tale scelta.

Nelle ordinanze in esame si è concluso che solo interpretata nel modo sopra indicato la norma di cui all’art.441 co. 3 cpp è conforme ai principi  della  Costituzione, di conseguenza non si è ritenuto necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale seguendo il principio affermato dalla Corte Costituzionale che stabilisce  che, ove la norma consenta un’interpretazione conforme a Costituzione, il Giudice è tenuto a farla propria, senza eccepire la questione di costituzionalità.

Relativamente alle citate ordinanze  ritengo di dover fare delle osservazioni .

Anzitutto non va dimenticato che la Corte Costituzionale ha già affrontato tale problematica escludendo l’incostituzionalità della norma in esame.

Nella sentenza n.373 del 27.7.1992, nell’ordinanza n. 160 del 21.4.1994 e nella sentenza n.115 del 9.5.2001 ha rilevato che la pubblicità del giudizio è coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l’amministrazione della Giustizia che in quella sovranità trova fondamento (art.101 Cost.), e che l’esigenza  di rispetto di siffatta regola è maggiormente avvertita nei giudizi penali, attesa la qualità dei valori, degli interessi e dei beni da proteggere nonché i riflessi sociali della violazione delle norme penali in una con l’interesse dello Stato a ripristinare l’ordine violato, ha però concluso che la giusta considerazione, la valutazione ed il bilanciamento dei vari interessi in gioco rientrano nella discrezionalità del legislatore, essi riguardano da un verso l’imputato, a favore del quale è posto il principio di cui trattasi, e il processo in quanto la pubblicità dà garanzia di imparzialità e obiettività perché si svolge sotto il controllo dell’opinione pubblica; e dall’altro il rito di cui si discute, il quale consente una certa celerità di giudizio ed una certa riservatezza poiché pone l’imputato al riparo da indiscrezioni che possono ledere la sua figura di uomo.

La Corte ha dunque affermato che la questione si presta ad una varietà di soluzioni, specie in rapporto al tempo ed all’oggetto del processo, pertanto “ non le è consentito di effettuare una scelta di merito che spetta al legislatore.

Con la legge n. 479/del 1999 si è operata tale scelta discrezionale dando preminenza all’interesse delle parti alla riservatezza , non mi sembra che le modifiche del rito abbreviato, per quanto incisive, abbiano cambiato i termini della questione, di conseguenza appaiono sempre valide le precedenti considerazioni della Corte Costituzionale, come del resto rilevato nella sentenza n.115 del 9.5.2001 in cui la Corte ha sottolineato che, alla luce della nuova disciplina che offre, sia pure a determinate condizioni- maggiori spazi alla pubblicità del giudizio abbreviato, non vi è motivo per riesaminare le conclusioni a cui era pervenuta in precedenza..

In ogni caso, a prescindere dal merito della questione , proprio valutata la situazione delineata, sarebbe stato indispensabile sollevare una questione di costituzionalità .

 

MODALITA’ DI ASSUNZIONE DELLA PROVA.

Non vi ritiene vi siano  vincoli di tassatività circa i mezzi di prova , l’art.438 co.5 cpp utilizza una espressione (“ integrazione probatoria”)  che non pone alcun limite  (come previsto con il nuovo art.422 cpp).

Circa la modalità di assunzione l’art.441 co. 6 cpp richiama le forme previste dall’art.422 co. 2, 3, 4 cpp : l’interrogatorio e l’escussione verrà effettuata dal Giudice  ed il P.M. ed i difensori potranno fare domande a mezzo del Giudice, il punto è già stato trattato in modo dettagliato dalla collega CAPRIOGLIO.

Voglio solo osservare che mi pare pacifico che nel giudizio abbreviato non sia più prevista la possibilità di disporre un incidente probatorio, effettuabile solo nel corso delle indagini preliminari  od all’udienza preliminare in quanto l’approfondimento istruttorio nel giudizio abbreviato  deve essere fatto con le modalità in precedenza indicate.

INTEGRAZIONE PROBATORIA EX ART.441 CO.5 CPP

Gli stessi parametri di ammissibilità delimitato la possibilità di un approfondimento istruttorio d’ufficio, anche se ho constatato  che forse maggiore è il ricorso alla  integrazione probatorio ex art.441 co.5 cpp in quanto la  necessità della stessa a volte emerge proprio a seguito dalla discussione (l’iniziativa officiosa  del Giudice è possibile anche in tale momento processuale in quanto l’art.441 co. 5 non pone limiti temporali), alcuni particolari da approfondire, un possibile sviluppo istruttorio decisivo  ai fini  dello accertamento della responsabilità  possono derivare proprio dalle osservazioni del P.M. nella requisitoria e soprattutto  dei difensori nelle loro arringhe .

