Tribunale Ordinario di Crotone, Sezione Penale in composizione collegiale, Ordinanza 30 luglio 2003

TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE COLLEGIALE

II Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott. Carlo Saverio Ferraro PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria di Girolamo GIUDICE est.
Dott.ssa Giulia Proto GIUDICE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel proc. penale 1249/03 R.G.N.R. nei confronti di:
- T. A., nato a XXXXXXXX il 00.00.0000 in atto sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario, assistito e difeso di fiducia dall'avv. Natale De Meco del foro di Crotone.
Con istanza depositata in data 23.07.03 il difensore di T. A., nel riportare che il suo assistito è stato assolto dai reati ascritti con pronuncia emessa in data 16.07.03 dal Tribunale di Crotone in composizione collegiale poiché ritenuto non imputabile per infermità di mente, ha evidenziato che veniva ordinato il ricovero dello Stesso in Ospedale Psichiatrico Giudiziario per la durata di anni 2 in quanto persona socialmente pericolosa.
Attualmente il T. è dunque ricoverato presso l'O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) dalla data del 7.7.03, giorno in cui gli è stata notificata l'ordinanza applicativa della misura di sicurezza.
Sia il perito nominato dal Tribunale per l'accertamento dello stato di salute del T., sia il perito di parte facevano presente l'inadeguatezza del ricovero in O.P.G. sottolineando l'opportunità di un ricovero presso una più adeguata struttura ospedaliera che riuscisse a soddisfare le esigenze di cura del soggetto.
Nell' allegare all'istanza la sentenza emessa dalla Corte Costituzionale in data 2.7.03 - depositata in data 18.07.03 e con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 c.p. ("ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario") nella parte in cui non consente al Giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale, il difensore ha fatto presente la disponibilità della clinica "Villa degli Oleandri", sita in Mendicino (CS) (allegando dichiarazione di disponibilità del direttore sanitario), ed ha pertanto chiesto la sostituzione della misura in atto con quella della libertà vigilata presso la clinica sopra indicata alla luce del fatto che il luogo attuale di ricovero non consente al T. un adeguato trattamento Sanitario compatibile con le patologie dello stesso ed idoneo a garantirgli il recupero dello stato di salute.
Il Tribunale, preso atto del parere favorevole del P.M. e ritenuta la propria competenza, atteso che la sentenza pronunciata in data 16.07.03 non è stata ancora appellata.

OSSERVA

Con la sentenza sopra richiamata la Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le censure mosse all'ari. 222 c.p. nella parte in cui, nei riguardi del soggetto prosciolto per infermità psichica e giudicato socialmente pericoloso, impone al Giudice di adottare la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario senza consentire di applicare altre misure, ed in particolare quella della libertà vigilata, con eventuali prescrizioni. Le misure di sicurezza nei confronti degli infermi di mente incapaci totali, ricorda la Corte, si muovono inevitabilmente fra due polarità, ossia le finalità di cura' e tutela dell'infermo di mente, da un lato, e, dall'altro, il contenimento della sua pericolosità sociale. La legge adotta tuttavia un modello che, risolvendosi sostanzialmente in una scelta obbligata, esclude ogni apprezzamento della situazione da parte del Giudice, per imporgli un'unica scelta che può però rivelarsi, in concreto, lesiva del necessario equilibrio fra le diverse esigenze, fra cui principalmente quella di tutela della salute dell'infermo.
Tali meccanismi sono stati effettivamente adottati da questo Tribunale in sede di decisione del processo, atteso che, prima dell'intervento della Corte che si è pronunciata dopo la decisione del presente processo, l'impianto normativo non lasciava spazio ad alcuna alternativa in luogo del ricovero in O.P.G.. Pur in presenza, in; sede di discussione, di richieste della difesa - cui il P.M. aveva aderito ~ circa l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, l'automatismo del ricovero in O.P.G, conseguente alla pronuncia di assoluzione per infermità totale di mente, non aveva potuto dar luogo ad altra scelta di applicazione di misure di sicurezza diverse da quella imposta.
Si deve in tal senso evidenziare che la scelta obbligata alla quale questo Tribunale era pervenuto era stata necessariamente adottata pur a fronte delle insufficienze ed inadeguatezze della struttura dell'ospedale psichiatrico giudiziario, richiamate sia dal perito nominato dal Tribunale, dott.ssa Tiano, sia dal perito di parte, dott. Barbiero. Entrambi avevano infatti sottolineato che il T. - per il quale erano state riscontrate dai periti sia l'incapacità totale di intendere e di volere al momento della commissione del fatto, sia la pericolosità sociale - è soggetto affetto da una patologia che sicuramente potrebbe trovare adeguata riposta in adeguate strutture sanitarie, diverse dall'ospedale psichiatrico giudiziario, presso le quali il ricovero e la somministrazione di terapie mirate porterebbero alla guarigione del soggetto. Premesse le valutazioni in merito al caso di specie, si deve quindi sottolineate che la Corte Costituzionale ha in sostanza ritenuto che "anche per l'infermo di mente l'automatismo di una misura segregante e totale, come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l'equilibrio costituzionalmente necessario e viola le esigenze di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione".

