Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Todi, in composizione monocratica,
Ordinanza 16 giugno 2000

II Giudice

sulle eccezioni preliminari della difesa, sentito il Pm e il difensore di parte civile che ne hanno chiesto il rigetto, osserva:

Il presente procedimento è nato, a seguilo della sentenza di incompetenza territoriale del Pretore di Spoleto n.°492/98 del 23/9/98, con la emissione da parte del Pm del decreto di citazione a giudizio in data 14 12-99.
A quella data andavano osservate, in ossequio al principio "tempus regit actum", le norme processuali in vigore. L'art. 555 cpp all'epoca vigente prevedeva la nullità del decreto di citazione a giudizio se non preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 III comma cpp, come è avvenuto nel caso in esame.
Anche a voler aderire alla tesi infondata che il decreto di citazione a giudizio sia da considerare atto recettizio e spieghi i suoi effetti al momento della notifica, va osservato che il Pm avrebbe dovuto applicare il vigente art. 552 cpp, con l'obbligo dell'avviso di cui all'ari. 415bis cpp, adempimento che non è stato effettuato.
Né appare accoglibile la tesi del Pm, che essendo il primitivo decreto di citazione a giudizio del Pm presso la Pretura di Spoleto emesso in data 29-4-97, quando ancora non era entrata in vigore la legge 167-97 n.°234, il Pm di Perugia non era tenuto ad alcun adempimento di garanzia, in quanto nel caso della dichiarazione di incompetenza territoriale ex art. 23 cpp, gli alti vanno rimessi al Pm presso il Giudice competente (Corte Cost. 15-3-96 n.°70).
Questo all'evidente scopo che non vengano elise le garanzie di ricorso ai riti speciali da parte dell'imputato, garanzie che sono da ritenere estese anche all'interrogatorio ex art. 375 IlI comma cpp previgente.
Inoltre il Pm che abbia ricevuto gli atti dal giudice dichiaratosi incompetente ha la facoltà di compiere nuovi accertamenti, chiedere misure cautelari o chiedere l'archiviazione del procedimento (Cass. sez. VI 17-3-99, Pansech); a questi diritti ben possono ritenersi come contrappeso di garanzia gli obblighi derivanti dal previgente art. 555 e dall'attuale art. 552 cpp.

PQM

dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti di G.G. e ordina trasmettersi gli atti al Pm per quanto di competenza.

Todi 16-6-2000

II Giudice Onorario
Franco Matarangolo

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