Giudice
dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Imperia,
Ordinanza 14 aprile 2000
Il Giudice,
vista le richieste risarcitoria e di liquidazione delle spese di costituzione
formulate dalla parte civile, osserva.
Il P.M. ha chiesto il rinvio a giudizio per gli odierni imputati per il reato
di falsa testimonianza resa nel corso di causa civile di lavoro; all'udienza
preliminare, vi é stata costituzione di parte civile di colui che, nel
corso del giudizio civile, allegava di essere stato danneggiato dalle dichiarazioni
di cui all'imputazione. Gli imputati hanno ritrattato ex art. 376 c.p.: il P.M.
- cui si é associata la difesa - ha chiesto emettersi sentenza di non
luogo a procedere dichiarando la causa di non punibilità. La parte civile
ha chiesto, in via principale, disporsi il rinvio a giudizio degli imputati
non ritenendo la ritrattazione effettuata completa e idonea; in subordine, laddove
il giudice pronunciasse sentenza ex art. 425 c.p.p., ha chiesto la condanna
degli imputati al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di costituzione
di parte civile.
Ritenendo questo giudice idonea la ritrattazione compiuta dagli imputati, e
dovendo, pertanto, pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 425 c.p.p., si devono
vagliare le domande della parte civile.
La richiesta della parte civile muove da un corretto assunto: poiché
la causa di non punibilità - quale é la ritrattazione - presuppone,
logicamente, la positiva verifica della sussistenza del reato nei suoi elementi
oggettivo e soggettivo, e poiché, nel caso di specie, vi é un
soggetto privato immediatamente e direttamente danneggiato dalla condotta di
falsa testimonianza, ben quest'ultimo può far valere la propria pretesa
risarcitoria.
Il codice di procedura prevede che il giudice decida sulle questioni civili
in sede dibattimentale "quando pronuncia sentenza di condanna" (artt.
538 e ss. c.p.p.), ovvero in sede di giudizio abbreviato laddove la parte civile
abbia accettato tale rito (art. 441 c.p.p.).
La Corte Costituzionale é stata chiamata a pronunciarsi in merito alla
decisione delle questioni civili allorché l'imputato acceda al patteggiamento,
dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 444 co. 2 secondo
periodo c.p.p. ("Se vi é costituzione di parte civile, il giudice
non decide sulla relativa domanda") "nella parte in cui non prevede
che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore
della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi la compensazione
totale o parziale" (Corte Cost. n. 443/90).
Tale sentenza ha, peraltro, fornito indicazioni assolutamente puntuali in ordine
all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, precisando come il codice
di procedura vigente - a differenza del codice del 1930 privilegia l'esercizio
dell'azione civile nanti il giudice civile piuttosto che in sede penale; infatti,
le disposizioni che disciplinano la costituzione di parte civile comportano
che qualunque decisione sia assunta in ambito penale questa non pregiudica la
tutela giudiziaria riconosciuta al danneggiato: egli potrà sempre far
valere le proprie pretese, laddove le norme procedurali favoriscono la massima
semplificazione nello svolgimento del processo.
Se a tale osservazione si aggiunge - per quanto concerne il caso in esame -
che la sentenza resa ex art. 425 c.p.p.: non è sentenza di condanna,
è soggetta a revoca (art. 434 c.p.p.), al di fuori dell'ipotesi prevista
dall'art. 428 co. 3 c.p.p. - è inoppugnabile per la parte civile, non
spiega effetti preclusivi né pregiudizialmente vincolanti sull'azione
civile (artt. 652 e 654 c.p.p.), non può che trarsi la conclusione che
il giudice dell'udienza preliminare non deve pronunciarsi sulla domanda risarcitoria
allorché pronunci sentenza di non luogo a procedere. Neppure nel caso,
come quello dì specie, in cui si prospetta la declaratoria di non punibilità.
Diverso discorso può farsi con riferimento alla rifusione delle spese
di costituzione di parte civile; anche in tal caso, le osservazioni della Corte
di legittimità rese in tema di applicazione della pena assumono, a parere
di questo giudice, valore generale laddove si afferma:
- che la statuizione relativa alle spese non é strettamente collegata
alla sentenza di condanna per la responsabilità civile, di talché
é concepibile anche indipendentemente da essa;
- che, laddove la mancata decisione sull'azione civile nel processo penale non
può essere ricollegata a una determinazione del danneggiato (come nella
mancata accettazione del giudizio abbreviato) ne a qualcosa a lui comunque addebitale,
pare evidente il pregiudizio nel lasciare a carico della parte civile "le
spese incontrate per iniziative o attività" rivelatesi determinanti
per le decisioni dell'imputato.
Pare che tali indicazioni possano essere di aiuto anche nell'ipotesi in esame:
il pregiudizio della parte civile (ingiustificato, nel senso delineato dalla
Corte) pare assolutamente evidente laddove si rilevi che proprio l'attività
di questa ha condotto gli imputati alla ritrattazione, effettuata nel giudizio
civile (e poi reiterata davanti il G.U.P.) solo pochi giorni prima della data
fissata per l'udienza preliminare.
Ne consegue che non potendosi estendere - come già osservato dalla Corte
di Legittimità - la previsione dell'art. 541 co. 1 c.p.p. al di là
dell'ipotesi ivi espressamente configurata (sentenza che accoglie la domanda
di restituzione o di risarcimento), deve sollevarsi la questione di legittimità
costituzionale della norma ora in via di applicazione, ovvero dell'art. 425
c.p.p.
Evidente é la rilevanza della questione nel giudizio in esame.
P. Q. M.
dichiara non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
425 c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non
prevede che il giudice possa condannare l'imputato al pagamento delle spese
processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per
giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, e sospende il
giudizio in corso.
Manda per la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si comunichi ai Presidenti delle due Camere.
Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Imperia, 14.4.200
Il Giudice
(dott.ssa L. Russo)