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Penale.it - Legge 27 maggio 2015, n. 69 - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

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Legge 27 maggio 2015, n. 69 - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio
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(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015)

 Capo I 


Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonche' ulteriori
modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di
attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

 

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

                              Promulga

 

la seguente legge:

 

                               Art. 1

 

 

Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti  contro

                     la pubblica amministrazione

 

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo  32-ter,  secondo  comma,  la  parola:  «tre»  e'

sostituita dalla seguente: «cinque»;

    b) all'articolo 32-quinquies,  la  parola:  «tre»  e'  sostituita

dalla seguente: «due»;

    c) all'articolo 35, secondo comma, le parole:  «quindici  giorni»

sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le  parole:  «due  anni»

sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

    d) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a  dieci

anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e

sei mesi»;

    e) all'articolo 318, le parole:  «da  uno  a  cinque  anni»  sono

sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;

    f) all'articolo 319, le parole: «da quattro  a  otto  anni»  sono

sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;

    g) all'articolo 319-ter:

      1) al primo comma, le parole: «da quattro a  dieci  anni»  sono

sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;

      2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni»  sono

sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e  le  parole:

«da sei a venti anni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  otto  a

venti anni»;

    h) all'articolo 319-quater, primo comma, le  parole:  «da  tre  a

otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci  anni

e sei mesi»;

    i) all'articolo 323-bis:

      1) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «Per i delitti previsti dagli  articoli  318,  319,  319-ter,

319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per  chi  si  sia  efficacemente

adoperato per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a

conseguenze ulteriori, per  assicurare  le  prove  dei  reati  e  per

l'individuazione degli altri responsabili  ovvero  per  il  sequestro

delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita  da  un

terzo a due terzi»;

      2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Circostanze

attenuanti».

                               Art. 2

 

 

Modifica  all'articolo  165  del  codice  penale,   in   materia   di

                 sospensione condizionale della pena

 

  1. Dopo il terzo comma  dell'articolo  165  del  codice  penale  e'

inserito il seguente:

  «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317,

318,  319,  319-ter,  319-quater,  320  e  322-bis,  la   sospensione

condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento  di  una

somma equivalente al  profitto  del  reato  ovvero  all'ammontare  di

quanto   indebitamente   percepito   dal   pubblico    ufficiale    o

dall'incaricato di un pubblico  servizio,  a  titolo  di  riparazione

pecunaria in favore  dell'amministrazione  lesa  dalla  condotta  del

pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero,

nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore  dell'amministrazione

della giustizia, fermo restando il  diritto  all'ulteriore  eventuale

risarcimento del danno».

                               Art. 3

 

 

Modifica  dell'articolo  317  del  codice  penale,  in   materia   di

                             concussione

 

  1. L'articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente:

  «Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato  di

un pubblico servizio che, abusando della  sua  qualita'  o  dei  suoi

poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o

a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la  reclusione  da

sei a dodici anni».

                               Art. 4

 

 

Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale,  in  materia

                      di riparazione pecuniaria

 

  1. Dopo  l'articolo  322-ter  del  codice  penale  e'  inserito  il

seguente:

  «Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria). -  Con  la  sentenza  di

condanna per i reati previsti dagli  articoli  314,  317,  318,  319,

319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, e' sempre ordinato  il  pagamento

di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto  dal

pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo

di riparazione  pecuniaria  in  favore  dell'amministrazione  cui  il

pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene,

ovvero,  nel  caso   di   cui   all'articolo   319-ter,   in   favore

dell'amministrazione  della  giustizia,  restando  impregiudicato  il

diritto al risarcimento del danno».

                               Art. 5

 

 

            Associazioni di tipo mafioso, anche straniere

 

  1.  All'articolo  416-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  a) al primo comma,  le  parole:  «da  sette  a  dodici  anni»  sono

sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;

  b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici  anni»  sono

sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;

  c) al quarto comma, le parole:  «da  nove  a  quindici  anni»  sono

sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole:  «da

dodici a ventiquattro  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da

quindici a ventisei anni».

                               Art. 6

 

 

Integrazione dell'articolo 444 del codice  di  procedura  penale,  in

  materia di applicazione della pena su richiesta delle parti

 

  1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo  il  comma

1-bis e' inserito il seguente:

  «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314,

317, 318, 319, 319-ter,  319-quater  e  322-bis  del  codice  penale,

l'ammissibilita' della richiesta di cui al  comma  1  e'  subordinata

alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

                               Art. 7

 

 

Informazione  sull'esercizio  dell'azione  penale  per  i  fatti   di

                             corruzione

 

  1. All'articolo  129,  comma  3,  delle  norme  di  attuazione,  di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine,  il

seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i  delitti  di

cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,  319-quater,  320,

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353  e  353-bis  del  codice  penale,  il

pubblico ministero informa  il  presidente  dell'Autorita'  nazionale

anticorruzione, dando notizia dell'imputazione».

