Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, Ordinanza 3 febbraio 2003

Il Tribunale di Pisa

Decidendo sul ricorso proposto ex artt. 116, 84, e 170 D.P.R. 155/2002 dall'avv.to Ilaria Batoli avverso il decreto Trib. Pisa in data 3/10/2002 , con il quale veniva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività svolta dalla ricorrente in qualità di difensore di ufficio nel proc. pen. a carico di X, per non aver egli dimostrato di aver esperíto inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 116 com 1 D.P.R. 30/5/2002 n. 115;
rilevato che il Difensore lamenta la illegittimità del provvedimento nella parte in cui opera una distinzione tra l'ipotesi di imputato dichiarato formalmente irreperibile e imputato irreperibile di fatto, qual'era sicuramente l'imputato, straniero, privo di documenti, e senza una fissa dimora in Italia, per farne discendere un'irragionevole disparità di trattamento: mentre, infatti, al difensore, nel caso di declaratoria formale di irreperibilità dell'assistito, spettano i compensi secondo le previsioni dalle norme sul gratuito patrocinio (art. 117 legge cit.), nell'altra ipotesi si pone l'onere del previo esperimento delle procedure destinate al recupero del credito, procedure destinate, per la qualità del soggetto esecutando, a sicuro fallimento, e comportanti oltre tutto un inutile aggravio di spese a carico dello Stato;
ritenuto che la norma di cui all'art. 117 D.P.R. 30/5/2002 n.115 (che non ha innovato a quanto già previsto in materia di difesa di irreperibili dall'art. 32 bis disp. att. C.p.p.) impone la soluzione interpretativa adottata nel provvedimento oggetto di gravame, non potendosi intendere la definizione di irreperibilità dell'imputato se non in senso tecnico, e, pertanto, avente come presupposto le vane ricerche e l'adozione dei decreto di irreperibilità ai sensi dell'art. 159 C.p.p.;
rilevato, tuttavia, che subordinare la liquidazione della retribuzione al Difensore all'emissione di un decreto previsto dall'art. 159 C.p.p. in materia di notificazione di atti o provvedimenti all'imputato pone effettivamente il dubbio di una forzatura interpretativa;
considerato altresì il rilievo riconosciuto dall'ordinamento processuale penale non solo alla situazione di irreperibilità formalmente dichiarata, ma anche alla irreperibilità di fatto, essendo di ciò riprova, ad es., nella norma di cui all'art. 161 com. 5, che prevede la notifica al difensore, nel caso in cui sia divenuta impossibile la notifica nel domicilio dichiarato o eletto dall'indagato o dall'imputato, ove per impossibilità si intende anche quella derivante dalla irreperibilità di fatto del destinatario dell'atto ( cfr. fra le altre pronunce del Giudice di legittimità, Cass.3/10/1991, Liberto, in Arch. n. proc.. pen. 1992, 232); in tal senso può altresì argomentarsi dallo stesso art. 117 cit. che demanda al magistrato la liquidazione degli onorari anche del condannato non dichiarato irreperibile, ma semplicemente del condannato irreperibile, facendo con ciò implicito riferimento ad una condizione di solo fatto;
rilevato che le norme introdotte per regolamentare le retribuzioni al difensore di ufficio tendono sicuramente a garantire all'indagato o all'imputato la prestazione di una difesa responsabile ed effettiva, subordinando il pagamento a carico dello Stato all'effettivo esperimento delle procedure esecutive, anche al fine di evitare abusi da parte di chi fruisce di tali prestazioni atteso che l'art. 117 cit., in quanto impone al Difensore di ricorrere alle procedure esecutive nei confronti di un indagato o imputato irreperibile di fatto, detta una disciplina del diritto alla retribuzione del tutto diversa da quella prevista per una situazione affatto analoga, quella dell'indagato o imputato dichiarato formalmente irreperibile, operando con ciò un' illegittima disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Costituzione;
ritenuto che, pertanto, deve essere sollevata di ufficio la questione di legittimità costituzionale della a di cui all'art. 117 legge cit., trattandosi di questione rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata;

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 Cost. , 23 e ss. legge 11/3/1953 n. 87
Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata , in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 D.P.R. 30/5/2002 n. 115;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte Costituzionale;
Sospende il giudizio in corso, mandando alla Cancelleria per le comunicazioni agli interessati.
Manda alla Cancelleria per le notificazioni della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pisa, 3.2.2003

Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Dania Del Rosso

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