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Penale.it - Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 14 ottobre 2005 (dep. 22 novembre 2005), n. 42001 (n. 3402/2005)

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Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 14 ottobre 2005 (dep. 22 novembre 2005), n. 42001 (n. 3402/2005)
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Il detenuto straniero può fruire di permessi premio sotto forma di telefonate all'estero ai propri familiari: anche questa è risocializzazione

  REPUBBLICA ITALIANA
  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
 SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
  SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso presso la Corte d'Appello di Firenze nei confronti di K.W., nato il ..., avverso l'ordinanza del 01/02/2005 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cassano Margherita;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Delehaye E. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
  RITENUTO IN FATTO
Il giorno 01/02/2005 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze respingeva il reclamo proposto ex art. 30bis o.p. dal Procuratore della Repubblica di Firenze avverso il provvedimento del locale Magistrato di Sorveglianza, il quale aveva concesso a K.W. un permesso premio di trenta minuti per telefonare ai propri familiari all'estero a spese proprie mediante l'inserimento di scheda telefonica in uno degli apparecchi posti all'interno dell'istituto penitenziario.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, il quale lamenta:
a) Violazione di legge, in quanto lo strumento del permesso premio (D.P.R. n. 230 del 2000, art. 30) non consente l'effettuazione di telefonate, che possono essere autorizzate esclusivamente ai sensi del reg. O.P., art. 39;
b) Motivazione contraddittoria e generica in ordine alle asserite difficolta' tecniche dell'Amministrazione Penitenziaria che impediscono al detenuto di effettuare telefonate ai parenti all'estero secondo la procedura ordinaria prevista dal citato art. 39 c.p..
 
  OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non e' fondato.
1. Il permesso premio disciplinato dalla L. 26 luglio 1975 n. 354, art. 30ter, prevede, a fini rieducativi, i primi spazi di liberta' del detenuto e s'inquadra in una piu' ampia visione della rieducazione dentro e fuori delle mura carcerarie, comune anche alle misure alternative alla detenzione.
Secondo una lettura costituzionalmente orientata, tale istituto rappresenta un incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in funzione del premio previsto, in assenza di particolare pericolosita' sociale, quale conseguenza di regolare condotta e, al contempo, strumento di rieducazione, in quanto consente un  iniziale reinserimento del condannato nella societa'. Esso e', dunque, parte integrante del trattamento rieducativo, divenendo altresi' - attraverso l'osservazione da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato del
temporaneo ritorno in liberta' - strumento diretto ad agevolarne la progressione rieducativa (Corte Cost. sent. nn. 188/1990 e  227/1995; v., inoltre, Sez. 1^, 29/10/1996, n. 5618, ric. Bruno, riv.  206752; Sez. 1^, 25/01/2005, n. 5430, ric. Liso, riv. 230924).
Il permesso premio ha, quindi, una funzione propulsivo - promozionale: da un lato, infatti, costituisce incentivo alla
cooperazione del detenuto con le autorita' carcerarie, in assenza di pericolosita' sociale, quale conseguenza della regolare condotta tenuta; dall'altro e' esso stesso strumento di rieducazione, consentendo un iniziale inserimento del  condannato nel contesto sociale.
I parametri per la valutazione della regolarita' della condotta sono desumibili dalla L. n. 354 del 1975, art. 30ter, comma 8, e consistono nel costante senso di responsabilita' e correttezza manifestati nel comportamento personale, nella partecipazione alle attivita' organizzate negli istituti e alle eventuali attivita' lavorative o culturali.
Questi principi, generalmente validi, assumono una particolare valenza nei confronti dei detenuti stranieri per i quali, in assenza di punti di riferimento in territorio italiano, l'articolazione del permesso premio in forma di telefonata a proprie spese ai familiari residenti all'estero mediante utilizzo delle apparecchiature installate dentro l'istituto rappresenta l'unica possibile forma di risocializzazione nel piu' ampio contesto del percorso rieducativo.
2. In base a queste considerazioni il provvedimento impugnato e' esente dai vizi denunciati.
Sia il Magistrato che il Tribunale di Sorveglianza di Firenze hanno, infatti, fondato la loro valutazione discrezionale sulla
meritevolezza del beneficiario, avendo in particolare riguardo all'assenza della pericolosita' sociale e al requisito della regolare condotta e, sulla scorta di tale positivo apprezzamento, hanno fornito ampia giustificazione delle ragioni per le quali l'applicazione dell'istituto del permesso premio costituiva nel caso specifico, tenuto conto della condizione di straniero del condannato, l'unica possibile tappa iniziale di un processo di risocializzazione in attuazione della finalita'  rieducativa della pena sancita dall'art. 7 Cost..
  P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2005
 
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