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Un excursus su colpa medica e consenso informato
N. ----/06 R.G.N.R.
N. ------/06 R.G.G.I.P.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DEL G.I.P. – UFFICIO 4°
ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO DI OPPOSIZIONE ALL’ARCHIVIAZIONE
(art. 410 c.p.p.)
Il G.I.P. dott. Luigi Giordano,
letta la richiesta di archiviazione del procedimento depositata dal Pubblico Ministero;
letta l’opposizione alla richiesta di archiviazione depositata dal difensore in data 14-10-2006 nell’interesse dei prossimi congiunti di ------;
sentite le parti all’udienza camerale del 29 novembre 2006;
OSSERVA
1. Il presente procedimento penale riguarda il decesso di ------------, nata a ------------------ e deceduta in data ------------ presso l’Ospedale ----------- ove era ricoverata da alcuni giorni. Il 3 gennaio 2006, i suoi familiari hanno presentato alla Procura della Repubblica un esposto – denuncia riferendo che --------- si era ricoverata presso il predetto nosocomio in data 29-11-2005 per sottoporsi ad un autotrapianto di cellule staminali. Questo intervento era stato indicato dai medici del Reparto di Ematologia dell’ospedale, dove era già stata assistita in precedenza, per debellare un residuo del linfoma di Hodgkin, forma tumorale da cui era affetta la ragazza.
Il giorno 9 dicembre 2006 ha subito l’autotrapianto. Il data 13 dicembre 2006 le è stato somministrato un certo farmaco che, sempre secondo la denuncia dei familiari, sarebbe da ritenersi ancora sperimentale. In data 15 dicembre 2006 -------- -------- è stata “rimproverata” da un certo sanitario perché avrebbe contratto una epatite del tipo “B” prima del ricovero. In questa giornata la condizione clinica della paziente è precipitata. Il 18 dicembre 2006 è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva, dove è morta in data 20 dicembre 2006.
A seguito della denuncia il Pubblico Ministero ha compiuto alcuni atti d’indagine. In data 20 gennaio 2006 è stato disposto il sequestro della cartella clinica relativa all’ultimo ricovero. Il 9 marzo 2006 è stata conferita una consulenza tecnica. Nel corso del mese di giugno 2006 sono state ascoltate alcune persone informate sui fatti. Dopo la proroga del termine delle indagini e l’acquisizione di ulteriori chiarimenti dal consulente tecnico, il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione del procedimento rilevando che il decesso di -------- -------- è stato causato da una epatite fulminante insorta in una persona già affetta da linfoma e che, sulla base delle valutazioni del consulente tecnico nominato, non si ravviserebbero profili di responsabilità penale dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente.
2. Avverso la richiesta di archiviazione hanno proposto opposizione i familiari di -------- --------. All’opposizione è stata allegata una ampia relazione tecnica elaborata da un consulente di parte alle scopo di fornire ulteriori elementi di valutazione del fatto.
In particolare, gli opponenti hanno rilevato:
(A) alcune lacune, carenze e contraddittorietà nella consulenza elaborata dall’ausiliario del Pubblico Ministero, perché:
- pur censurando, sotto taluni aspetti, l’operato dei medici, il consulente non ha ravvisato alcun nesso causale di tali condotte con il decesso della paziente;
- non è stato approfondito il tema relativo alle condizioni della paziente al momento del ricovero per il trapianto;
- non sono stati indicati i possibili effetti collaterali dell’assunzione del farmaco Peg-Filgastrim;
- è stata indicata l’opportunità di allocare la paziente in camera singola, senza trarre alcuna conclusione in relazione alla violazione di questa prescrizione;
- non è stato approfondito il profilo relativo al protocollo utilizzato per il prelievo delle cellule staminali;
- non è stato valutato se l’infezione da epatite “B” sia stata contratta in occasione del precedente ricovero della paziente durante il quale sono state prelevate le cellule staminali;
(B) alcuni profili di responsabilità colposa in capo ai sanitari che hanno curato -------- --------, perché:
- sarebbe stata errata la scelta terapeutica pri-------- somministrata alla paziente e non le sarebbe stata prospettata una opzione alternativa all’autotrapianto;
- non è stato raccolto il cd. consenso informato della paziente, circostanza aggravata dalla mancanza di una accurata ed esaustiva informazione in ordine alle ragioni della scelta terapeutica (in relazione ad un paziente che svolgeva la professione di medico – chirurgo);
- le condizioni cliniche della paziente erano inidonee per la sottoposizione al trattamento ed imponevano il rinvio dell’intervento;
- non sono state osservate le regole precauzionali nella fase pre e post operatoria, fatto che, unitamente al mancato isolamento del paziente, avrebbe avuto un’influenza sull’infezione da HBV;
- la diagnosi di patologia epatica sarebbe stata tardiva ed ancor più tardivo il trasferimento nel reparto U.T.I.F.
