Decreto Ministero dela Giustizia 26 marzo 2001 - "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, a norma del quale le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta dell'8 marzo 2001;
Decreta:
Art.
1.
Lavoro di pubblica utilità
1. Il
lavoro di pubblica utilità, consistente nell'attività non retribuita
a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni,
le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o
di volontariato, a norma dell'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, ha ad oggetto:
a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o
volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone
affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori,
ex-detenuti o extracomunitari;
b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante
soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del
patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di
particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia
di musei, gallerie o pinacoteche;
c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione
del randagismo degli animali;
d) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case
di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini,
ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle
Forze di polizia;
e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica
professionalità del condannato.
Art.
2.
Convenzioni
1. L'attività
non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base
di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di
quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle
strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni
indicati nell'art. 1, comma 1. Le convenzioni possono essere stipulate anche
da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici
periferici.
2. Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui
può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati
i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni
interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire
a quest'ultimo le relative istruzioni.
3. Nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura
assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali
nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche
mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni,
delle organizzazioni o degli enti interessati.
Art.
3.
Modalità di svolgimento
1. Con
la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica
utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché
l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa
deve essere svolta. A tal fine, il giudice si avvale dell'elenco degli enti
convenzionati. Dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato
quando formulano le richieste di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, sulla scorta del medesimo elenco.
2. Le ulteriori modalità di svolgimento dell'attività sono stabilite
nelle convenzioni di cui all'art. 2.
Art.
4.
Modalità del trattamento nello svolgimento di prestazioni di pubblica
utilità
1. Durante
lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le amministrazioni, gli
enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, assicurano il rispetto
delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità
fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività
prestata sia conforme a quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2.
2. In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire
l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della
persona.
3. I condannati sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure
profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale
alle dipendenze delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni interessati.
Art.
5.
Esecuzione della pena ed accertamenti
1. Nei
casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia più
convenzionato o abbia cessato la propria attività, il Pubblico Ministero
che deve eseguire la pena formula le proprie richieste al giudice ai sensi dell'art.
44 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
2. Il Pubblico Ministero incarica gli organi della polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza di svolgere le verifiche necessarie circa la regolare prestazione
dell'attività lavorativa.
Art.
6.
Relazione sul lavoro svolto dal condannato
1. Terminata l'esecuzione della pena, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, redigono una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art.
7.
Elenco degli enti convenzionati
1. Entro
un mese alla emanazione del presente decreto è istituito, presso ogni
cancelleria di tribunale, un elenco di tutti gli enti convenzionati che hanno,
nel territorio del circondario, una o più sedi ove il condannato può
svolgere il lavoro di pubblica utilità oggetto della convenzione. L'elenco
è aggiornato per ogni nuova convenzione ovvero per ogni cessazione di
quelle già stipulate.
2. La cancelleria del tribunale trasmette immediatamente, a tutti gli uffici
giudiziari del circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell'elenco
di cui al comma 1 nonché dei relativi aggiornamenti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2001
Il Ministro: Fassino