Decreto-Legge 2 aprile 2001, n. 91 - "Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace"

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001)

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n. 468, è sostituito dal seguente: "2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il giorno 1o ottobre 2001." 2. Il comma 1 dell'articolo 65 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è sostituito dal seguente: "1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 1o ottobre 2001.".

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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