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Penale.it - Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma - Ordinanza 8 novembre 2005 (dep. 8 novembre 2005)

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Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma - Ordinanza 8 novembre 2005 (dep. 8 novembre 2005)
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Sospensione dell'esecuzione della pena: possibile anche in relazione al reato di cui all'art. 609-bis c.p.

  Tribunale Ordinario di Roma -
  Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari - Ufficio 24
   IL GIUDICE

Con sentenza irrevocabile del .... nei confronti di XX è stata applicata la pena di due anni ed otto mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 609bis, ter e septies, 56, 610, 582 e 585 cp.
Con atto in data ... la Procura della Repubblica ha emesso ordine di carcerazione per l'esecuzione della pena.
Ha proposto incidente d' esecuzione la difesa deducendo che senza ragione si è omesso di fare applicazione dell'art. 656 cpp che impone la sospensione dell'esecuzione delle pene di durata inferiore a tre anni, ai fini dell'eventuale applicazione di una pena alternativa alla detenzione.
Il ricorso è fondato.
L'ordine di esecuzione è stato emesso sul presupposto implicito che il titolo dei reati non consenta l'applicazione dell'art. 656 cpp. Una tale lettura della disciplina potrebbe essere alimentata dal comma 9 del medesimo articolo che - tra l'altro - esclude la possibilità di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti delle persone condannate per alcuno dei delitti di cui all'art. 4bis della legge 26 luglio 1975 n. 354.
Occorre dunque riandare a tale ultima disciplina normativa al fine di verificare se alcuno dei reati che riguardano XX rientri nell'ambito della normativa di cui si parla.
L'art. 4bis richiamato reca una complessa disciplina che riguarda il divieto di alcuni benefici penitenziari alle persone detenute per alcuni gravi delitti. La normativa enuncia i titoli di reato ostativi alla concessione dei benefici in questione; prevede tuttavia alcune situazioni nelle quali, pur in presenza di tali reati, può farsi luogo alla concessione dei benefici: collaborazione con la giustizia, assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, ecc. In tale quadro complessivo la parte finale del primo comma prevede che i benefici ridetti non possano essere applicati alle persone condannate per il reato di cui all'art. 416 cp realizzato allo scopo di commettere, tra l'altro, alcuno dei reati previsti dagli artt. 609 bis, quater e octies cp, a meno che non vi siano elementi per far ritenere l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. E' dunque chiaro che l'esclusione riguarda il reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di reati sessuali e non i reati sessuali in quanto tali.
E' ben vero che si è affermata una corrente giurisprudenziale che ritiene che il richiamo dell'art. 656 cpp all'art. 4bis in questione faccia riferimento ai titoli di reato ivi indicati, senza che sia necessario compiere le indagini di volta in volta previste in tema di collaborazione con la giustizia, assenza di collegamento con la criminalità organizzata ecc. Tale orientamento può anche essere condiviso; tuttavia nel caso in esame non si discute di questo.
Occorre solo compiere, come si è già accennato, l'esegesi dell'ultima parte del primo comma per pervenire alla sicura conclusione che i reati esclusi dal beneficio sono, oltre agli artt. 575, 628.3, 629 cp ecc, anche il reato associativo finalizzato ad alcuni reati sessuali. Purtroppo la formulazione estremamente pesante del periodo potrebbe indurre in errore ma (come evidenziato da Cass. 04.07.2003, Bramante, prodotta dalla difesa) la preposizione "dagli" che precede l'elenco dei reati sessuali rende chiaro che essi sono evocati in connessione finalistica con il reato di cui all'art. 416 cp e non autonomamente. Lo si deduce a contrario dal fatto che i reati ostativi sono "i delitti di cui ai seguenti articoli...".
In conclusione il PM ha emesso l'ordine di esecuzione della pena in violazione dell'art. 656 cpp avendo omesso di notificare l'avviso della facoltà di chiedere la concessione di una misura alternativa alla detenzione. L'atto deve essere caducato con conseguente liberazione del condannato.
 P. Q. M.
Dichiara la nullità dell'ordine di carcerazione indicato in premessa e dispone, in conseguenza, l'immediata liberazione di XX, nato a ... il ... se non detenuto per altro.
Roma, 08 novembre 2005
 Il Giudice Dr. Rocco Blaiotta
 
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