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Penale.it - Decreto-Legge 21 febbraio 2005, n. 17 - Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna

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Decreto-Legge 21 febbraio 2005, n. 17 - Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna
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 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005)
ART. 1.
Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale
1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state già proposte dal difensore.»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.»;
d) al comma 3 il periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.» è soppresso.
ART. 2.
Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale
1. All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori.».
2. All'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori.».
ART. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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