Legge 19 ottobre 2001, n. 377 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per
contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
20 AGOSTO 2001, n. 336.
All'articolo
1:
al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la parola: "condannate"
sono inserite le seguenti: "anche con sentenza non definitiva nel corso
degli ultimi cinque anni"; le parole: "competizioni agonistiche"
ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti:"manifestazioni sportive"
e la parola: "competizioni" è sostituita dalla seguente: "manifestazioni";
al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: "il questore può
prescrivere" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto dell'attività
lavorativa dell'invitato,"; la parola: "competizioni" è sostituita
dalla seguente: "manifestazioni";
al comma 1, lettera c), capoverso 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione
successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al
procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età,
competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura.";
nel secondo periodo, le parole: "se ritiene la sussistenza dei" sono
sostituite dalle seguenti: "se ritiene che sussistano i"; nell'ultimo
periodo, dopo le parole: "se il pubblico ministero" sono inserite
le seguenti: "con decreto motivato";
al comma 1, lettera c), capoverso 6, primo periodo, le parole: "l'arresto"
sono sostituite dalle seguenti: "la reclusione" e dopo le parole:
"diciotto mesi" sono inserite le seguenti: "o con la multa fino
a lire tre milioni"; nel terzo periodo sono soppresse le parole: ",
prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un
ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le
competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore
a tre anni";
al comma 1, lettera c), il capoverso 7 è soppresso;
al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: "Art. 6-bis (Lancio
di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di
manifestazioni sportive). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici,
in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito
o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in
cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione
o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime,
invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto
per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila
a lire due milioni. ";
al comma 1, lettera f), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose
in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui già
non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per
quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, si applicano
gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale";
al comma 1, lettera f), capoverso 1-ter, le parole: "e alla prescrizione"
sono soppresse, e, in fine, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 1";
al comma 1, lettera f), il capoverso 1-quater è soppresso;
al comma 1, lettera g), nell'articolo 8-ter ivi richiamato, capoverso 1, le
parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti:
"manifestazioni sportive";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano, le parole:
"competizioni agonistiche sono sostituite dalle seguenti:"manifestazioni
sportive ".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite
dalle seguenti: "manifestazioni sportive".
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Norme di interpretazione autentica). - 1. Per manifestazioni
sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si
svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli
enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI).
2. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per incitamento,
inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione
alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte
del comma".
Nel titolo del decreto-legge, la parola: "competizioni" è sostituita
dalla seguente: "manifestazioni".