
Legge 1° marzo 2001, n. 63 - "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001)
Art. 1.
1. Allarticolo 12, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, le parole da: «o in occasione» fino alla fine sono soppresse.
2. Allarticolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale le parole: «quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi».
3. Allarticolo
17, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere c) e d) sono sostituite
dalla seguente:
«c) nei casi previsti dallarticolo 371, comma 2, lettera b)».
4. Allarticolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, le parole da: «ovvero» fino alla fine sono soppresse.
5. Allarticolo
371, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
«b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione
degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto,
il prezzo, il prodotto o limpunità, o che sono stati commessi da
più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova
di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato
o di unaltra circostanza».
Art. 2.
1. Allarticolo
64 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Prima che abbia inizio linterrogatorio, la persona deve essere
avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dallarticolo 66, comma 1, ha facoltà di
non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà
il suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità
di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, lufficio di testimone,
salve le incompatibilità previste dallarticolo 197 e le garanzie
di cui allarticolo 197-bis.
3-bis. Linosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a)
e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata.
In mancanza dellavvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni
eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità
di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non
potrà assumere, in ordine a detti fatti, lufficio di testimone».
Art. 3.
1. Allarticolo
190-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nellarticolo
51, comma 3-bis, quando è richiesto lesame di un testimone o di
una delle persone indicate nellarticolo 210 e queste hanno già
reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio
con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate
ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dellarticolo
238, lesame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi
da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna
delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze».
Art. 4.
1. Allarticolo
195 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre
sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità
di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si
applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo».
Art. 5.
1. Allarticolo
197, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti:
«a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento
connesso a norma dellarticolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro
confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di
condanna o di applicazione della pena ai sensi dellarticolo 444;
b) salvo quanto previsto dallarticolo 64, comma 3, lettera c), le persone
imputate in un procedimento connesso a norma dellarticolo 12, comma 1,
lettera c), o di un reato collegato a norma dellarticolo 371, comma 2,
lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile
di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dellarticolo
444».
Art. 6.
1. Dopo
larticolo 197 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 197-bis. - (Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso
o per reato collegato che assumono lufficio di testimone). 1. Limputato
in un procedimento connesso ai sensi dellarticolo 12 o di un reato collegato
a norma dellarticolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre
sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata
sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della
pena ai sensi dellarticolo 444.
2. Limputato in un procedimento connesso ai sensi dellarticolo 12,
comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dellarticolo 371,
comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel
caso previsto dallarticolo 64, comma 3, lettera c).
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore.
In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato
a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza
di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria
responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto
dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti
che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si
procede o si è proceduto nei suoi confronti.
5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento
a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in
qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti
e delle sentenze suddette.
6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono lufficio di testimone
ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui allarticolo
192, comma 3».
Art. 7.
1. Allarticolo
203 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Linutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse
dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti
a sommarie informazioni».
Art. 8.
1. Allarticolo
210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: «a norma dellarticolo 12,»
sono inserite le seguenti: «comma 1, lettera a),» e dopo la parola
«separatamente» sono inserite le seguenti: «e che non possono
assumere lufficio di testimone»;
b) nel comma 5, le parole: «194, 195, 499 e 503» sono sostituite
dalle seguenti: «194, 195, 498, 499 e 500»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone
imputate in un procedimento connesso ai sensi dellarticolo 12, comma 1,
lettera c), o di un reato collegato a norma dellarticolo 371, comma 2,
lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità
dellimputato. Tuttavia a tali persone è dato lavvertimento
previsto dallarticolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono
della facoltà di non rispondere, assumono lufficio di testimone.
Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate
dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497».
2. Allarticolo 363, comma 1, del codice di procedura penale le parole «3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «3, 4 e 6».
Art. 9.
1. Allarticolo
238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono
essere utilizzati contro limputato soltanto se il suo difensore ha partecipato
allassunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza
civile.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. È comunque ammessa lacquisizione della documentazione
di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dellatto è divenuta
impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, lacquisizione è
ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali
di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti
dellimputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono
essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503».
Art. 10.
1. Allarticolo
267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica larticolo
203».
Art. 11.
1. Allarticolo
273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano
le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma
1».
Art. 12.
1. Allarticolo
294 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, linterrogatorio è
condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65.
Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è
dato tempestivo avviso del compimento dellatto».
Art. 13.
1. Allarticolo 351 del codice di procedura penale, al comma 1, lultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dellarticolo 362».
2. Allarticolo 362 del codice di procedura penale, al comma 1, lultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203».
Art. 14.
1. Allarticolo 456, comma 3, del codice di procedura penale, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».
2. Allarticolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «entro sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni».
Art. 15.
1. Allarticolo
499 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Durante lesame, il presidente, anche di ufficio, interviene
per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte,
la lealtà dellesame e la correttezza delle contestazioni, ordinando,
se occorre, lesibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni
sono state utilizzate per le contestazioni».
Art. 16.
1. Larticolo
500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 500. - (Contestazioni nellesame testimoniale). 1. Fermi
i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in
parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente
rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà
può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare
il testimone abbia già deposto.
2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini
della credibilità del teste.
3. Se il teste rifiuta di sottoporsi allesame o al controesame di una
delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il
suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni
penali eventualmente applicabili al dichiarante.
4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi
concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza,
minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè
non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo
del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al
fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
5. Sullacquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo,
svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte,
che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è
stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra
utilità.
6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dellarticolo
422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della
prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione,
se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo.
Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 2, 4 e 5.
7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni
contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone
sono acquisite al fascicolo del dibattimento».
Art. 17.
1. Allarticolo 503, comma 4, del codice di procedura penale, le parole: «dellarticolo 500, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dellarticolo 500, comma 2».
Art. 18.
1. Allarticolo
513 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che
ricorrano i presupposti di cui allarticolo 500, comma 4»
b) nel comma 2, dopo la parola: «210» sono inserite le seguenti
parole: «, comma 1».
Art. 19.
1. Allarticolo
526 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La colpevolezza dellimputato non può essere provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto allesame da parte dellimputato o del suo
difensore».
Art. 20.
1. Dopo
larticolo 377 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 377-bis. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci allautorità giudiziaria). Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa
di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità
giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa
ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da
due a sei anni».
Art. 21.
1. Allarticolo 384, secondo comma, del codice penale, la parola «ovvero» è sostituita dalle seguenti: «ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o».
Art. 22.
1. Allarticolo
32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate
con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma
1 è sostituito dal seguente:
«1. Nelludienza preliminare, prima dellinizio della discussione,
il giudice chiede allimputato se consente alla definizione del processo
in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato
in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della
discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dallarticolo
425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale
o per irrilevanza del fatto».
Art. 23.
1. Allarticolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica larticolo 203 del codice di procedura penale».
Art. 24.
1. Allarticolo 7-bis dellordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, al comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni di giudice delludienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento»
Art. 25.
1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui allarticolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26.
1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.
2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare lesame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.
3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o delludienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.
4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto allesame dellimputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dellarticolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dellarticolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dallarticolo 19 della presente legge.
5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.