Nell'affermare il principio la Corte - attenendosi al caso di specie sollevato dal Giudice remittente - evidenzia peraltro, nella motivazione della sentenza, come idonea alternativa al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ed alla luce della dichiarata incostituzionalità, la misura di sicurezza della libertà vigilata, che è accompagnata da prescrizioni imposte dal Giudice, di contenuto non tipizzato (e quindi anche con valenza terapeutica), "idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati" Tale misura apparirebbe quindi capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale.
Il problema che si pone quindi all'esame di questo Tribunale è essenzialmente in termini di scelta tra le misure che attualmente sono previste nel nostro sistemale non si può non prescindere da un duplice ordine di valutazioni, ossia, da un lato la scelta di una misura che, alla luce della riscontrata pericolosità sociale del soggetto, tenga contro delle esigenze di tutela della collettività contro l'eventualità di reiterazione di condotte criminose, dall'altro l'obbligo di tutela del diritto alla salute del soggetto infermo di mente.
Le misure di sicurezza previste dal nostro ordinamento per i soggetti ritenuti affetti da infermità totale sono infatti esclusivamente di tipo restrittivo, alla luce delle esigenze di contenimento della pericolosità sociale e di predisposizione di un'adeguata difesa sociale.
La scelta, dovendo quindi necessariamente muoversi tra due possibili alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, precisamente la misura "segregante" dell'assegnazione ad una casa di cura e custodia e la libertà vigilata, va effettuata (analogamente a quanto accade in materia di misure cautelari, ma con procedimento di valutazione inverso) verificando se l'eventuale inadeguatezza della più affittiva misura restrittiva - sicuramente più garantista avuto riguardo alle esigenze di tutela della collettività - non consenta un'adeguata tutela del diritto alla salute del soggetto. La prima tipologia di misura, prevista dall'ari. 219 c.p., implica infatti problemi non dissimili dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario poiché si tratterebbe sostanzialmente del ricovero presso reparti collocati all'interno delle stesse strutture adibite ad ospedali psichiatrici giudiziari. L'inadeguatezza di tali strutture, sottolineata da entrambi i periti nel corso del processo, non consentirebbe quindi di adempiere all'obbligo di tutela della salute del soggetto infermo di mente. Ciò considerato rimane comunque aperto il problema dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, la cui ratto implica sicuramente come presupposto una capacità di autodeterminazione del soggetto destinatario. La conferma di ciò è nel dettato dell'alt. 190 disp. alt. c.p.p. che, nell'elencare, in maniera non esaustiva, una serie di prescrizioni che l' A.G. deve imporre alla persona sottoposta a tale misura (essenzialmente similari a quelle imposte in sede di applicazione delle misure di prevenzione, quali ad esempio la necessità di autorizzazione dell' A.G. in' caso di trasferimento del luogo di residenza), configura necessariamente la capacità di autodeterminazione del destinatario della misura, oltre che di scelta e di libertà di movimento. Se si considerano tali aspetti la libertà vigilata apparirebbe dunque una misura inadeguata a garantire le esigenze di tutela della collettività a fronte della dichiarata pericolosità sociale del soggetto e soprattutto alla luce del fatto; che non sussistono obblighi di custodia da parte delle cliniche private, dove tuttavia il soggetto potrebbe trovare adeguate risposte alle esigenze di cura della proprie patologie. La misura, per contro, appare adeguata alle finalità di tutela della salute della persona in quanto, nel consentirle una libertà di movimento, svincola l'adozione di un trattamento terapeutico dall'imposizione di una delle misure segreganti (e, come sopra già detto, inidonee) previste dall'ordinamento.
Ritiene quindi questo Tribunale che, nell' interpretare il principio espresso dalla Corte Costituzionale ed applicandolo al sistema attualmente vigente, si possa adottare una misura non restrittiva della libertà personale, quale è la libertà vigilata (che consente, per quanto ritenuto dalla Corte, l'adozione di prescrizioni di contenuto non tipizzato), enucleando le prescrizioni utili sia al soddisfacimento della tutela e cura della salute della persona affetta da infermità mentale, sia al soddisfacimento delle esigenze di tutela della pericolosità sociale dello stesso. Ciò equivale a dire che occorre interpretare la norma in materia di libertà vigilata conformemente al principio espresso dalla Corte Costituzionale - obbligo di tutela del diritto alla salute previsto dall'alt. 32 Cost. - ed adeguarla al nostro impianto normativo associando a tale misura di sicurezza tutte quelle prescrizioni che la rendano idonea a garantire gli interessi che in questa sede si stanno esaminando.