Per quanto riguarda  il  potere di integrazione  probatoria ex officio  è stato osservato (V. commento di Alessandro VITALE alla sentenza   Cass. Sez.  Un. Pen. del 21- 30.6.2000 n. 16 in Cass.Pen. 2001 n. 998 p.2033 e ss) che non è sempre esercitatile, che  sono da individuare dei limiti sebbene non si ricavino dalla  lettera della legge, che  sarebbe consentito farvi ricorso solo se le lacune probatorie emergano effettivamente dagli atti , che le prove dichiarate  inutilizzabili  o nulle  non possono essere affatto valutate dal Giudice neanche quale base di conoscenza per rinvenire altre prove da assumere ex officio, simili prove invalide sono per il Giudice inutilizzabili non solo ai fini dell’emissione del provvedimento di merito, come è ovvio, ma anche  ai fini di qualsiasi altra decisione, inclusa quella volta ad ampliare lo stato degli atti, così ad esempio, qualora siano state espulse  le trascrizioni di intercettazioni, in quanto effettuate al di fuori dei casi consentiti dalla legge, il Giudice non potrebbe , comunque, prenderle in considerazione neppure per individuare in base alle stesse eventuali persone informate sui fatti.

Tale conclusione mi sembra esatta in quanto è indiscutibile che le prove inutilizzabili o assolutamente nulle, per l’estrema gravità del vizio che le inficia, devono essere considerate ad ogni effetto come inesistenti.     

L’INTEGRAZIONE PROBATORIA EX ART.441 bis co. 5 cpp

Il citato articolo ( inserito con il D.L. n. 82 del 7.4. 2000 convertito con la Legge n. 144 del giugno 2000) prevede che, nei casi previsti dall’art.423 co.1 cpp (  allorché il fatto risulta diverso da quello indicato nella imputazione o emerge un reato connesso ex art.12 co.1 lett.b cpp o una circostanza aggravante), quando il P.M. procede alla contestazione suppletiva, se l’imputato accetta che si prosegua con le forme del giudizio abbreviato, può chiedere l’ammissione di nuove prove “…. anche oltre i limiti previsti dall’art.438 co.5 cpp…” senza precisare quali sono in tal caso i parametri di ammissibilità della prova. L’espressione usata sembrerebbe indicare che sussistono solo i limiti minimi  di cui all’art.190 cpp (non manifesta superfluità ed irrilevanza) , senza che abbia rilievo il limite della compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del giudizio abbreviato

Si tratta di una norma di troppo recente introduzione per cui non vi sono stati ancora problemi interpretativi.

LA PROVA CONTRARIA DEL P.M.

Per garantire la parità tra le parti del processo l’art.441 co.5 ultima  parte cpp prevede che, in caso di ammissione del giudizio abbreviato “condizionato” il pubblico ministero possa chiedere l’ammissione di prova contraria.

E’ evidente che il limite della necessarietà riguarda anche tale prova

Per quanto riguarda il requisito della compatibilità con le finalità di economia processuale del rito ci si richiama a quanto detto in precedenza in via generale su tale parametro di ammissibilità dell’integrazione probatoria ( di fatto assorbito in quello della necessità per la decisone) .

Nella pratica non mi risulta che sino ad ora a Torino l’accusa abbia fatto ricorso a tale norma, mentre mi pare molto importante che il P.M., di fronte ad acquisizioni probatorie effettuate su richiesta della difesa, si attivi per verificarne l’attendibilità con l’indicazione di approfondimenti istruttori utili a tale fine.

Quando ad esempio la difesa ha chiesto ed ottenuto l’escussione di un nuovo teste che fornisce un alibi all’imputato o la produzione di un documento, quale ad esempio un certificato di ricovero ospedaliero, che escluda la presenza dell’imputato nel luogo in cui è stato commesso il reato, il giudice dovrà sicuramente accogliere la richiesta di prova contraria del P.M. ove necessaria per valutare la genuinità del teste  o la autenticità della documentazione, con la precisazione  però che non  si dovrà  trattare di una replica degli atti di indagine già effettuati, non ammissibili per manifesta superfluità ( in tal caso  il giudice valuterà la portata del materiale probatorio già esistente alla luce delle nuove emergenze istruttorie) mentre dovrà essere accolta la richiesta del P.M. della rinnovazione di un atto istruttorio già effettuato se all’epoca della sua assunzione non vennero approfondite delle circostanze risultate rilevanti solo a seguito della successiva integrazione probatorio della difesa.

dott.ssa Simonetta Rossotti - G.I.P. Tribunale di Torino - ottobre 2001

(riproduzione riservata)

[torna alla primapagina]