Sulla base di queste considerazioni gli opponenti hanno indicato una serie di atti investigativi suppletivi necessari, secondo la loro prospettazione, per un esaustivo accertamento dei fatti.
3.1. Prima di procedere alla valutazione del caso in esame e per assicurare il massimo rispetto alle parti interessate a questa triste vicenda, il giudicante ritiene opportuno, indicare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità penale del medico così da fissare gli ambiti normativi entro i quali ci si muove.
Il tema dell’accertamento della responsabilità penale del medico per i reati commessi nell’esercizio della sua attività professionale, infatti, è assai delicato. La funzione di tutela di tutela dei beni giuridici che spetta alla norma penale impone di individuare un livello minimo di cautele il cui rispetto si pretende dall’esercente la professione sanitaria. Nel contempo, l’osservanza delle regole precauzionali non deve comunque inibire o comprimere il concreto e regolare svolgimento di una funzione oggettivamente complessa, ma socialmente utile.
L’attenzione della giurisprudenza, in particolare, si è soffermata sul problema dell’accertamento del nesso di causalità tra la condotta doverosa omessa dal medico e l’evento lesivo o dannoso che si è verificato. Sul punto è intervenuta Cass. S.U. 10-07-2002 n. 27, imp. Franzese: questa sentenza ha proposto di fondare il giudizio sulla sussistenza del nesso di causalità sulla valutazione di credibilità logica che, in concreto, il comportamento dovuto avrebbe impedito l’evento.
La decisione, nella ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del medico e l’evento lesivo, ha prospettato un percorso che necessariamente deve partire dall’individuazione delle leggi scientifiche di copertura. L’indagine, poi, deve verificare se tali leggi siano adattabili al caso concreto, prendendo in esame tutte le caratteristiche specifiche del paziente che potrebbero minarne il valore di credibilità.
La pronuncia ha inteso assegnare al giudice un compito più penetrante nella ricostruzione del rapporto di causalità, superando l’orientamento giurisprudenziale che riteneva sufficiente l’accertamento della mera probabilità statistica, sia pure vicina alla certezza e dunque al 100%, che la condotta omissiva del medico sia stata causa dell’evento verificatosi.
L’arresto giurisprudenziale citato è tanto significativo che è opportuno riportarne integralmente uno dei passaggi logici determinanti: “le Sezioni Unite, nel condividere le argomentate riflessioni del P.G. requirente, ritengono, con particolare riguardo ai decorsi causali ipotetici, complessi o alternativi, che rimane compito ineludibile del diritto e della conoscenza giudiziale stabilire se la postulata connessione nomologica, che forma la base per il libero convincimento del giudice, ma non esaurisce di per se stessa la verifica esplicativa del fenomeno, sia effettivamente pertinente e debba considerarsi razionalmente credibile, sì da attingere quel risultato di "certezza processuale” che, all'esito del ragionamento probatorio, sia in grado di giustificare la logica conclusione che, tenendosi l'azione doverosa omessa, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe inevitabilmente verificato, ma (nel quando) in epoca significativamente posteriore o (per come) con minore intensità lesiva”.
