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Penale.it - Decreto (Giustizia) 14 settembre 2017 Notificazioni telematiche ai difensori nel processo penale di legittimita' presso la Corte Suprema di Cassazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

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Decreto (Giustizia) 14 settembre 2017 Notificazioni telematiche ai difensori nel processo penale di legittimita' presso la Corte Suprema di Cassazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221
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Anche in Cassazione le notificazioni via PEC a persona diversa dall'imputato

  IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 
  Visto l'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito con modificazioni nella legge 17  dicembre  2012,  n.
221, il quale stabilisce che con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare,  sentiti  l'Avvocatura  generale   dello   Stato,   il
Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli  avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando  gli  uffici
giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti  d'appello  nei  quali
trovano applicazione le disposizioni del citato art. 16; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia in data  21  febbraio
2011, n. 44, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia in  data  19  gennaio
2016, con il quale e' stata accertata la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, ai sensi del citato art. 16, comma  10,  limitatamente
alle comunicazioni e notificazioni da parte delle  cancellerie  delle
sezioni civili della Corte suprema di cassazione; 
  Verificata  la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici presso la Corte suprema di cassazione anche per
le notificazioni  a  persona  diversa  dall'imputato  a  norma  degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma  2,  del  codice  di
procedura penale,  come  da  comunicazione  del  responsabile  per  i
Sistemi informativi automatizzati; 
  Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il  Consiglio  nazionale
forense ed i consigli degli ordini degli avvocati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione  di  cui
all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
presso la Corte suprema di cassazione per le notificazioni a  persona
diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma  2-bis,  149,
150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. 
                               Art. 2 
 
  A decorrere dal  quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito con modificazioni nella legge 17  dicembre  2012,  n.
221,  trova  applicazione  per  le  notificazioni,   a   cura   delle
cancellerie della Corte suprema  di  cassazione,  a  persona  diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma  2-bis,  149,  150  e
151, comma 2, del codice di procedura penale. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 settembre 2017 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
 
 
 
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