Decreto-Legge 22 marzo 2004, n. 72 - "Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2004)
ART.
1.
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche
e assimilate
1. Al comma
2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica,
anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica
o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e
connessioni di qualsiasi genere;».
2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico
per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti,
un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte
di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime
tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché
il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di Euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale
e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione
nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.
2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare
la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di Euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste
al medesimo comma.».
3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie
le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni
di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi
2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.
4. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i fornitori di connettività
e di servizi comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio
possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle
condotte segnalate.
5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 2-bis e
2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di
servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti
o a rimuovere i contenuti segnalati.
6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza
della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo
171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 2-bis e 2-ter,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad
informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
ovvero l'autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14,
15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 50.000 a Euro 250.000. Per le violazioni degli
obblighi di cui ai commi 5 e 6 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo
17, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
ART.
2.
Disposizioni relative alle attività cinematografiche e allo spettacolo
Omissis
ART.
3.
Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus
S.p.a.»
Omissis
ART.
4.
Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport
Omissis
ART.
5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.