Decreto-Legge 18 ottobre 2001, n. 374 - "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001)
Art.
1.
Associazioni con finalitàdi
terrorismo internazionale
1. Dopo
l'articolo 270-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 270-ter (Associazioni con finalità di terrorismo internazionale).
- 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente
associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni
di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di
atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, è
punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito
con la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 270-quater (Assistenza agli associati). - 1. Chiunque, fuori dei casi di
concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità,
mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano
alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-bis e 270-ter, è punito
con la reclusione fino a quattro anni.
2. La pena è aumentata se l'ospitalità, i mezzi di trasporto,
gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.".
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le
parole: "aggressivi chimici" sono inserite le seguenti: "biologici,
radioattivi".
3. All'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "organizza"
sono inserite le seguenti: "finanzia anche indirettamente".
4. All'articolo 270-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito
dal seguente: "Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con
la reclusione da cinque a dieci anni".
5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "269"
sono inserite le seguenti: "270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi
di cui all'articolo 270-ter,".
Art.
2.
Aggravante del terrorismo internazionale
1. Dopo
il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è aggiunto il
seguente:
"Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche
quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale.".
2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale,
dopo la parola: "terrorismo" sono inserite le seguenti: "anche
internazionale".
3. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, dopo
la parola: "terrorismo" sono inserite le seguenti: "anche internazionale".
Art.
3.
Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni
1. Nei
procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-quater del codice penale
e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice
di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203.
2. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "procedura
penale" sono inserite le seguenti: "ovvero ai delitti con finalità
di terrorismo internazionale".
Art.
4.
Attività sotto copertura
1. Fermo
quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali
di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente
autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
commessi con finalità di terrorismo anche internazionale per cui procedono,
anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro,
armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo
per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza
o ne consentono l'impiego.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia
giudiziaria possono utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare o
entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone
il pubblico ministero entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.
3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera
a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo
10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.
4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di
Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia
di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto
al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività
di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.
5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo
l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia
o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza
per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro
delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale
dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione
dell'esito della operazione.
6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione
al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto,
anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione.
Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione.
7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali
si estende la causa di non punibilità di cui all'articolo 5. Per l'esecuzione
delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di
beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo
stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo
ed informativo delle Forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze
investigative.
Art.
5.
Intercettazioni preventive
1. L'articolo
226 delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari,
del nuovo codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
"Art. 226 (Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione).
- 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali
di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore
o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono
al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto
in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia
determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione,
l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche
per via telematica, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti
la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4
e 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Il Ministro dell'interno
può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa
antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale.
2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che giustifichino
l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata
massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale
sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso
il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal
termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle
attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione
dei supporti e dei verbali.
4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere
autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché
l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche
intercorse e l'acquisizione
di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive
non possono essere utilizzati nel procedimento penale.".
2. E' abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive.
3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo
226, come modificato dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso
la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal
procuratore che concede l'autorizzazione.
Art.
6.
Intercettazioni di comunicazioni tra presenti
1. Al comma 3-bis dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale.".
Art.
7.
Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo
1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale.".
Art.
8.
Disposizioni sulle prove
1. Alle
norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146-bis, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 51, comma
3-bis," sono inserite le seguenti: "nonché nell'articolo 407,
comma 2, lettera a), n. 4";
b) all'articolo 147-bis, comma 3, lettera a), dopo le parole: "dall'articolo
51, comma 3-bis", sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo
407, comma 2, lettera a), n. 4";
c) all'articolo 147-bis la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla
seguente: "c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera
a), n. 4, del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo
210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo
51, comma 3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice,
anche se vi è stata separazione dei procedimenti.".
2. E' abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato
dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.
Art.
9.
Notificazioni
1. All'articolo
148, comma 2, del codice di procedura penale le parole: "e negli altri
casi di assoluta urgenza" sono soppresse.
2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "o
della Polizia giudiziaria" sono soppresse.
Art.
10.
Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata al capitolo 1249 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, può essere ripartita, in termini di competenza e di cassa, anche tra gli altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno.
Art.
11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.