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In vigore dal 3 luglio 2013 il nuovo decreto "svuota-carceri"
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 20133)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il
conseguente stato di tensione all'interno degli istituti evidenziano
l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni
contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e
del regime di esecuzione delle pene detentive;
Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010,
n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene
detentive non superiori a diciotto mesi, non si e' rilevata
sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del sovraffollamento
delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti cesseranno il 31
dicembre 2013;
Rilevato che non e' stato completato il piano straordinario
penitenziario e non e' stata adottata la riforma della disciplina
delle misure alternative alla detenzione;
Rilevato che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la
sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha assegnato
allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere
all'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata
violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o
degradanti;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;
Ritenuta, pertanto, la necessita' e urgenza di introdurre modifiche
alle norme del codice di procedura penale relative all'esecuzione
delle pene detentive e alle norme dell'ordinamento penitenziario in
materia di misure alternative alla detenzione e benefici
penitenziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 284, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in
modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal
reato.»;
b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b),
quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste
dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere
l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo
esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza affinche' provveda all'eventuale applicazione della
liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza
ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica
nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia
cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di
esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis,
trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione
sulla liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico
ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la
decisione del magistrato di sorveglianza.»;
2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni»
sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti
dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;
3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), il periodo: «423-bis, 624, quando
ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo
625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre
l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del
medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli
arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni» e' sostituito dal seguente:
«572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale»;
b) la lettera c) e' soppressa;
4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,»
sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare
determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal
comma 5,».
Art. 2
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente:
«4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a
prestare la propria attivita' a titolo volontario e gratuito
nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in favore della
collettivita' da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province,
i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalita'
previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.»;
b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1.1 e' soppresso;
2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a quelli
cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto
comma, del codice penale" sono soppresse;
3) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater.
L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare e' rivolta,
dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di
sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi
in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello
stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai
precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter e' rivolta al magistrato di
sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 47, comma 4-bis.»;
4) il comma 9 e' soppresso;
c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;
d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater e' soppresso.
Art. 3
Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
1. Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente: «5-ter.
La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi
di altri reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore
di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di quelli
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale.»
Art. 4
Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie
1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21
dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente
richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per
le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014
e sono altresi' integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti
ulteriori compiti:
a) programmazione dell'attivita' di edilizia penitenziaria;
b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento,
ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di
servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di
notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi
dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari
anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di
partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o
piu' fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale
e locale;
e) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o
degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti
alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della
realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalita' di
cui alla lettera d);
f) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile;
2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono
adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.
3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di
vigilanza e controllo sull'attivita' del Commissario straordinario
del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1.
Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta.
4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al
controllo di regolarita' amministrativa e contabile nei termini e con
le modalita' previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo
Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla
competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione
sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma
dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.
5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei
limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla
contabilita' speciale del medesimo Commissario.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al
Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di
cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn.
3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29
luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, agli articoli 49 e
70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
7. Fermo restando quanto gia' previsto dal citato decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario
straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e'
assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unita',
ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali,
secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il
personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie
e dagli enti territoriali e' assegnato, anche in posizione di comando
o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo
stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a
carico dell'amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la
piena operativita' della struttura, il medesimo Commissario e'
altresi' autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei
limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla
contabilita' speciale del medesimo Commissario.
8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie gia'
assegnate al Commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie, nonche' quelle gia' disponibili sul cap.
5421 assegnato alla contabilita' speciale del medesimo Commissario.
9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° luglio 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Cancellieri, Ministro della
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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