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Penale.it - Legge 11 luglio 2016, n. 133 Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio

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Legge 11 luglio 2016, n. 133 Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio
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Frode in processo e depistaggio nel codice penale

 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016)

 

                              Art. 1
 
  1. L'articolo 375 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 375 (Frode in processo penale e depistaggio). - Salvo che  il
fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con  la  reclusione  da
tre a otto anni il pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di  pubblico
servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine  o
un processo penale: 
    a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei
luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; 
    b)  richiesto  dall'autorita'   giudiziaria   o   dalla   polizia
giudiziaria  di  fornire  informazioni  in  un  procedimento  penale,
afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto  o  in  parte,
cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito. 
  Se  il  fatto  e'  commesso  mediante  distruzione,   soppressione,
occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero  formazione
o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o  di
un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile  alla
scoperta del reato o al suo accertamento, la pena e' aumentata da  un
terzo alla meta'. 
  Se il fatto e' commesso in relazione a procedimenti  concernenti  i
delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276,  280,  280-bis,  283,
284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422  o  i  reati
previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i
reati concernenti  il  traffico  illegale  di  armi  o  di  materiale
nucleare, chimico o  biologico  e  comunque  tutti  i  reati  di  cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del  codice  di  procedura  penale,  si
applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. 
  La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui
che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle
cose,  delle  persone  o  delle  prove,  nonche'  per   evitare   che
l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori,  ovvero
aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'  giudiziaria
nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento  processuale  e
depistaggio e nell'individuazione degli autori. 
  Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui  al
secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute  equivalenti  o
prevalenti rispetto a queste ultime  e  le  diminuzioni  di  pena  si
operano sulla quantita' di pena risultante  dall'aumento  conseguente
alle predette aggravanti. 
  La  condanna  alla  reclusione  superiore  a  tre   anni   comporta
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
  La pena di cui ai commi  precedenti  si  applica  anche  quando  il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano  cessati
dal loro ufficio o servizio. 
  La punibilita' e' esclusa se si tratta di reato per cui non si puo'
procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non
e' stata presentata. 
  Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  alle
indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai
crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima». 
  2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da
sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque
anni». 
  3. Dopo l'articolo 383 del codice penale e' inserito il seguente: 
  «Art. 383-bis (Circostanze aggravanti per il caso  di  condanna). -
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372,  373,  374  e
375, la pena e' della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto
deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque  anni;  e'
della reclusione da sei a quattordici anni se dal  fatto  deriva  una
condanna superiore a cinque anni; e' della reclusione da otto a venti
anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo». 
  4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale,
dopo le parole: «agli articoli»  sono  inserite  le  seguenti:  «375,
terzo comma,».

                               Art. 2 
 
  1. Al libro secondo, titolo VII, capo I, del  codice  penale,  dopo
l'articolo 384-bis e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 384-ter (Circostanze speciali). - Se  i  fatti  di  cui  agli
articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi  al  fine  di
impedire, ostacolare o sviare un'indagine o  un  processo  penale  in
relazione ai delitti di cui agli articoli  270,  270-bis,  276,  280,
280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306,  416-bis,  416-ter  e
422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio  1982,
n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o  di
materiale nucleare, chimico o biologico e comunque  in  relazione  ai
reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del  codice  di  procedura
penale, la pena e' aumentata dalla meta' a due terzi e non  opera  la
sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter. 
  La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui
che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle
cose,  delle  persone  o  delle  prove,  nonche'  per   evitare   che
l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori,  ovvero
aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'  giudiziaria
nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento  processuale  e
depistaggio e nell'individuazione degli autori». 



Art. 3

 
  1. All'articolo 376,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  la
parola: «nonche'» sono  inserite  le  seguenti:  «dall'articolo  375,
primo comma, lettera b), e». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 luglio 2016 
 
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