Corte di Cassazione, Sezione III Penale,
Sentenza 9 - 28 novembre 2001, 42561

Ud. C.C. 9.11.2001
N 29194/2001 R. Generale

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

Composta dagl’Ill.mi Sigg.:

Dott. Malinconico Alfonso                  Presidente

1. “  Vitalone Claudio                     Consigliere

2. “  Amoroso Giovanni                     “

3. “  Rizzo Aldo Sebastiano                “

4. “  Tardino Vincenzo                     “

ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

Sul ricorso di avv. Ivano Chiesa, del Foro di Monza, con studio in Milano, Via Podgora, 15

avverso la ordinanza 26.6.2001 del Tribunale di Venezia.

Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Cons. dott. V. Tardino;

Sentita la requisitoria del Proc. gen. presso la Corte di Cassazione, dott. Anna Danesi, che richiedeva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

L’avvocato difensore concludeva in conformità del P.G.

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 26.6.2001 rigettava la richiesta di riesame proposta da Tizio, confermando il decreto di convalida (28.5.2001) e il decreto di sequestro (12.6.2001), emessi dal P.M. del Tribunale di Venezia in relazione .al reato di cui agli artt. 110, 81 c.p. 171 octies L.633/1941. Ricorreva per cassazione il difensore del Tizio, eccependo, tra l'altro, la nullità del decreto di sequestro (12.6.2001) per violazione degli artt. 253 e 639 [deve ritenersi un errore di battitura in quanto il riferimento appropriato sarebbe stato all’art. 369 c.p.p.; n.d.r. Penale.it] in relazione all'omesso invio dell'informazione di garanzia; l'insussistenza del fumus commissi delicti in relazione al decreto (12.6.2001 ); l'illegittimità del relativa provvedimento per l'estensione del sequestro a beni non considerati corpo di reato. Più in particolare, si eccepiva la violazione dell'art. 125 c.p.p., sia in relazione al decreto di convalida del sequestro del 28.5.2001, sia in relazione all'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Venezia ribadendosi l'omessa motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo alla natura dei beni sequestrati e alle esigenze probatorie connesse, con conseguente nullità del provvedimento.

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Con D.Lgs. n. 373 del 15.11.2000, in attuazione della direttiva 98/84 CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato, il legislatore ha sostanzialmente depenalizzato quegli stessi fatti configurati come reato dall'art. 171 octies della L. 18.8.2000. E invero, mentre l’art. 171 octies punisce con sanzioni penali chiunque a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa per uso pubblicò o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato... , gli artt. 6, 4 ed 1 d.lgs. 373 del 15.11.2000 puniscono con sanzioni amministrative chiunque importa, distribuisce, vende, possiede a fini commerciali; ovvero installa quei dispositivi illeciti che, all'art. 1 dello stesso decreto, vengono definiti come tutte quelle apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma. intelligibile senza. l'autorizzazione del fornitore del servizio. Nelle definizioni correlate il cosiddetto servizio protetto comprende il servizio ad .accesso condizionato, ovvero il sistema delle trasmissioni televisive ( via cavo, via satellite, via radio) criptate. In sostanza, il d.lgs. 15.11.2000 n. 373 ha depenalizzato tutte le condotte aventi ad oggetto l'acquisizione, l'installazione e la detenzione di apparecchiature e strumenti idonei ad eludere i sistemi di protezione delle trasmissioni televisive in forma codificata, e quindi l'intero settore televisivo stabilendo all'art. 2 le misure atte a contrastare le attività di cui all'art. 4 con riferimento ai dispositivi illeciti (l’art. 4, in particolare copre l'intero ambito commerciale e tecnico delle fattispecie contemplate negli artt. 171 ter lett. d) ed f) e dell'art. 171 octies l.d.a.). Poiché, a norma dell'art. 6 del decreto la sanzione da applicare non è più di natura penale ma amministrativa, in applicazione del principio contenuto nell'art. 2 co. 2 c.p. le attività illecite previste dalle disposizioni di .legge sopra richiamate (art. 171 octies L. 633/41) non hanno più .rilevanza penale. Essendo presupposto di qualsiasi provvedimento di sequestro probatorio l'esistenza di un reato, ovvero il fumus della sua commissione, nonché la natura di corpo del reato o di cosa pertinente al reato del bene sequestrato; la depenalizzazione del delitto di cui all'art. 171 octies L.d.a., contestato al Tizio e presupposto dei decreti di sequestro probatorio emessi nei suoi confronti, ha fatto venir meno il presupposto stesso in grado di consentire, e quindi di mantenere, il provvedimento assunto dal P.M. presso il Tribunale di Venezia e confermato dal Tribunale del riesame della stessa città. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio e va disposta la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

P.T.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Così deciso, il 9 novembre 2001.

Il Consigliere relatore                                                                   Il Presidente
Dott. Vincenzo Tardino                                                                Dott. Alfonso Malinconico

Depositato in cancelleria il 28 novembre 2001


* Si segnala, di tenore pressoché identico, Cass., Sez. III Pen., 9 novembre – 3 dicembre 2001, 43496.

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