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Penale.it - Decreto-Legge 8 febbraio 2007, n. 8 - Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche

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Decreto-Legge 8 febbraio 2007, n. 8 - Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
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In vigore dall'8 febbraio 2007 il decreto di contrasto alla violenza connessa allo sport

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007)

 
                             IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;
                                            E m a n a
il seguente decreto-legge:
 
Art. 1.
Misure per la sicurezza degli impianti sportivi
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformita' alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potra' essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in
data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorche' l'impianto sportivo risultera' almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003.
2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in
vendita o cedere, a qualsiasi titolo, diretta-mente od indirettamente, alla societa' sportiva cui appartiene la squadra
ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. E', altresi', fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.».
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.
 
Art. 2.
Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401
1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ed all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e
all'articolo 6-ter»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»;
b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni»;
c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro»;
d) il primo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente:
«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioniil giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e puo' disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.».
2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, e' aggiunto in fine, il seguente:
«1-bis. Nei confronti delle societa' sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime societa' risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».
 
Art. 3.
Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401

1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli
interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone.».
2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al tran-sito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, e' trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.».
 
Art. 4.
Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis,
comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1,
all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di
divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del
medesimo articolo 6. L'arresto e', inoltre, consentito nel caso di
violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»;
b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi»
sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono
sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;
c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le
seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi
dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7
dell'articolo 6,».
2. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e'
abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n.
401, dopo le parole: «nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono
inserite le seguenti: «nell'articolo 6-ter».
 
Art. 5.
Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti

1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi
di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere
applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore a due anni.».
 
Art. 6.
Misure di prevenzione

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis e'
inserito il seguente:
«Art. 7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione
di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n.
575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone
indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte
attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere
altresi' applicata la misura di prevenzione patrimoniale della
confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai
beni, nella disponibilita' dei medesimi soggetti, che possono
agevolare, in qualsiasi modo, le attivita' di chi prende parte attiva
a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni
sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia
dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e'
convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo
periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.».

Art. 7.
Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale

1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole:
«della reclusione da tre a quindici anni» sono sostituite dalle
seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni».
2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, e'
aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo
comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa
mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti
atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da
creare pericolo alle persone.».

Art. 8.
Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

1. E' vietato alle societa' sportive corrispondere in qualsiasi
forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti
di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui
alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano
stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per
reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive,
sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi
inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e
abbonamenti o titoli di viaggio. E' parimenti vietato alle societa'
sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di
qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono
definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura,
della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i
nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
3. Alle societa' sportive che non osservano i divieti di cui al
comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa'
ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 50.000 a 200.000 euro.
4. In deroga al divieto di cui al comma 1 e' consentito alle
societa' sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi
dell'articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalita'
statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi
della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica
convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e
convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse
comune per la realizzazione delle predette finalita' statutarie.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
 
Art. 9.
Nuove prescrizioni per le societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio

1. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni
riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione,
distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al
decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere,
vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati
destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge
13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati,
comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono
definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura,
della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei
nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
3. Alle societa' che non osservano il divieto di cui al comma 1 e'
irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede
legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente
articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni.
 
Art. 10.
Adeguamento degli impianti

1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono
provvedere le societa' utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale
caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle
prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli
abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo
provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa
istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una
conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La
conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In
difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo
abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».
 
Art. 11.
Programma straordinario per l'impiantistica sportiva

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive,
d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca
un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni
dalla data di convocazione, un programma straordinario per
l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in
particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di
renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza,
fruibilita', apertura, redditivita' della gestione economica
finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive, il Ministro delle infrastrutture,
il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze,
il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle
organizzazioni sportive.
 
Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2007
 
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