La giurisprudenza successiva, almeno nelle intenzioni esplicitate, ha affermato di volersi uniformare ai principi in tema di causalità espressi dalla sentenza appena riportata, sia pure valorizzando il profilo relativo alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto in relazione alla specifica possibilità di adattare le leggi scientifiche alle condizioni di salute e all’età del paziente. In questi termini si è espressa di recente Cass., sez. IV, 9-2-2006 n. 12894 che ha descritto il percorso argomentativo che il giudice deve compiere nell’accertamento del nesso di derivazione causale dell’evento.
Secondo questa decisione, “il Giudice, in buona sostanza, potrà (anzi, dovrà) partire dalle leggi scientifiche di copertura e in primo luogo da quelle statistiche, che, quando esistano, costituiscono il punto di partenza dell'indagine giudiziaria. Però, dovrà poi verificare se tali leggi siano adattabili al caso esaminato, prendendo in esame tutte le caratteristiche specifiche che potrebbero minarne - in un senso o nell'altro - il valore di credibilità, e dovrà verificare, altresì, se queste leggi siano compatibili con l'età, il sesso, le condizioni generali del paziente, con la presenza o l'assenza di altri fenomeni morbosi interagenti, con la sensibilità individuale ad un determinato trattamento farmacologico e con tutte le altre condizioni, presenti nella persona nei cui confronti è stato omesso il trattamento richiesto, che appaiono idonee ad influenzare il giudizio di probabilità logica … È ovvio poi che, in questo giudizio complessivo, il Giudice dovrà verificare l'eventuale emergenza di "fattori alternativi" che possano porsi come causa dell'evento lesivo, tali da non consentire di poter pervenire ad un giudizio di elevata credibilità razionale ("al di là di ogni ragionevole dubbio") sulla riconducibilità di tale evento alla condotta omissiva del sanitario … in questo giudizio complessivo, il Giudice dovrà porsi anche il problema dell'"interruzione del nesso causale", per l'eventuale, possibile intervento nella fattispecie di una "causa eccezionale sopravvenuta" - rispetto alla condotta sub iudice del medico - idonea ad assurgere a sola causa dell'evento letale (articolo 41 c.p., comma 2). Nel rispetto di tale approccio metodologico, il giudizio finale, laddove di responsabilità a carico del sanitario, non potrà che essere un giudizio supportato da un "alto o elevato grado di credibilità razionale" ovvero da quella "probabilità logica" pretesa dalle Sezioni unite Franzese; mentre l'insufficienza, la contraddittorietà e/o l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale e, quindi, il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico, rispetto ad altri fattori interagenti o eccezionalmente sopravvenuti nella produzione dell'evento lesivo, non potrà che importare una conclusione liberatoria”.
Una volta verificata la sussistenza del rapporto causale tra condotta doverosa omessa ed evento lesivo è necessario appurare se la condotta del medico sia stata colposa.
Un orientamento giurisprudenziale distingue tra colpa medica dovuta a negligenza ed imprudenza, che va accertata secondo i criteri generali, e colpa dovuta ad imperizia, punibile solo se è qualificabile come colpa grave. Questa interpretazione, che si fonda sul disposto dell’art. 2236 c.c. è intende evitare che l’esercente la professione sanitaria, nel suo agire concreto, sia ispirato più dall’intenzione di scongiurare il rischio eventuale responsabilità penale, che di curare il paziente.
Un diverso indirizzo giurisprudenziale, pur non disconoscendo la necessità di salvaguardare l’obiettivo appena descritto, ritiene che anche l’imperizia del medico debba essere valutata secondo criteri rigorosi. Al limite, la limitazione della responsabilità alle ipotesi di colpa grave ricorre con riferimento alle attività mediche implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, per ciò stesso trascendenti la preparazione media del sanitario, ovvero non ancora sufficientemente studiati dalla scienza. La relativa prova incombe sul medico. In questi termini si è espressa Cass., sez. 4, 25-9-2002, n. 39637, che ha analizzato il problema dell’errore di diagnosi.
In ordine alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento ai fini della sussistenza della colpa medica, comunque, la giurisprudenza più recente richiede l’accertamento che la previsione della regola di cautela inosservata sia predeterminata ad evitare proprio quell’evento che si è specificamente verificato. In questi termini si è espressa Cass., Sez. IV, 18-03-2004 n. 24051 che distingue il tema dell’accertamento del rapporto di causalità da quello relativo alla colpa del medico.
