MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreto 11 marzo 2003 - "Definizione delle regole tecniche previste dall'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento come definiti dall'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni)"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2003)
Art.
1.
Ambito di applicazione del decreto e definizioni
1. Il presente
decreto ha per oggetto le regole tecniche previste dall'art. 22, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono:
a) per produttore, colui che professionalmente costruisce, realizzando un prodotto
finito in ogni sua parte, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od
elettronici, da divertimento ed intrattenimento, pronti per essere impiegati
nel territorio nazionale;
b) per importatore, colui che immette in libera pratica ovvero comunque introduce
nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici od elettronici, da divertimento ed intrattenimento, finiti in
ogni loro parte; è assimilato all'importatore l'operatore estero che
immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale,
per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od
elettronici, da divertimento ed intrattenimento, finiti in ogni loro parte,
il quale abbia stabilito in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza
stabile a norma degli articoli 2197 ovvero 2506 del codice civile (dal 1 gennaio
2004, art. 2508);
c) per utente, il giocatore;
d) per apparecchio o congegno, il complesso di dispositivi destinati al gioco,
comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di
gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi
e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di
rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
e) per intrattenimento, l'insieme delle modalità di gioco previste dall'apparecchio
o congegno nelle quali si richiede la partecipazione attiva dell'utente per
l'evoluzione dei gioco ed il conseguimento del risultato;
f) per abilità, la capacità - fisica, mentale o strategica - richiesta
all'utente per il conseguimento del risultato del gioco;
g) per alea o elemento aleatorio, gli elementi incidenti sul risultato del gioco
dipendenti da fattori casuali, determinati dall'apparecchio o congegno, non
prevedibili da parte dell'utente;
h) per preponderanza dell'abilità o del trattenimento rispetto all'elemento
aleatorio, la possibilità dell'utente di superare, nella maggioranza
degli eventi di gioco e tramite la propria abilità od attiva partecipazione,
gli elementi aleatori incidenti sul risultato del gioco;
i) per costo della partita, il valore espresso in euro di ciascuna singola e
autonoma sessione di gioco;
j) per immodificabilità, la non modificabilità nè alterabilità,
tranne nei casi previsti dal presente decreto, delle caratteristiche tecniche
e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi per le
quali è stata fornita autocertificazione di conformità alle prescrizioni
stabilite dall'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza
(T.U.L.P.S.), come modificato dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
k) per manomissione, l'alterazione o il danneggiamento di uno o più dei
dispositivi di funzionamento destinati al gioco od alla distribuzione dei premi;
l) per manutenzione straordinaria, gli interventi necessari a ripristinare le
caratteristiche tecniche dell'apparato o congegno, le relative modalità
di funzionamento nonché quelle di distribuzione dei premi ovvero di ogni
altro elemento per il quale è stata fornita autocertificazione di conformità
alle prescrizioni stabilite dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
m) per manutenzione ordinaria, tutti gli interventi manutentivi diversi dalla
manutenzione straordinaria.
Art.
2.
Requisiti obbligatori degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento
di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S.
1. In relazione
al combinato disposto degli articoli 110, comma 7, del T.U.L.P.S. e 38 della
legge n. 388 del 2000, come modificati dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002,
gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui al presente
articolo:
1) funzionano con modalità elettromeccaniche;
2) sono privi di video ed altri apparati per visualizzare immagini;
3) si basano su modalità di gioco tramite le quali l'utente esprime la
sua abilità fisica, mentale o strategica;
4) sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore
complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro;
5) distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita,
premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica contenuti all'interno
dell'apparecchio di gioco e visibili dal giocatore, tramite congegni di espulsione,
anche automatica, degli oggetti vinti;
6) sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità;
7) sono dotati di misure che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione;
8) rendono evidente a chiunque la manomissione, anche solo tentata, dei dispositivi
ovvero dei programmi o delle schede elettroniche, se previste dalla particolare
tipologia dell'apparecchio attraverso modalità diversificate quali, ad
esempio, blocco elettromeccanico o solo meccanico del funzionamento, segnale
acustico, blocco del dispositivo di inserimento delle monete;
9) sono muniti di un univoco codice identificativo, di cui al successivo art.
9;
10) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 10,
e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 11.
2. Per gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo, le difficoltà
del gioco devono poter essere superate esclusivamente dall'abilità soggettiva
dell'utente, acquisita anche attraverso la progressiva esperienza nello specifico
gioco.
3. Gli apparecchi di cui al presente articolo devono altresì essere conformi
ai requisiti specificati ai successivi articoli 5, 6, 7 e 8.
Art.
3.
Requisiti obbligatori degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento
di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S.
