Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Imperia,
Ordinanza 14 aprile 2000

Il Giudice,
vista le richieste risarcitoria e di liquidazione delle spese di costituzione formulate dalla parte civile, osserva.
Il P.M. ha chiesto il rinvio a giudizio per gli odierni imputati per il reato di falsa testimonianza resa nel corso di causa civile di lavoro; all'udienza preliminare, vi é stata costituzione di parte civile di colui che, nel corso del giudizio civile, allegava di essere stato danneggiato dalle dichiarazioni di cui all'imputazione. Gli imputati hanno ritrattato ex art. 376 c.p.: il P.M. - cui si é associata la difesa - ha chiesto emettersi sentenza di non luogo a procedere dichiarando la causa di non punibilità. La parte civile ha chiesto, in via principale, disporsi il rinvio a giudizio degli imputati non ritenendo la ritrattazione effettuata completa e idonea; in subordine, laddove il giudice pronunciasse sentenza ex art. 425 c.p.p., ha chiesto la condanna degli imputati al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile.
Ritenendo questo giudice idonea la ritrattazione compiuta dagli imputati, e dovendo, pertanto, pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 425 c.p.p., si devono vagliare le domande della parte civile.
La richiesta della parte civile muove da un corretto assunto: poiché la causa di non punibilità - quale é la ritrattazione - presuppone, logicamente, la positiva verifica della sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, e poiché, nel caso di specie, vi é un soggetto privato immediatamente e direttamente danneggiato dalla condotta di falsa testimonianza, ben quest'ultimo può far valere la propria pretesa risarcitoria.
Il codice di procedura prevede che il giudice decida sulle questioni civili in sede dibattimentale "quando pronuncia sentenza di condanna" (artt. 538 e ss. c.p.p.), ovvero in sede di giudizio abbreviato laddove la parte civile abbia accettato tale rito (art. 441 c.p.p.).
La Corte Costituzionale é stata chiamata a pronunciarsi in merito alla decisione delle questioni civili allorché l'imputato acceda al patteggiamento, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 444 co. 2 secondo periodo c.p.p. ("Se vi é costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda") "nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi la compensazione totale o parziale" (Corte Cost. n. 443/90).
Tale sentenza ha, peraltro, fornito indicazioni assolutamente puntuali in ordine all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, precisando come il codice di procedura vigente - a differenza del codice del 1930 privilegia l'esercizio dell'azione civile nanti il giudice civile piuttosto che in sede penale; infatti, le disposizioni che disciplinano la costituzione di parte civile comportano che qualunque decisione sia assunta in ambito penale questa non pregiudica la tutela giudiziaria riconosciuta al danneggiato: egli potrà sempre far valere le proprie pretese, laddove le norme procedurali favoriscono la massima semplificazione nello svolgimento del processo.
Se a tale osservazione si aggiunge - per quanto concerne il caso in esame - che la sentenza resa ex art. 425 c.p.p.: non è sentenza di condanna, è soggetta a revoca (art. 434 c.p.p.), al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 428 co. 3 c.p.p. - è inoppugnabile per la parte civile, non spiega effetti preclusivi né pregiudizialmente vincolanti sull'azione civile (artt. 652 e 654 c.p.p.), non può che trarsi la conclusione che il giudice dell'udienza preliminare non deve pronunciarsi sulla domanda risarcitoria allorché pronunci sentenza di non luogo a procedere. Neppure nel caso, come quello dì specie, in cui si prospetta la declaratoria di non punibilità.
Diverso discorso può farsi con riferimento alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile; anche in tal caso, le osservazioni della Corte di legittimità rese in tema di applicazione della pena assumono, a parere di questo giudice, valore generale laddove si afferma:
- che la statuizione relativa alle spese non é strettamente collegata alla sentenza di condanna per la responsabilità civile, di talché é concepibile anche indipendentemente da essa;
- che, laddove la mancata decisione sull'azione civile nel processo penale non può essere ricollegata a una determinazione del danneggiato (come nella mancata accettazione del giudizio abbreviato) ne a qualcosa a lui comunque addebitale, pare evidente il pregiudizio nel lasciare a carico della parte civile "le spese incontrate per iniziative o attività" rivelatesi determinanti per le decisioni dell'imputato.
Pare che tali indicazioni possano essere di aiuto anche nell'ipotesi in esame: il pregiudizio della parte civile (ingiustificato, nel senso delineato dalla Corte) pare assolutamente evidente laddove si rilevi che proprio l'attività di questa ha condotto gli imputati alla ritrattazione, effettuata nel giudizio civile (e poi reiterata davanti il G.U.P.) solo pochi giorni prima della data fissata per l'udienza preliminare.
Ne consegue che non potendosi estendere - come già osservato dalla Corte di Legittimità - la previsione dell'art. 541 co. 1 c.p.p. al di là dell'ipotesi ivi espressamente configurata (sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento), deve sollevarsi la questione di legittimità costituzionale della norma ora in via di applicazione, ovvero dell'art. 425 c.p.p.
Evidente é la rilevanza della questione nel giudizio in esame.

P. Q. M.

dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, e sospende il giudizio in corso.
Manda per la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si comunichi ai Presidenti delle due Camere.
Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Imperia, 14.4.200
Il Giudice
(dott.ssa L. Russo)

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