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Penale.it - Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 - Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103

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Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 - Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103
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Con disposizioni transitorie per la proposizione della querela per fatti precedenti. In vigore dal 7 maggio 2018

 (pubbblica sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2018)

                               Art. 1 
 
                              Minaccia 
 
  1. All'articolo 612 del codice penale, approvato con regio  decreto
19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo comma, le  parole:  «e  si  procede  d'ufficio»  sono
soppresse; 
  b) dopo il secondo comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Si  procede
d'ufficio  se  la  minaccia  e'  fatta  in  uno  dei  modi   indicati
nell'articolo 339.». 
                               Art. 2 
 
                  Violazione di domicilio commessa 
                      da un pubblico ufficiale 
 
  1. All'articolo 615 del codice penale, approvato con regio  decreto
19 ottobre 1930, n. 1398,  dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il
seguente: «Nel caso previsto dal secondo comma il delitto e' punibile
a querela della persona offesa.». 
                               Art. 3 
 
Falsificazione,  alterazione  o   soppressione   del   contenuto   di
  comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche 
 
  1. All'articolo 617-ter del  codice  penale,  approvato  con  regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma  e'  aggiunto
il seguente: «Nel  caso  previsto  dal  primo  comma  il  delitto  e'
punibile a querela della persona offesa.». 
                               Art. 4 
 
      Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto 
             di comunicazioni informatiche o telematiche 
 
  1. All'articolo 617-sexies del codice penale, approvato  con  regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma  e'  aggiunto
il seguente: «Nel  caso  previsto  dal  primo  comma  il  delitto  e'
punibile a querela della persona offesa.». 
                               Art. 5 
 
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse  da
  persona addetta al  servizio  delle  poste,  dei  telegrafi  o  dei
  telefoni 
 
  1. All'articolo 619 del codice penale, approvato con regio  decreto
19 ottobre 1930, n. 1398,  dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il
seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a
querela della persona offesa.». 
                               Art. 6 
 
Rivelazione del contenuto  di  corrispondenza,  commessa  da  persona
  addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni 
 
  1. All'articolo 620 del codice penale, approvato con regio  decreto
19 ottobre 1930,  n.  1398,  dopo  il  primo  comma  e'  aggiunto  il
seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.». 
                               Art. 7 
 
Effetti sulla procedibilita' delle circostanze aggravanti ad  effetto
                              speciale 
 
  1. Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice  penale,
approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito  il
seguente: 
 
                            «Capo III-bis 
 
              Disposizioni comuni sulla procedibilita' 
 
  Art. 623-ter (Casi di procedibilita'  d'ufficio).  -  Per  i  fatti
perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se  la  minaccia
e' grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo
comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano
circostanze aggravanti ad effetto speciale.». 
                               Art. 8 
 
                               Truffa 
 
  1. All'articolo 640 del codice penale, approvato con regio  decreto
19 ottobre 1930,  n.  1398,  al  terzo  comma  le  parole:  «un'altra
circostanza  aggravante»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «la
circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero
7». 
                               Art. 9 
 
                          Frode informatica 
 
  1. All'articolo 640-ter, del codice  penale,  approvato  con  regio
decreto 19  ottobre  1930,  n.  1398,  al  quarto  comma  le  parole:
«un'altra circostanza aggravante»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«taluna delle circostanze previste  dall'articolo  61,  primo  comma,
numero 5,  limitatamente  all'aver  approfittato  di  circostanze  di
persona, anche in riferimento all'eta', e numero 7». 
                               Art. 10 
 
                       Appropriazione indebita 
 
  1. All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio  decreto
19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma e' abrogato. 
                               Art. 11 
 
Effetti sulla procedibilita' delle circostanze aggravanti ad  effetto
                              speciale 
 
  1. Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale,
approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito  il
seguente: 
 
                            «Capo III-bis 
 
              Disposizioni comuni sulla procedibilita' 
 
  Art. 649-bis (Casi di procedibilita'  d'ufficio).  -  Per  i  fatti
perseguibili a querela preveduti dagli  articoli  640,  terzo  comma,
640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo
comma, o aggravati dalle circostanze di cui  all'articolo  61,  primo
comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano  circostanze
aggravanti ad effetto speciale.». 
                               Art. 12 
 
                 Disposizioni transitorie in materia 
                    di perseguibilita' a querela 
 
  1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del
presente decreto, commessi prima della  data  di  entrata  in  vigore
dello stesso, il termine per la presentazione della  querela  decorre
dalla predetta data, se la persona  offesa  ha  avuto  in  precedenza
notizia del fatto costituente reato. 
  2. Se e' pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso
delle  indagini  preliminari,  o   il   giudice,   dopo   l'esercizio
dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca  anagrafica,
informa la persona offesa dal reato della facolta' di  esercitare  il
diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la  persona
offesa e' stata informata. 
                               Art. 13 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 aprile 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                    Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                      Consiglio dei ministri          
 
                                    Orlando, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
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