Tribunale
di Palermo, Sezione per il Riesame,
Ordinanza 25 gennaio 2001
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione per il riesame dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale
e dei provvedimenti di sequestro
Il Tribunale, sezione unica per il riesame, composto dai signori:
Dott. Giuseppe Rizzo |
Presidente |
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Dott.ssa Antonella Consiglio |
Giudice |
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Dott. Giovanni Tulumello |
Giudice rel. est. |
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vista l’istanza proposta, ai sensi dell’art.. 309 cod. proc. pen., nell’interesse di I. A. |
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nato a Mazara del Vallo |
il 7 marzo 1934 |
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avverso l’ordinanza emessa il 10 gennaio 2001 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala, sez. distaccata di Castelvetrano, con cui è stata applicata al predetto imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari; |
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sciogliendo la riserva assunta all’esito della discussione;
esaminati gli atti ritualmente inviati dall’A.G. procedente;
ritenuta l’ammissibilità del gravame;
ha emesso la seguente
Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari oggetto del presente procedimento di riesame si fonda, in punto di ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno istante in relazione al reato di furto aggravato di circa mille carciofi dal terreno di proprietà di L. G.
In relazione a tale fatto, costituente titolo di reato in relazione al provvedimento impugnato, all’I. è stata applicata - ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. - la pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione e lire sessantamila di multa.
Occorre preliminarmente, stante la natura totalmente devolutiva del procedimento di riesame, verificare la eventuale preclusione al sindacato sul fumus commissi delicti derivante dall’emissione del citato provvedimento decisorio che ha esaurito la prima fase del giudizio di merito.
La Corte costituzionale, con la sentenza 15 marzo 1996, n. 71, aveva dichiarato la parziale illegittimita` degli art. 309 e 310 c.p.p., nella parte in cui non consentivano la rivalutazione dei sufficienti indizi di colpevolezza dopo il rinvio a giudizio, aveva fatto comunque salva la preclusione derivante dall'intervento di una sentenza di condanna.
Nella sentenza n. 6825 del 04/12/1997 - 28/01/1998, Vincenti, la I sezione della Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “In tema di misure cautelari personali, la rivalutazione del quadro indiziario e' consentita anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, ma non piu' dopo l'intervento di una decisione assorbente sul merito emessa dal giudice della cognizione, con la quale non potrebbe confliggere, per evidenti ragioni di certezza e di razionalita' del sistema, l'apprezzamento, eventualmente diverso, del giudice del procedimento incidentale "de libertate"”.
Non pare dubbio al collegio che la sentenza di applicazione di pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., abbia - sotto il profilo in esame - la medesima efficacia preclusiva: sia in forza dell’espressa equiparazione normativa di cui all’art. 445, primo comma, ultima parte, cod. proc. pen., che non risulta derogata nel caso di specie; sia - sotto il profilo sostanziale - in considerazione della natura della delibazione rimessa al giudice che applica la pena, il cui onere motivatorio, pur strutturato “in negativo”, non può prescindere dalle “prove della responsabilità” (Corte costituzionale, sentenza 26 giugno 1990, n. 313), tanto che si spinge alla valutazione della congruità della pena proposta rispetto ad un fatto di reato la cui sussistenza è evidentemente presupposto di tale valutazione di congruità.
Pertanto, alla luce degli indicati princìpi di diritto affermati dalla giurisprudenza, nel presente giudizio di riesame una nuova valutazione del fumus commissi delicti è preclusa dall’emissione della sentenza conclusiva del primo grado del giudizio di merito.
Sul piano dei pericula libertatis va anzitutto rilevato che i numerosi precedenti penali - anche specifici - dell’indagato inducono alla formulazione di un giudizio prognostico nel senso dell’esistenza di un concreto ed attuale pericolo che l’odierno istante commetta delitti della stessa specie, ove il predetto non fosse sottoposto a misura cautelare personale.
L’obiettiva gravità del fatto consente peraltro di ritenere proporzionata alla gravità dei fatti medesimi, ed alla pena che applicata all’autore degli stessi, la meno afflittiva misura di cui all’art. 282 cod. proc. pen., idonea a tutelare - con le modalità indicate in dispositivo - le ravvisate esigenze di cautela.
Le surriferite considerazioni determinano pertanto la riforma del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127, 273, 274, 275, 280, 309 cod. proc. pen.;
sostituisce la misura cautelare degli arresti domiciliari, in atto a carico di I. A., in epigrafe generalizzato, con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, da individuarsi nella Stazione Carabinieri territorialmente competente in relazione al luogo di attuale residenza dell’I., tutti i giorni feriali fra le ore 17 e le ore 19. |
ordina l’immediata liberazione di I. A. se non detenuto per altra causa; |
manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, e per le comunicazioni di cui all’art. 97, comma 3 disp. att. cod. proc. pen.; |
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001. |
Il Giudice estensore Il Presidente