Secondo Cass. Sez. IV, 09/07/2003 n. 37473, infine, la colpa del medico ferma restando la necessità di riconoscere un certo margine di discrezionalità nell’esercizio della professione sanitaria, può consistere anche nella mancata scelta del trattamento medico chirurgico più adeguato al caso concreto.
3.2. La difesa, nell’opposizione, ha sollevato specificamente il tema relativo alla mancanza del cd. consenso informato del paziente al trattamento terapeutico.
Il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto delle proprie integrità corporee, le quali sono tutte profili della libertà personale proclamata inviolabile dall'art. 13 cost. Ne discende che non è attribuibile al medico un generale “diritto di curare”, a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell'ammalato che si troverebbe in una posizione di “soggezione” su cui il medico potrebbe “ad libitum” intervenire, con il solo limite della propria coscienza; appare, invero, aderente ai principi dell'ordinamento riconoscere al medico la facoltà o la potestà di curare, situazioni soggettive queste derivanti dall'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, le quali, tuttavia, per potersi estrinsecare abbisognano di regole, del consenso della persona che al trattamento sanitario deve sottoporsi. Uniche eccezioni a tale criterio generale sono configurabili solo nel caso di trattamenti obbligatori ex lege, ovvero nel caso in cui il paziente non sia in condizione di prestare il proprio consenso o si rifiuti di prestarlo e d'altra parte, l'intervento medico risulti urgente ed indifferibile al fine di salvarlo dalla morte o da un grave pregiudizio alla salute. Per il resto, la mancanza del consenso (opportunamente "informato") del malato o la sua invalidità per altre ragioni determina l'arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e, la sua rilevanza penale, in quanto posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo.
Quanto a requisiti minimi di efficacia il consenso informato deve sempre essere consapevole, ma in relazione alle concrete esigenze terapeutiche potrà ammettersi un consenso tacito, sempre che riveli in modo inequivocabile la volontà del paziente e sempre che vi sia stata corretta ed esaustiva informazione, rapportata al bisogno di conoscenza e correlata alle caratteristiche della patologia, alla gravità dei rischi ed al livello culturale del paziente.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale, le ipotesi delittuose configurabili possono essere di carattere doloso: art. 610 - 613 - 605 c.p. nell'evenienza del trattamento terapeutico non chirurgico; ovvero, art. 582 c.p. nell'evenienza di trattamento chirurgico: di fatto, il delitto di lesioni personali ricorre nel suo profilo oggettivo, poiché qualsiasi intervento chirurgico, anche se eseguito a scopo di cura e con esito "fausto", implica necessariamente il compimento di atti che nella loro materialità estrinsecano l'elemento oggettivo di detto reato, ledendo l'integrità corporea del soggetto (Cass. pen., sez. IV, 11/07/2001, n. 1572, Firenzani).
La mancanza del consenso del paziente o la sua invalidità, secondo l’indirizzo giurisprudenziale che appare prevalente, dunque, rende illecito il comportamento tenuto dal medico il quale risponde sia penalmente che civilmente di tutti i danni patiti dal malato. In condizioni non necessitate dall’urgenza, infatti, ciascuno ha il diritto ad auto-determinarsi accedendo alle scelte che ritiene più confacenti ai suoi bisogni, potendo giungere, persino, alla scelta di non sottoporsi a cure, ed in questo caso il sanitario non può agire senza ottenere preventivamente un valido consenso informato e deve rispondere di un delitto doloso quando intervenga arbitrariamente. Di conseguenza risponde - quanto meno - del reato di violenza privata il sanitario che operi senza che il paziente abbia rilasciato un consenso informato, salva l'ulteriore responsabilità anche a norma dell'art. 586 c.p. ove l’intervento abbia esito infausto o comunque dannoso per il paziente (cfr. Cass. pen., sez. IV, 11/07/2001, n. 1572, Firenzani; per l’opinione della giurisprudenza di merito, Trib. Brescia, sez. III, 27/11/2003, in Mass. Trib. Brescia, 2004, 199).
