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Penale.it - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza ud. 12 gennaio 2012 (dep. 2 febbraio 2012) n. 4443

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Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza ud. 12 gennaio 2012 (dep. 2 febbraio 2012) n. 4443
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Favoreggiamento della prostituzione. Non costituisce l'elemento oggettivo del reato la semplice pubblicazione di annunci di prostitute

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.N., nato a (OMISSIS);

Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Trieste il 10/2/2011;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Santi Gazzara;

Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale di Gorizia, con sentenza del 13/5/2010, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava M.N. colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 2, n. 8, e art. 4, comma 1, n. 7, perchè, in concorso di volontà e/o azione con il gestore di "(OMISSIS)", il quale tollerava la pubblicazione sull'omonimo sito di annunci prodromici alla prostituzione, agevolava e/o favoriva l'esercizio della prostituzione, e lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 3.800,00 di multa, sostituendo la pena detentiva inflitta con quella di anni due di semidetenzione, con applicazione delle pene accessorie.

La Corte di Appello di Trieste, chiamata a pronunciarsi sugli appelli interposti dal Procuratore Generale sede e dalla difesa dell'imputato, concesse al M. le attenuanti generiche, escluso l'aumento per la recidiva, ha rideterminato la pena in anni 1 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, ha ridotto la durata delle pene accessorie ad anni 2, con concessione della sospensione condizionale della pena, con conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, con i seguenti motivi:

- erronea applicazione della L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 2, n. 8, in quanto la condotta posta in essere dal prevenuto non può ritenersi concretizzante il reato contestato;

- illegittimità costituzionale della L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 2, n. 8, in relazione agli artt. 3 e 21 Cost..

Motivi della decisione

Il ricorso, quanto al primo motivo, è fondato.

Osservasi che le ragioni poste a sostegno della censura mossa si rivelano meritevoli di accoglimento: l'imputato si limitava a telefonare alle escort inserzioniste e a vendere loro le "top listi" o c.d. "risalite", dopo essersi fatto inviare dalle interessate per email il materiale (fotografie delle inserzioniste).

Orbene, questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. 18/3/2009, n. 26343) che nel caso in cui il soggetto imputato si sia limitato a pubblicare gli annunci pubblicitari delle prostitute nel suo sito web, potrebbe tale attività essere considerata simile a quella svolta da molti quotidiani che pubblicano annunci pubblicitari del genere, solitamente considerata come un normale servizio svolto a favore della persona che esercita il meretricio e non della prostituzione, con la conseguenza della mancata concretizzazione del reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 2, n. 8.

Di contro, può ritenersi cristallizzato il reato de quo nel caso in cui alla attività di mera pubblicazione si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna, che si offre per gli incontri sessuali, evidentemente per rendere più allettante l'offerta e per facilitare l'approccio con un maggior numero di clienti, cooperazione esplicantesi nell'organizzare servizi fotografici nuovi, sottoponendo le donne a pose erotiche, ponendo in essere una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente.

Il M., come anche rilevato dalla stessa Corte distrettuale, non ha compiuto alcuna di queste attività, essendosi limitato a ricevere l'annuncio, corredato dalle foto, già in possesso delle escort, ed ha svolto un semplice servizio a favore di queste e non della prostituzione.

L'accoglimento del primo motivo è assorbente della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ulteriore censura.

Questo Collegio, quindi, ritiene di potere affermare che nel caso in esame il fatto non sussiste, con la conseguenza che la pronuncia impugnata va annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

 
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