Penale.it

Google  

Penale.it - Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103

 La newsletter
   gratis via e-mail

 Annunci Legali




Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Condividi su Facebook

Versione per la stampa

Le modifiche alla disciplina sul casellario giudiziario

 (pubblicato sulla GU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50)

 

                               Art. 1 
 
         Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale 
               in materia di provvedimenti iscrivibili 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da
reato e  dei  relativi  carichi  pendenti,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, nonche' le  sentenze  che  dichiarano
estinto il reato per esito positivo della messa alla prova  ai  sensi
dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale.». 
                               Art. 2 
 
         Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale 
             in materia di eliminazione delle iscrizioni 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe   delle   sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi  carichi  pendenti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le iscrizioni nel
casellario giudiziale sono  eliminate  decorsi  quindici  anni  dalla
morte della persona alla quale si riferiscono  e,  comunque,  decorsi
cento anni dalla sua nascita.»; 
      2) al comma 2, lettera  a),  dopo  le  parole:  «a  seguito  di
revisione» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  di  rescissione  del
giudicato» e le parole «a norma dell'articolo  673»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a norma degli articoli 669 e 673»; 
    b) all'articolo 8, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: «a) per morte della persona alla quale si riferiscono;». 
                               Art. 3 
 
         Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale 
       in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, 
                  ufficio locale, ufficio centrale 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe   delle   sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi  carichi  pendenti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15: 
      1) le parole: «Art. 15 (R)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Art. 15 (L-R)»; 
    2)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.   L'ufficio
iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina  dal  sistema,
anche sulla base  delle  comunicazioni  di  cui  all'articolo  16,  i
provvedimenti  di  cui  agli  articoli  3  e  9,  esclusi  quelli  di
competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi  3,
4 e 5 (L).»; 
    b) all'articolo 19: 
      1) le parole: «Art. 19 (R)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Art. 19 (L-R)»; 
      2) il  comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  L'ufficio
centrale elimina dal sistema  le  iscrizioni  relative  alle  persone
decorsi quindici  anni  dalla  morte  della  persona  alla  quale  si
riferiscono e,  comunque,  decorsi  cento  anni  dalla  sua  nascita,
nonche' le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a  minori
ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (L).». 
                               Art. 4 
 
         Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale 
                 in materia di servizi certificativi 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe   delle   sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi  carichi  pendenti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 23 e' abrogato; 
    b) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «(Certificato  del
casellario giudiziale richiesto dall'interessato)»; 
      2)  prima  del  comma  1  e'   inserito   il   seguente:   «01.
L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare
la richiesta.»; 
      3) al comma 1,  le  parole:  «Nel  certificato  generale»  sono
sostituite dalle seguenti: «Nel certificato»; 
      4) al comma 1, lettera e), dopo  le  parole  «ai  provvedimenti
previsti dall'articolo 445 del  codice  di  procedura  penale»,  sono
inserite le seguenti: «, quando la pena irrogata  non  superi  i  due
anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,»; 
      5) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte  le  seguenti:
«m-bis) ai provvedimenti che ai sensi  dell'articolo  464-quater  del
codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento
con messa alla prova; 
      m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del
codice di procedura penale dichiarano  estinto  il  reato  per  esito
positivo della messa alla prova;»; 
      6) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il
certificato  riguardante  un  cittadino   italiano   contiene   anche
l'attestazione relativa alla sussistenza  o  non  di  iscrizioni  nel
casellario giudiziale europeo.»; 
    c) gli articoli 25 e 26 sono abrogati; 
    d) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica, la parola «penale» e' soppressa; 
      2) al comma 1, le parole «Il certificato penale del  casellario
giudiziale di cui all'articolo 25» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24»; 
    e) all'articolo 25-ter, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis.  Il  certificato  di  cui   al   comma   1   contiene   anche
l'attestazione relativa alla sussistenza  o  non  di  iscrizioni  nel
casellario giudiziale.»; 
    f) all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera f),  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari  che  hanno
dichiarato la non punibilita'  ai  sensi  dell'articolo  131-bis  del
codice penale; 
    f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del
codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento
con messa alla prova; 
    f-quater) alle sentenze che ai  sensi  dell'articolo  464-septies
del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per  esito
positivo della messa alla prova.»; 
    g) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  28  (L)  (Certificati  richiesti  dalle  amministrazioni
pubbliche e gestori di pubblici servizi).  -  1.  Le  amministrazioni
pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando e'  necessario  per
l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di  ottenere,  con  le
modalita' di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori  di
eta', il certificato selettivo di cui al comma  2  o  il  certificato
generale del casellario giudiziale di  cui  al  comma  3,  nonche'  i
certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis. 
      2.  Il  certificato  selettivo  contiene  le  sole   iscrizioni
esistenti nel  casellario  giudiziale  a  carico  di  un  determinato
soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalita' istituzionali
dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata  e'
conforme all'estratto di cui all'articolo 4. 
      3.  Il  certificato  generale  riporta  tutte   le   iscrizioni
esistenti nel  casellario  giudiziale  a  carico  di  un  determinato
soggetto ed e' rilasciato quando  non  puo'  procedersi,  sulla  base
delle   disposizioni   che   regolano    i    singoli    procedimenti
amministrativi,  alla  selezione  delle   iscrizioni   pertinenti   e
rilevanti. 
      4. I dati  acquisiti  dalle  amministrazioni  pubbliche  e  dai
gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in
materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  solo  ai  fini  del
procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta. 
      5. Il certificato selettivo e' rilasciato  dall'ufficio  locale
del casellario di  cui  all'articolo  18  quando  motivi  tecnici  ne
impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita'  di  cui
all'articolo 39. 
      6. Il certificato generale e'  rilasciato  dall'ufficio  locale
del casellario di cui all'articolo 18: 
        a) quando motivi tecnici ne  impediscono  temporaneamente  il
rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39; 
        b)  nelle  more  della  stipula  o   della   modifica   della
convenzione di  cui  all'articolo  39  e  della  realizzazione  delle
procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo; 
        c) nel caso di motivate  richieste  relative  a  procedimenti
amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione. 
      7. Nei certificati di cui ai commi 2 e  3  non  sono,  in  ogni
caso, riportate le iscrizioni relative: 
        a) alle condanne per contravvenzioni  punibili  con  la  sola
ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo  167,
primo comma, del codice penale; 
        b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del
codice  di  procedura   penale,   dispongono   la   sospensione   del
procedimento con messa alla prova, nonche' alle sentenze che ai sensi
dell'articolo 464-septies del codice di procedura  penale  dichiarano
estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; 
        c) ai provvedimenti giudiziari che hanno  dichiarato  la  non
punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale. 
      8. L'interessato che, a  norma  degli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario
giudiziale di iscrizioni a suo carico, non e' tenuto  a  indicare  la
presenza di quelle di cui al comma 7, nonche' di cui all'articolo 24,