In tale prospettiva va considerata l'analisi del quadro clinico rappresentata dai periti nel corso del loro esame. In particolare il perito nominato dal Tribunale ha formulato le seguenti diagnosi: "disturbo del controllo degli impulsi" ed in particolare "disturbo esplosivo intermittente", "modificazione della personalità dovuta ad epilessia" o "personalità epilettica" e tratti paranoidei di personalità. Ha quindi riferito che il T., a causa dell'isolamento affettivo in cui vive, oltre allo stato di disoccupante e di disagio economico in cui versa, rifiuta qualsiasi approccio terapeutico, ma le sue patologie possono essere curate con successo con terapie integrate, purché ciò' avvenga in un centro adeguato. In sostanza si può ritenere che l'esito positivo delle terapie utilmente effettuate può far venire meno la pericolosità sociale del T., nella prospettiva di una guarigione ritenuta possibile da entrambi i periti. Alla luce di tutto quanto fin qui esposto ritiene pertanto questo Tribunale di poter accogliere l'istanza presentata.
Alla misura in atto può pertanto essere sostituita, in presenza dell'allegata disponibilità di ricovero in una struttura ospedaliera specializzata, la misura di sicurezza della libertà vigilata, prevista dall'art. 228 c.p..
Si ritiene quindi di dover disporre nei confronti di T. A. la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 1, con immediato ricovero presso la "clinica Villa degli Oleandri" che ha dichiarato la disponibilità all'accoglimento del paziente. Occorre inoltre evidenziare le modalità e le prescrizioni che accompagneranno la libertà vigilata, atteso che il lungo periodo di ricovero dovrà contemperarsi con le esigenze della clinica e con le relative disponibilità temporali da parte della stessa, particolarmente con il lungo periodo di applicazione della misura di sicurezza. Qualora infatti dovesse rendersi necessaria l'interruzione del trattamento terapeutico presso la clinica, anche per brevi periodi intervallati, l'Autorità di P.S. deputata ai controlli dovrà tempestivamente informare l'A.G. affinchè si possano adottare tutte le prescrizioni conseguenti - a norma del comma 3 dell'art. 228 c.p. - ed idonee ad assicurare l'operatività della misura della libertà vigilata ed i relativi controlli, particolarmente al fine di garantire, come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale, oltre alle esigenze di cura del soggetto, anche le esigenze di controllo della sua pericolosità sociale. Si prescrive pertanto all'Autorità di P.S. competente di effettuare Ì controlli giornalieri circa la permanenza del T. nella clinica sopra indicata i cui operatori avranno comunicare all'Autorità di P.S., richiedendone tempestivamente l'intervento, ogni eventuale allontanamento o tentativo di allontanamento dello stesso T. dalla struttura, così come qualunque manifestazione di pericolosità del soggetto all'interno della struttura.

P.Q.M.

visti gli artt. 222, 202 e 228 c.p. sostituisce nei confronti di T. A., sopra generalizzato, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario con la libertà vigilata per la durata di anni 1 con ricovero presso la "clinica Villa degli Oleandri" sita in Mendicino (CS), prescrivendo alle competenti Autorità di P.S. di effettuare giornalmente li dovuti controlli circa la permanenza del T. nella struttura indicata e di informare l'A.G. sia di eventuali trasgressioni della misura (particolarmente qualunque allontanamento, seppur breve), sia di eventuali necessità di periodiche interruzioni del trattamento o proroghe presso la struttura sanitaria indicata, affinchè questa A.G. possa adottare i necessari provvedimenti conseguenti. Gli operatori della clinica dovranno comunicare all'Autorità di P.S., richiedendone tempestivamente l'intervento, ogni eventuale allontanamento o tentativo di allontanamento dello stesso T. dalla struttura, cosi come qualunque manifestazione di pericolosità del soggetto all'interno della struttura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Crotone, 30.07.2003

II Presidente
Dott. Carlo Saverio Ferraro

II Giudice estensore
Dott.ssa Maria Rosaria di Girolamo

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