Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato"
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000)
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina
dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2000, n. 82.
All'articolo 2, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo
le parole: "in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi"
sono inserite le seguenti: "o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo
415-bis, comma 4".
Dopo l'articolo 2, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis. - 1. Al comma 2 dell'articolo 33-bis del codice di procedura
penale, dopo le parole: "i delitti puniti con la pena della reclusione
superiore nel massimo a dieci anni", sono inserite le seguenti: ",
anche nell'ipotesi del tentativo".
Art. 2-ter. - 1. Al comma
1 dell'articolo 33-ter del codice di procedura penale, le parole: "commi
1, 3 e 4" sono soppresse.
Art. 2-quater. - 1. All'articolo 34 del codice di procedura penale dopo il comma
2-ter è aggiunto il seguente:
"2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al
giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque
adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto".
Art. 2-quinquies. - 1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero" sono aggiunte le seguenti: "e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia".
Art. 2-sexies. - 1. Al comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: "l'applicazione di una misura di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "diversa dalla confisca".
Art. 2-septies. - 1. Il comma
4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace nonché all'imputato
e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di
cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata
per il giudizio".
Art. 2-octies. - 1. Dopo l'articolo 441 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 441-bis (Provvedimenti
del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato). - 1.
Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico
ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato
puo' chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
2. La volonta' dell'imputato e' espressa nelle forme previste dall'articolo
438, comma 3.
3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine
non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai
commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per
il tempo corrispondente.
4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie,
il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato
e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti
ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia
degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato
non puo' essere riproposta.
5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato
puo' chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai
sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma
5, ed il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria".
Art. 2-nonies. - 1. All'articolo
452, comma 2, del codice di procedura penale, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo
441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto
il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo".
2. All'articolo 458, comma 2, del codice di procedura penale, l'ultimo periodo
e' sostituito dal seguente: "Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel
caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza
con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio
immediato".
3. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, al secondo periodo,
le parole da: "al giudizio" fino alla fine del periodo, sono sostituite
dalle seguenti: "nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo
441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto
il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione".
4. All'articolo 556, comma 2, del codice di procedura penale, e' aggiunto il
seguente periodo: "Si osserva altresi', in quanto applicabile, la disposizione
dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice,
revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa
l'udienza per il giudizio".
Art. 2-decies. - 1. Al comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale, le parole: "e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati" sono soppresse.
Art. 2-undecies. - 1. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, le parole: "ovvero non risulti tra quelli per i quali e' prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta" sono soppresse.
Art. 2-duodecies. - 1. Al comma 1 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, le parole: ", anche congiunta a pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva".
Art. 2-terdecies. - 1. Al
comma 1 dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la lettera b)
e' sostituita dalla seguente:
"b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo
550 del codice di procedura penale".
Art. 2-quattuordecies. - 1. Il settimo comma dell'articolo 162-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e' abrogato".
Dopo l'articolo 3, e' inserito
il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Al terzo comma dell'articolo 43-bis dell'ordinamento
giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari
e di giudice dell'udienza preliminare, nonche' la trattazione di procedimenti
diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale".
Dopo l'articolo 4, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis. - 1. La disposizione dell'articolo 328, comma 1-bis, del codice
di procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando si tratta
di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale, anche le funzioni di giudice per l'udienza preliminare
sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel
cui ambito ha sede il giudice competente.
Art. 4-ter. - 1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di
cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate
o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi
nei quali, ancorche' sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta
di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999,
n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio
abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' chiedere che
il processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura
penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel
fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice.
3. La richiesta di cui al comma 2 e' ammessa se e' presentata:
a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;
b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione
ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione
della istruzione stessa;
c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a)
e b).
4. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore
speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo
583, comma 3, del codice di procedura penale.
5. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione
del fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale.
6. Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti
nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice di procedura
penale, nonche' l'articolo 443 del medesimo codice se la sentenza e' pronunciata
nel giudizio di primo grado".