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Penale.it - Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 120 Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103.

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Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 120 Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103.
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Sulle spese per le intercettazioni

(pubblicato sulla GU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50)

 

                              Art. 1 
 
Armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente
  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione
  delle spese di intercettazione 
 
  1. Dopo l'articolo 168 del decreto del Presidente della  Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e' inserito il seguente: 
    «Art. 168-bis (L)  (Decreto  di  pagamento  delle  spese  di  cui
all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e  di
quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime). -  1.  La
liquidazione  delle  spese   relative   alle   prestazioni   di   cui
all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e  di
quelle  funzionali  all'utilizzo  delle   prestazioni   medesime   e'
effettuata senza  ritardo  con  decreto  di  pagamento  del  pubblico
ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre  le
operazioni di intercettazione. 
    2. Quando sussiste il segreto sugli  atti  di  indagine  o  sulla
iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e'  titolo
provvisoriamente  esecutivo  ed  e'  comunicato  alle  parti   e   al
beneficiario in conformita' a quanto previsto dalla  disposizione  di
cui all'articolo 168, comma 3. 
    3. Avverso il decreto di  pagamento  e'  ammessa  opposizione  ai
sensi dell'articolo 170.». 
                               Art. 2 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
  

    Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018  

 
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