Tribunale
Penale di Genova, in composizione monocratica,
Ordinanza 10 gennaio 2000 (*)
IL GIUDICE
Visto l'art. 448 c.p.p.;
Rilevato che:
in ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa, il PM ha espresso
parere contrario;
deve valutarsi se il dissenso predetto, basato sull'intempestività dell'istanza,
sia o meno giustificato e pertanto se l'imputato debba essere giudicato o meno
con rito ordinario;
l'art. 461 c.p.p., come modificato dalla l. Carotti, entrata in vigore il 3/1/2000,
non consente la proposizione dell'istanza di applicazione pena in questa sede;
la legge predetta non prevede norma transitorie, che disciplinino i procedimenti
penali già pendenti dinanzi al giudice del dibattimento, per cui deve
ritenersi applicabile soltanto la nuova normativa vigente;
tale unica interpretazione possibile apre dubbi di legittimità costituzionale
dell'art. 461 c.p.p. nuova formulazione e, venendosi a creare disparità
di trattamento fra l'imputato che abbia formulato dinanzi al giudice del dibattimento
al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa ed imputato che presenti
invece opposizione nel vigore della nuova normativa, poiché ad ambedue
non è concesso proporre istanza di applicazione pena dinanzi al giudice
del dibattimento, benché il primo potesse farlo ed ora soltanto tale
facoltà gli è preclusa;
la predetta questione è rilevante e manifestamente fondata, poiché
dalla sua decisione dipende la pronuncia della sentenza;
DISPONE
La trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci sulla questione predetta;
RINVIA
All'udienza del 25/5/2000 h. 9.00, dando avviso ai predetti.
Genova, 10/1/2000
Dr. A. Dello Preite
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