Tribunale Penale di Genova, in composizione monocratica,
Ordinanza 10 gennaio 2000 (*)

IL GIUDICE

Visto l'art. 448 c.p.p.;

Rilevato che:
in ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa, il PM ha espresso parere contrario;
deve valutarsi se il dissenso predetto, basato sull'intempestività dell'istanza, sia o meno giustificato e pertanto se l'imputato debba essere giudicato o meno con rito ordinario;
l'art. 461 c.p.p., come modificato dalla l. Carotti, entrata in vigore il 3/1/2000, non consente la proposizione dell'istanza di applicazione pena in questa sede;
la legge predetta non prevede norma transitorie, che disciplinino i procedimenti penali già pendenti dinanzi al giudice del dibattimento, per cui deve ritenersi applicabile soltanto la nuova normativa vigente;
tale unica interpretazione possibile apre dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 461 c.p.p. nuova formulazione e, venendosi a creare disparità di trattamento fra l'imputato che abbia formulato dinanzi al giudice del dibattimento al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa ed imputato che presenti invece opposizione nel vigore della nuova normativa, poiché ad ambedue non è concesso proporre istanza di applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento, benché il primo potesse farlo ed ora soltanto tale facoltà gli è preclusa;
la predetta questione è rilevante e manifestamente fondata, poiché dalla sua decisione dipende la pronuncia della sentenza;

DISPONE

La trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci sulla questione predetta;

RINVIA

All'udienza del 25/5/2000 h. 9.00, dando avviso ai predetti.

Genova, 10/1/2000

Dr. A. Dello Preite

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