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Penale.it - Decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 - Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 94

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Decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 - Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 94
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Con la conversione dello "svuotacarceri" 2013, più spazio ai lavori di pubblica utilità. In vigore dal 20 agosto 2013

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2013)

 
 
Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
In vigore dal 3 luglio 2013
1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
(( 0a) all'articolo 280, comma 2:
1) la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il delitto di
finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge
2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni";
0b) all'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in caso di custodia
cautelare in carcere, di delitti per i quali e' prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; ))
a) all'articolo 284, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in
modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della
persona offesa dal reato.»;
(( a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: "il relativo
verbale" sono inserite le seguenti: ", anche per via telematica"; ))
b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando
la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste
dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere
l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo
esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza affinche' provveda all'eventuale applicazione della
liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza
ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica
nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare
in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se
ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza
ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla
liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero
emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione
del magistrato di sorveglianza.»;
2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono
inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall'articolo
47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;
3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) nella lettera a), le parole da: "624" fino a: "dall'articolo
625" sono sostituite dalle seguenti: "572, secondo comma, 612-bis,
terzo comma" e le parole da: "e per i delitti" fino a: "del medesimo
codice," sono soppresse; ))
b) la lettera (( c) )) e' soppressa;
4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono
inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai
sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».
 
(( Art. 1-bis
Modifica al codice penale in materia di atti persecutori
1. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole:
"a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni".».
))
 
Art. 2
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
(( a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
"4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere
assegnati a prestare la propria attivita' a titolo volontario e
gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalita'
e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica
utilita' in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato,
le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, le unioni di
comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni,
anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di
volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre
assegnati a prestare la propria attivita' a titolo volontario e
gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro
commessi. L'attivita' e' in ogni caso svolta con modalita' che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di
salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni
del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui
all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste. Si
applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste nell'articolo
54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274";
a-bis) all'articolo 30-ter, comma 2, la parola: "venti" e'
sostituita dalla seguente: "trenta" e la parola: "sessanta" e'
sostituita dalla seguente: "cento";
a-ter) all'articolo 30-ter, comma 4, le lettere a) e b) sono
sostituite dalle seguenti: "a) nei confronti dei condannati
all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se
congiunta all'arresto; b) nei confronti dei condannati alla
reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla
lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena"; ))
b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1.1 e' soppresso;
2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a quelli cui
sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto
comma, del codice penale" sono soppresse;
3) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
«1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare
e' rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al
tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di
esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante
dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione
domiciliare di cui ai precedenti (( commi 01, 1, 1-bis e 1-ter )) e'
rivolta al magistrato di sorveglianza (( che puo' disporre
l'applicazione provvisoria della misura. )) Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, (( comma 4.»; ))
(( 4) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il
fatto non sia di lieve entita', importa la revoca del beneficio";
c) l'articolo 50-bis e' abrogato;
d) (soppressa). ))
 
Art. 3
Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
1. Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente:
«5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche
nell'ipotesi (( di reato diverso da quelli di cui al comma 5,
commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da
assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in
relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore
abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad
un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale o di reato contro la persona. ))
 
(( Art. 3-bis
Misure per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti ed internati
1. All'articolo 4, comma 3-bis, delle legge 8 novembre 1991, n.
381, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: " Gli sgravi
contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo
successivo alla cessione dello stato di detenzione di diciotto mesi
per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure
alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che
non ne hanno beneficiato".
2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) L'articolo 3 e' sostituto dal seguente:
"Art. 3. - 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo
non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati
ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono
effettivamente attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un
credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per
ogni lavoratore assunto.
2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore
ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o
che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti,
e' concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di
trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.
3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si
applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione
dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno
beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i
detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato";
b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "sulla base delle risorse"
sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse". ))
 
Art. 4
Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie
1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21
dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente
richiamato (( ed e' allegato al presente decreto, )) le funzioni del
Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresi'
integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti ulteriori
compiti:
a) programmazione dell'attivita' di edilizia penitenziaria;
b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento,
ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti, (( d'intesa con
il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il
Capo del Dipartimento della giustizia minorile;
b-bis) nel rispetto dei criteri di economicita' individuati dal
Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole
strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione
della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di
quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione
e il futuro reinserimento sociale del detenuto; ))
c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di
servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di
notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi
dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari
anche mediante acquisizione, cessione, permuta, (( costituzione di
diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione
di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili )) e forme di partenariato pubblico-privato ovvero
tramite la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari, articolati
in un sistema integrato nazionale e locale;
e) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o
degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti
alla riconversione, alla permuta, (( alla costituzione di diritti
reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di
impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili )) o alla valorizzazione al fine della realizzazione di
strutture carcerarie, anche secondo le modalita' di cui alla lettera
d);
f) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile.
2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere (( d) )) ed ((
e), )) sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.
3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di
vigilanza e controllo sull'attivita' del Commissario straordinario
del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1.
Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta.
(( Il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta. Il Commissario trasmette semestralmente alle
Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attivita'
programmatica. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al
terzo periodo deve comunque essere trasmessa alle competenti
Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013. ))
4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al
controllo di regolarita' amministrativa e contabile nei termini e con
le modalita' previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo
Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla
competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione
sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma
dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei
limiti delle risorse disponibili (( sulla )) contabilita' speciale
del medesimo Commissario.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al
Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di
cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn.
3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29
luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
7. Fermo restando quanto gia' previsto dal citato decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario
straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e'
assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unita',
ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali,
secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il
personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie
e dagli enti territoriali e' assegnato, anche in posizione di comando
o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo
stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a
carico dell'amministrazione di appartenenza. (( Il personale in
posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennita' o
compensi aggiuntivi. )) Al fine di assicurare la piena operativita'
della struttura, il medesimo Commissario e' altresi' autorizzato a
stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse
disponibili (( sulla )) contabilita' speciale del medesimo
Commissario.
8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie gia'
assegnate al Commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie, nonche' quelle gia' disponibili sulla
contabilita' speciale del medesimo Commissario.
9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.
 
Art. 5
Copertura finanziaria
In vigore dal 3 luglio 2013
1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.  
 
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