comma 1. 
      9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino
italiano contengono anche l'attestazione relativa alla sussistenza  o
non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo; 
      10. In caso di comunicazione prevista dall'articolo  20,  comma
3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso.»; 
    h) all'articolo 28-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis.  Il  certificato  di  cui   al   comma   1   contiene   anche
l'attestazione relativa alla sussistenza  o  non  di  iscrizioni  nel
casellario giudiziale.»; 
    i) all'articolo 33 le parole «di cui agli articoli 24, 25, 26, 27
e 31» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24, 27  e
31»; 
    l) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 39 (L) (Consultazione del sistema da parte dell'autorita'
giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei  gestori
di pubblici servizi). - 1. La  consultazione  del  sistema  da  parte
delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai
fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e  32,
anche  per  le  finalita'  delle  acquisizioni  d'ufficio,   di   cui
all'articolo 46  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui  all'articolo  71  del
predetto decreto del  Presidente  della  Repubblica,  avviene  previa
stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le
amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime. 
      2. Le  convenzioni  di  cui  al  comma  1  sono  stipulate  per
categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e  sono
finalizzate ad assicurare la fruibilita' dei dati nel rispetto  della
normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso  ai
documenti amministrativi, di tutela  del  segreto  e  di  divieto  di
divulgazione. 
      3. Limitatamente all'esigenza di rilascio  dei  certificati  di
cui all'articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere  rilasciato
il certificato selettivo previsto dal comma 2 o  quello  generale  di
cui al comma 3 dello stesso articolo, nella  convenzione  di  cui  al
comma 1 devono  essere  indicati  i  procedimenti  amministrativi  di
competenza dell'amministrazione interessata e, per ciascuno di  essi,
le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a
tutela dei diritti e delle liberta'  degli  interessati,  nonche'  le
norme che individuano i reati ostativi, al  fine  di  realizzare  una
specifica procedura informatizzata che garantisca l'accesso selettivo
al sistema. Nelle stesse  convenzioni  e'  stabilito  l'obbligo,  per
l'amministrazione interessata e per l'ufficio centrale, di comunicare
alla  controparte   eventuali   modifiche,   rispettivamente,   delle
disposizioni  che  incidono   sulle   regole   tecniche   alla   base
dell'accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico.
Sugli schemi di  convenzione  destinati  a  selezionare  l'ambito  di
consultazione  dei  dati  personali  in  relazione   agli   specifici
procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti  e'
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. 
      4. Le  amministrazioni  interessate  inviano  la  richiesta  di
consultazione del  sistema  all'ufficio  centrale,  allegando  scheda
informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque  conforme
a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5. 
      5.   Le   modalita'   tecnico-operative   per   consentire   la
consultazione del sistema ai fini dell'acquisizione  dei  certificati
di  cui  agli  articoli  28  e  32  sono  individuate   con   decreto
dirigenziale del Ministero della  giustizia,  sentiti  l'Agenzia  per
l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali. 
      6.  La  consultazione  del  sistema  da  parte   dell'autorita'
giudiziaria, ai fini dell'acquisizione dei certificati  di  cui  agli
articoli 21 e 30, avviene secondo le modalita' stabilite dal  decreto
del Ministero della  giustizia  25  gennaio  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  32  dell'8  febbraio  2007,   e   successive
modificazioni.»; 
    m) all'articolo 45 le parole: «di cui agli articoli 24, 25 e  27»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24 e 27». 
                               Art. 5 
 
         Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale 
               in materia di disposizioni transitorie 
 
  1. All'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Art. 47 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art.
47 (L - R)»; 
    b)  dopo  il  comma  1   e'   inserito   il   seguente:   «1-bis.
L'eliminazione delle iscrizioni di  cui  al  comma  1  e'  effettuata
dall'ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte  della  persona
alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni  dalla  sua
nascita (L).» 
                               Art. 6 
 
         Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale 
                  in materia di disposizioni finali 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe   delle   sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi  carichi  pendenti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  titolo,  dopo  le  parole  «in  materia   di   casellario
giudiziale,» sono inserite le  seguenti:  «di  casellario  giudiziale
europeo,»; 
    b) all'articolo 51, dopo il comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
      «1-bis.  Ogni  richiamo,  presente  in  norme  di  legge  o  di
regolamento, al casellario giudiziale si intende  riferito  anche  al
casellario giudiziale europeo.». 
                               Art. 7 
 
                      Decorrenza degli effetti 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  acquistano  efficacia
decorso un anno dalla data della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
                               Art. 8 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018 
 
© Copyright Penale.it - SLM 1999-2012. Tutti i diritti riservati salva diversa licenza. Note legali  Privacy policy