1. In relazione
al combinato disposto degli articoli 110, comma 7, del T.U.L.P.S. e 38 della
legge n. 388 del 2000, come modificati dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002,
gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui al presente
articolo:
1) funzionano con modalità automatiche, semiautomatiche od elettroniche;
2) si basano sull'attiva partecipazione dell'utente ovvero sulla sua abilità,
le quali, avuto riguardo al risultato del gioco, devono essere preponderanti
rispetto all'elemento aleatorio; le modalità di gioco non possono consentire
il prolungamento o la ripetizione della partita;
3) sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore
complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 50 centesimi di euro;
4) sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità;
5) sono dotati di misure, anche in forma di programmi o schede elettroniche,
che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa,
di dispositivi che impediscono
l'accesso alla memoria;
6) rendono evidente a chiunque la manomissione, anche solo tentata, dei dispositivi
ovvero dei programmi o delle schede elettroniche, se previste dalla particolare
tipologia dell'apparecchio, mediante segnalazione sul video;
7) sono muniti di un univoco codice identificativo, di cui al successivo art.
9;
8) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 10,
e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 11.
2. Gli apparecchi di cui al presente articolo devono altresì essere conformi
ai requisiti specificati ai successivi articoli 5, 6, 7 e 8.
Art.
4.
Requisiti obbligatori degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento
di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.
1. In relazione
al combinato disposto degli articoli 110, comma 7, del T.U.L.P.S. e 38 della
legge n. 388 del 2000, come modificati dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002,
gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui al presente
articolo:
1) permettono modalità di gioco basate esclusivamente sulla abilità
fisica, mentale o strategica;
2) non distribuiscono o erogano premi o vincite di qualsiasi natura;
3) prevedono una durata della partita variabile in relazione all'abilità
dell'utente;
4) contemplano un costo della singola partita che può essere superiore
a 50 centesimi di euro;
5) sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità;
6) sono dotati di misure, anche in forma di programmi o schede elettroniche,
che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa,
di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria;
7) rendono evidente a chiunque la manomissione, anche solo tentata, dei dispositivi
ovvero dei programmi o delle schede elettroniche, se previste dalla particolare
tipologia dell'apparecchio, mediante segnalazione sul video;
8) sono muniti di un univoco codice identificativo, di cui al successivo art.
9;
9) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 10,
e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 11.
2. Per gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo, le difficoltà
del gioco devono poter essere superate esclusivamente dall'abilità soggettiva
del-l'utente, acquisita anche attraverso la progressiva esperienza nello specifico
gioco.
3. Gli apparecchi di cui al presente articolo devono anche essere conformi ai
requisiti specificati ai successivi articoli 5, 7 e 8.
4. Nelle macchine di cui al presente articolo è consentito sostituire
i programmi e le schede elettroniche che determinano le modalità di gioco,
in ordine alle quali il produttore o l'importatore ha fornito l'autocertificazione
di conformità prevista dall'art. 38 della legge n. 388 del 2000, come
modificato dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002, solo se esplicitamente
previsto nella scheda esplicativa di cui al successivo art. 10.
5. Il produttore o l'importatore autocertifica, ai sensi dell'art. 38 della
legge n. 388 del 2000, come modificata dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002,
che i programmi o le schede che determinano le nuove modalità di gioco
sono conformi ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art.
5.
Durata della partita
1. Per partita
si intende il periodo di tempo che intercorre tra il momento nel quale, tramite
l'azione dell'utente, il gioco ha inizio ed il momento nel quale, alternativamente:
1) l'utente interrompe volontariamente il gioco;
2) il gioco termina senza il conseguimento del suo risultato finale;
3) è erogato il premio per gli apparecchi e congegni di cui all'art.
110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S.;
4) si ottiene, in base alle disposizioni di cui al successivo art. 13, comma
1, il prolungamento o la ripetizione della partita, per un massimo di dieci
volte per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera b)
del T.U.L.P.S.;
5) si raggiunge il risultato finale del gioco per gli apparecchi e congegni
di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.
2. Per gli apparecchi
di cui al presente decreto, la partita può essere a durata predeterminata
oppure a durata variabile.
Relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettere
b) e c) del T.U.L.P.S., per durata predeterminata della partita si intende l'arco
di tempo previsto tra l'inizio della partita e la sua conclusione di cui al
punto 2) del comma precedente.
Art.
6.
Modalità di pagamento della partita
1. Gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. devono essere muniti di meccanismi o dispositivi i quali accettino esclusivamente l'introduzione di monete metalliche, nella divisa corrente (euro), per un valore non eccedente il costo di una singola partita con conseguente rifiuto delle eventuali monete eccedenti.
Art.
7.
Dispositivi a garanzia dell'immodificabilità
1. In ciascun
apparecchio o congegno previsto dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. devono
essere attivi meccanismi i quali rendano impossibile l'alterazione, sotto qualsiasi
forma, delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano
il funzionamento, le modalità di gioco o il suo risultato.