Il consenso informato, personale del paziente o di un proprio familiare, in vista di un intervento chirurgico o di altra terapia specialistica o accertamento diagnostico invasivi, non concerne soltanto i rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situazione soggettiva e allo stato dell'arte della disciplina, ma riguarda anche la concreta, magari momentaneamente carente situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature, e al loro regolare funzionamento, in modo che il paziente possa non soltanto decidere se sottoporsi o meno all'intervento, ma anche se farlo in quella struttura ovvero chiedere di trasferirsi in un'altra. Pertanto, se è vero che la richiesta di uno specifico intervento chirurgico, avanzata dal paziente, può farne presumere il consenso a tutte le operazioni preparatorie e successive che vi sono connesse, e in particolare al trattamento anestesiologico, allorché più siano le tecniche di esecuzione di quest'ultimo, e le stesse comportino rischi diversi, è dovere del sanitario, cui pur spettano le scelte operative, informarlo dei rischi e dei vantaggi specifici e operare la scelta in relazione all'assunzione che il paziente ne intenda compiere (Cass. civ., sez. III, 30/07/2004, n. 14638).
Il c.d. consenso informato ha ad oggetto la portata dell'intervento, le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi, da intendersi questi ultimi quali rischi prevedibili, ma non già esteso agli esiti anomali, ricollegabili ad una situazione soggettiva del paziente non prevedibile con i mezzi diagnostici a disposizione e con riferimento ai dati anamnestici del paziente stesso (cfr. App. Milano 2/10/2002, in Gius, 2003, 8, 876).
Il limite alla validità del consenso prestato dal paziente è ravvisato nell’errore incolpevole dello stesso (Cass. pen., sez. VI, 15/04/2004, n. 606, Tumminello).
3.3. Va aggiunto, sempre sul tema del consenso informato che la giurisprudenza tendeva a negare che, in caso di mancanza di un nesso causale tra l’intervento medico chirurgico ed il danno subito dal paziente, vi fosse spazio per accertare se occorresse o meno il consenso informato (Cass. civ., sez. III, 30/07/2004, n. 14638; App. Milano, 02/10/2002, Gius, 2003, 8, 876, secondo cui “la mancanza del consenso informato è di per sé fonte di responsabilità in caso che dall'intervento derivino danni effettivi”). Di diverso avviso un altro indirizzo secondo cui “la correttezza o meno del trattamento … non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’ illecito per violazione del consenso informato, in quanto è dal tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dall’ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, con la conseguenza che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso ad appare eseguito in violazione tanto dell’articolo 32 comma secondo della Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell’articolo 13 della Costituzione, (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall’articolo 33 della legge 833/78 (che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità; ex articolo 54 cp), dando la lesione della situazione giuridica del paziente inerente alla salute ed all’integrità fisica per il caso che esso, a causa dell’esecuzione del trattamento, si presentino peggiorate. Per converso, sul piano del danno conseguenza, venendo in considerazione il mero peggioramento della salute e dell’integrità fisica del paziente, rimane del tutto indifferente che la sua verificazione sia dovuta ad un’esecuzione del trattamento corretta o scorretta” (Cassazione civile sez. III 14 marzo 2006 n. 5444).
4.1. La richiesta di archiviazione non può essere condivisa.
Il Pubblico Ministero, dinanzi alla notizia di reato, ha optato per la nomina di due consulenti tecnici ex art. 359 c.p.p. Sulla base dell’elaborato del consulente, in applicazione del principio di economia processuale, l’organo della pubblica accusa ha ritenuto superfluo identificare i soggetti a cui il fatto poteva essere ascritto, reputando acclarata l’insussistenza del reato (cfr. Cass. 3-6-1997 e Cass. 20-6-1997, ignoti). Il Pubblico Ministero, in particolare, ha condiviso pienamente le conclusioni esposte nell’elaborato peritale.
Ritiene questo Giudice che, all’esito del contraddittorio e sulla scorta dei puntuali spunti contenuti nella consulenza tecnica depositata dalla persona offesa, siano necessarie ulteriori indagini ed occorrano ulteriori approfondimenti tecnici, da effettuarsi, allo stato e sugli atti, con le medesime forme di consulenza tecnica, anche in forma collegiale, al limite ove si ravvisi la necessità rivolgendosi a professionisti diversi da quelli che hanno depositato il primo elaborato peritale.