                               Art. 8

 

 

            Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190

 

  1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre  2012,  n.  190,

dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

    «f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui

agli articoli  17  e  seguenti  del  codice  dei  contratti  pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163».

  2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012,  n.  190,

dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Le   stazioni

appaltanti  sono  tenute   altresi'   a   trasmettere   le   predette

informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2».

  3. All'articolo 1 della legge 6 novembre  2012,  n.  190,  dopo  il

comma 32 e' inserito il seguente:

    «32-bis. Nelle controversie concernenti  le  materie  di  cui  al

comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato

1  al  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  il   giudice

amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia

rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche  in  esito  a  una

sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti  contrastanti

con le regole della trasparenza».

Capo II

Disposizioni penali in materia di societa' e consorzi

                               Art. 9

 

 

            Modifica dell'articolo 2621 del codice civile

 

  1. L'articolo 2621 del codice civile e' sostituito dal seguente:

  «Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti

dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i  sindaci

e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o  per  altri

un ingiusto profitto, nei bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle  altre

comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,  previste  dalla

legge,  consapevolmente  espongono  fatti  materiali  rilevanti   non

rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la  cui

comunicazione e' imposta  dalla  legge  sulla  situazione  economica,

patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo  al  quale  la

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre  altri  in

errore, sono puniti con la pena della  reclusione  da  uno  a  cinque

anni.

  La stessa pena si applica anche  se  le  falsita'  o  le  omissioni

riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto  di

terzi».

                               Art. 10

 

 

  Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile

 

  1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

    «Art.  2621-bis  (Fatti  di   lieve   entita').   -   Salvo   che

costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a  tre

anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di  lieve

entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della  societa'

e delle modalita' o degli effetti della condotta.

    Salvo che costituiscano piu' grave reato, si  applica  la  stessa

pena di cui al comma precedente quando i fatti  di  cui  all'articolo

2621 riguardano societa' che  non  superano  i  limiti  indicati  dal

secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.

267. In  tale  caso,  il  delitto  e'  procedibile  a  querela  della

societa', dei soci, dei creditori o  degli  altri  destinatari  della

comunicazione sociale.

    Art. 2621-ter (Non punibilita' per particolare  tenuita').  -  Ai

fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui

all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice  valuta,  in  modo

prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato  alla  societa',

ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621

e 2621-bis».

                               Art. 11

 

 

            Modifica dell'articolo 2622 del codice civile

 

  1. L'articolo 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente:

  «Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle societa' quotate).  -

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti  preposti  alla

redazione  dei  documenti  contabili  societari,  i   sindaci   e   i

liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari  ammessi  alla

negoziazione in un mercato regolamentato italiano o  di  altro  Paese

dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire  per  se'  o  per

altri un ingiusto profitto, nei  bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle

altre  comunicazioni  sociali  dirette  ai   soci   o   al   pubblico

consapevolmente espongono fatti materiali  non  rispondenti  al  vero

ovvero omettono fatti materiali rilevanti  la  cui  comunicazione  e'

imposta  dalla  legge  sulla  situazione  economica,  patrimoniale  o

finanziaria  della  societa'  o  del  gruppo  al  quale   la   stessa

appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in  errore,

sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

  Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate:

  1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e'  stata

presentata una  richiesta  di  ammissione  alla  negoziazione  in  un

mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

  2)  le  societa'  emittenti  strumenti  finanziari   ammessi   alla

negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

  3)  le  societa'  che  controllano  societa'  emittenti   strumenti

finanziari ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato  regolamentato

italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

  4) le societa' che  fanno  appello  al  pubblico  risparmio  o  che

comunque lo gestiscono.

  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le

falsita' o le omissioni  riguardano  beni  posseduti  o  amministrati

dalla societa' per conto di terzi».

                               Art. 12

 

 

Modifiche  alle  disposizioni  sulla  responsabilita'  amministrativa

             degli enti in relazione ai reati societari

 

  1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo  8  giugno

2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) l'alinea e' sostituito dal seguente: «In relazione ai  reati  in

materia societaria previsti dal codice civile, si applicano  all'ente

le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

  b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

  «a)  per  il  delitto  di  false  comunicazioni  sociali   previsto

dall'articolo 2621 del  codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria  da

duecento a quattrocento quote»;

  c) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

  «a-bis) per il delitto  di  false  comunicazioni  sociali  previsto

dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione  pecuniaria  da

cento a duecento quote»;

  d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

  «b)  per  il  delitto  di  false  comunicazioni  sociali   previsto

dall'articolo 2622 del  codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria  da

quattrocento a seicento quote»;

  e) la lettera c) e' abrogata.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addi' 27 maggio 2015

 

                             MATTARELLA

 

 

                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei

                                  ministri

 

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando 

 
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