Tribunale
di Perugia, Sezione distaccata di Todi, in composizione monocratica,
Ordinanza 16 giugno 2000
II Giudice
sulle eccezioni preliminari della difesa, sentito il Pm e il difensore di parte civile che ne hanno chiesto il rigetto, osserva:
Il presente
procedimento è nato, a seguilo della sentenza di incompetenza territoriale
del Pretore di Spoleto n.°492/98 del 23/9/98, con la emissione da parte
del Pm del decreto di citazione a giudizio in data 14 12-99.
A quella data andavano osservate, in ossequio al principio "tempus regit
actum", le norme processuali in vigore. L'art. 555 cpp all'epoca vigente
prevedeva la nullità del decreto di citazione a giudizio se non preceduto
dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375
III comma cpp, come è avvenuto nel caso in esame.
Anche a voler aderire alla tesi infondata che il decreto di citazione a giudizio
sia da considerare atto recettizio e spieghi i suoi effetti al momento della
notifica, va osservato che il Pm avrebbe dovuto applicare il vigente art. 552
cpp, con l'obbligo dell'avviso di cui all'ari. 415bis cpp, adempimento che non
è stato effettuato.
Né appare accoglibile la tesi del Pm, che essendo il primitivo decreto
di citazione a giudizio del Pm presso la Pretura di Spoleto emesso in data 29-4-97,
quando ancora non era entrata in vigore la legge 167-97 n.°234, il Pm di
Perugia non era tenuto ad alcun adempimento di garanzia, in quanto nel caso
della dichiarazione di incompetenza territoriale ex art. 23 cpp, gli alti vanno
rimessi al Pm presso il Giudice competente (Corte Cost. 15-3-96 n.°70).
Questo all'evidente scopo che non vengano elise le garanzie di ricorso ai riti
speciali da parte dell'imputato, garanzie che sono da ritenere estese anche
all'interrogatorio ex art. 375 IlI comma cpp previgente.
Inoltre il Pm che abbia ricevuto gli atti dal giudice dichiaratosi incompetente
ha la facoltà di compiere nuovi accertamenti, chiedere misure cautelari
o chiedere l'archiviazione del procedimento (Cass. sez. VI 17-3-99, Pansech);
a questi diritti ben possono ritenersi come contrappeso di garanzia gli obblighi
derivanti dal previgente art. 555 e dall'attuale art. 552 cpp.
PQM
dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti di G.G. e ordina trasmettersi gli atti al Pm per quanto di competenza.
Todi 16-6-2000
II Giudice Onorario
Franco Matarangolo