2. E' fatto espresso divieto di impiegare meccanismi, di qualsiasi natura, esterni
agli apparecchi, diversi dai comandi a disposizione dell'utente per l'effettuazione
del gioco, che possano, in qualunque maniera, influenzare, anche indirettamente,
l'andamento del gioco, il punteggio e l'erogazione dei premi.
Art.
8.
Segnalazione della manomissione
1. In ciascun apparecchio o congegno previsto dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. devono essere attivi meccanismi i quali, in caso di manomissione, blocchino l'apparecchio o congegno e ne segnalino le manomissioni - anche solo tentate - od i malfunzionamenti dei dispositivi o dei programmi o delle componenti meccaniche determinanti il meccanismo di gioco ovvero relative all'accettazione od all'erogazione delle monete.
Art.
9.
Codice identificativo
1. Ciascun apparecchio
o congegno previsto dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., prodotto o importato
sul territorio nazionale, deve essere munito di un codice univoco alfanumerico
identificativo, rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Il codice identificativo è riportato su una targhetta avente requisiti
di sicurezza, da apporre sull'apparecchio o congegno e sulle eventuali periferiche
di gioco, in maniera da favorirne l'immediata visibilità.
Art.
10.
Scheda esplicativa
1. Per ogni
modello di apparecchio e congegno, i produttori o gli importatori predispongono
la scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, nella quale sono contenuti:
a) il nome commerciale del modello;
b) l'identificazione del produttore o dell'impor-tatore;
c) le regole che governano il gioco, compresa la tabella riportante i livelli
di gioco o la simulazione della sequenza di gioco, le relative modalità
di vincita nonché la durata predeterminata di una partita, quando prevista
dalle regole del gioco;
d) caratteristiche esteriori dell'apparecchio o congegno, inclusa una foto di
dimensioni sufficienti per valutare le sue caratteristiche;
e) la descrizione tecnica dell'apparecchio e di tutti i dispositivi utilizzati,
illustrativa anche delle informazioni relative alla memoria, alla scheda elettronica
(se prevista per il modello) nella quale risiede la memoria di gioco, alle modalità
di funzionamento e di distribuzione dei premi;
f) il codice identificativo delle memorie e della scheda elettronica (se prevista
per il modello) nella quale risiede la memoria;
g) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di cui ai precedenti
articoli 7 e 8;
h) lo schema elettrico dell'apparecchio, comprensivo anche delle periferiche
di gioco nonché dei dispositivi e dei meccanismi di cui ai precedenti
articoli 7 e 8;
i) i certificati di sicurezza (marchio CE).
2. Esclusivamente per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7,
lettera c), del T.U.L.P.S., deve essere indicata la eventuale predisposizione
alla sostituzione dei programmi e delle schede determinanti le modalità
di gioco.
Art.
11.
Registro delle manutenzioni
1. Per ciascun
apparecchio o congegno di cui al presente decreto deve essere predisposto e
conservato, congiuntamente alla scheda esplicativa, il registro delle manutenzioni.
2. Il registro delle manutenzioni riporta l'elenco degli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, evidenziando, per ciascuno:
a) l'oggetto dell'intervento;
b) le parti ed i dispositivi interessati;
c) la data di effettuazione;
d) i dati identificativi del soggetto che ha operato l'intervento.
Art.
12.
Informazioni al pubblico
1. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al presente decreto devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
Art.
13.
Norma transitoria
1. Per gli apparecchi
e congegni di cui al precedente art. 3, è consentita, fino al 31 dicembre
2003, per ciascuna partita, subito dopo la conclusione:
a) la sua ripetizione, vale a dire il rinnovarsi, fino a 10 volte, della partita
in virtù dell'abilità dell'utente, senza l'introduzione di nuove
monete;
b) il suo prolungamento, vale a dire l'estensione della durata della partita
fino a 10 volte la durata predeterminata, grazie al superamento di singoli livelli
od al completamento di azioni di gioco autonome, senza l'introduzione di nuove
monete.
Resta ferma la facoltà, ove tecnicamente possibile, di conversione di
tali apparecchi prevista dall'art. 110, comma 7, lettera b), terzo periodo,
del T.U.L.P.S.
2. Per gli apparecchi ed i congegni da divertimento ed intrattenimento previsti
dall'art. 110, comma 7, lettere a), b) e c), del T.U.L.P.S, installati anteriormente
al 1 gennaio 2003, le prescrizioni riportate al precedente art. 7, comma 1,
nonché agli articoli 8, 10 e 11 dovranno essere osservate a partire dal
1 gennaio 2004.
3. Per gli apparecchi ed i congegni da divertimento ed intrattenimento previsti
dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., installati anteriormente al 1 gennaio
2003, il codice identificativo, di cui al precedente art. 10, sarà rilasciato
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le procedure che
saranno rese note con successivo atto della medesima Amministrazione.