Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, Ordinanza 3 febbraio 2003
Il Tribunale di Pisa
Decidendo sul
ricorso proposto ex artt. 116, 84, e 170 D.P.R. 155/2002 dall'avv.to Ilaria
Batoli avverso il decreto Trib. Pisa in data 3/10/2002 , con il quale veniva
dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione dei compensi
per l'attività svolta dalla ricorrente in qualità di difensore
di ufficio nel proc. pen. a carico di X, per non aver egli dimostrato di aver
esperíto inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali,
ai sensi dell'art. 116 com 1 D.P.R. 30/5/2002 n. 115;
rilevato che il Difensore lamenta la illegittimità del provvedimento
nella parte in cui opera una distinzione tra l'ipotesi di imputato dichiarato
formalmente irreperibile e imputato irreperibile di fatto, qual'era sicuramente
l'imputato, straniero, privo di documenti, e senza una fissa dimora in Italia,
per farne discendere un'irragionevole disparità di trattamento: mentre,
infatti, al difensore, nel caso di declaratoria formale di irreperibilità
dell'assistito, spettano i compensi secondo le previsioni dalle norme sul gratuito
patrocinio (art. 117 legge cit.), nell'altra ipotesi si pone l'onere del previo
esperimento delle procedure destinate al recupero del credito, procedure destinate,
per la qualità del soggetto esecutando, a sicuro fallimento, e comportanti
oltre tutto un inutile aggravio di spese a carico dello Stato;
ritenuto che la norma di cui all'art. 117 D.P.R. 30/5/2002 n.115 (che non ha
innovato a quanto già previsto in materia di difesa di irreperibili dall'art.
32 bis disp. att. C.p.p.) impone la soluzione interpretativa adottata nel provvedimento
oggetto di gravame, non potendosi intendere la definizione di irreperibilità
dell'imputato se non in senso tecnico, e, pertanto, avente come presupposto
le vane ricerche e l'adozione dei decreto di irreperibilità ai sensi
dell'art. 159 C.p.p.;
rilevato, tuttavia, che subordinare la liquidazione della retribuzione al Difensore
all'emissione di un decreto previsto dall'art. 159 C.p.p. in materia di notificazione
di atti o provvedimenti all'imputato pone effettivamente il dubbio di una forzatura
interpretativa;
considerato altresì il rilievo riconosciuto dall'ordinamento processuale
penale non solo alla situazione di irreperibilità formalmente dichiarata,
ma anche alla irreperibilità di fatto, essendo di ciò riprova,
ad es., nella norma di cui all'art. 161 com. 5, che prevede la notifica al difensore,
nel caso in cui sia divenuta impossibile la notifica nel domicilio dichiarato
o eletto dall'indagato o dall'imputato, ove per impossibilità si intende
anche quella derivante dalla irreperibilità di fatto del destinatario
dell'atto ( cfr. fra le altre pronunce del Giudice di legittimità, Cass.3/10/1991,
Liberto, in Arch. n. proc.. pen. 1992, 232); in tal senso può altresì
argomentarsi dallo stesso art. 117 cit. che demanda al magistrato la liquidazione
degli onorari anche del condannato non dichiarato irreperibile, ma semplicemente
del condannato irreperibile, facendo con ciò implicito riferimento ad
una condizione di solo fatto;
rilevato che le norme introdotte per regolamentare le retribuzioni al difensore
di ufficio tendono sicuramente a garantire all'indagato o all'imputato la prestazione
di una difesa responsabile ed effettiva, subordinando il pagamento a carico
dello Stato all'effettivo esperimento delle procedure esecutive, anche al fine
di evitare abusi da parte di chi fruisce di tali prestazioni atteso che l'art.
117 cit., in quanto impone al Difensore di ricorrere alle procedure esecutive
nei confronti di un indagato o imputato irreperibile di fatto, detta una disciplina
del diritto alla retribuzione del tutto diversa da quella prevista per una situazione
affatto analoga, quella dell'indagato o imputato dichiarato formalmente irreperibile,
operando con ciò un' illegittima disparità di trattamento, in
violazione dell'art. 3 Costituzione;
ritenuto che, pertanto, deve essere sollevata di ufficio la questione di legittimità
costituzionale della a di cui all'art. 117 legge cit., trattandosi di questione
rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata;
P.Q.M.
Visti
gli artt. 134 Cost. , 23 e ss. legge 11/3/1953 n. 87
Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata , in relazione all'art. 3
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 D.P.R.
30/5/2002 n. 115;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte Costituzionale;
Sospende il giudizio in corso, mandando alla Cancelleria per le comunicazioni
agli interessati.
Manda alla Cancelleria per le notificazioni della presente ordinanza al Presidente
del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
Pisa, 3.2.2003
Il Giudice
Monocratico
Dott.ssa Dania Del Rosso