Occorrerà altresì identificare il personale medico che ha curato -------- -------- ed iscriverlo nel registro degli indagati. Il procedimento penale, infatti, allo stato è a carico di persone da identificare sebbene sia possibile procedere all’identificazione dei sanitari che hanno curato la persona deceduta.
In questa occasione deve essere identificato tale dott. R. che ha visitato in data 18 dicembre 2005 -------- --------: secondo i familiari della ragazza sarebbe una persona estranea alla struttura pubblica. La legittimazione ad agire di persone estranee alla struttura in un Reparto di un ospedale in cui si praticano operazioni complesse come quella in esame, che postulano l’applicazione di rigidi protocolli a salvaguardia della salute dei pazienti, necessita degli opportuni approfondimenti.
4.2. Più in particolare, quanto al tema del consenso informato, ribadito che sia nella consulenza redatta dagli ausiliari del Pubblico Ministero che in quella sollecitata dalle persone offese è stato evidenziato che manca agli atti il modulo relativo al consenso informato della paziente, occorre ascoltare i prossimi congiunti di -------- -------- per verificare quali fossero le informazioni conosciute dalla paziente da correlare alle caratteristiche della patologia ed alla gravità dei rischi.
Si deve procedere ad assumere sommarie informazioni testimoniali dal personale medico e paramedico del reparto di ematologia dell’A.O. -------- al fine di individuare le regole ed i protocolli clinici applicati in occasione del trapianto di cellule staminali in relazione al profilo del consenso informato.
4.3. In ordine al tema dell’insorgenza dell’epatite di tipo B, causa prossima della morte di -------- --------:
- occorre ascoltare i prossimi congiunti di -------- -------- per acquisire tutte le informazioni possibili sulle condizioni di igiene e sulle precauzioni osservate da medici che hanno curato la ragazza in fase pre e post operatoria;
- si deve procedere ad assumere sommarie informazioni testimoniali dal personale medico e paramedico del reparto di ematologia dell’A.O. ---------- al fine di individuare le regole precauzionali ed i protocolli clinici applicati in occasione del trapianto di cellule staminali (queste informazioni possono essere confrontate con le indicazioni che in via di esempio ha fornito il consulente di parte);
- si deve nominare un consulente specializzato in immunologia e infettivologia per analizzare il tema relativo all’insorgenza dell’epatite di tipo B (in particolare se sia una malattia riconducibile a negligenza o imperizia degli operatori sanitari, una malattia contratta durante il ricovero ospedaliero per l’inidoneità dei locali e dei protocolli di assistenza alla paziente ovvero derivata dalla condizione di salute della paziente stessa), integrando quanto riferito su questo profilo nella consulenza tecnica dei dott. De Simone e Petti.
4.4. In relazione al tema della scelta della terapia e delle modalità in cui è stata praticata deve essere richiesta una integrazione della consulenza oncologica – ematologia per approfondire i seguenti quesiti indicati dalla difesa:
1) se dall’esame della documentazione sanitaria sia possibile approfondire ulteriormente il profilo relativo alle modalità di prelievo delle cellule staminali periferiche;
2) se il protocollo medico adottato per l’autotrapianto sia stato, nel caso specifico e secondo quanto emerge dagli atti, idoneo e corretto in relazione alla terapia posta in essere;
3) se dunque sia idonea la struttura del reparto di Ematologia del -------- e più specificamente il protocollo medico adoperato per svolgere detti autotrapianti con particolare riguardo alla problematica della sterilità degli ambienti.
Tanto premesso,
letti gli artt. 409 - 410 c.p.p.
P.Q.M.
Accoglie l’opposizione alla richiesta di archiviazione e, per l’effetto, dispone la restituzione degli atti al P.M. per l’esecuzione delle predette ulteriori indagini entro il termine di mesi sei.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Napoli, 29 novembre 2006
Il GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott. Luigi Giordano
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