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Penale.it - Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata

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Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
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Il testo del "decreto sicurezza" aggiornato alla conversione in legge

 (conversione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018)

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO
TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHE' IN MATERIA DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di
permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto
all'immigrazione illegale


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure volte a
individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di
soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonche' di
garantire l'effettivita' dell'esecuzione dei provvedimenti di
espulsione;
Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare norme in materia di
revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza
dell'accertamento della commissione di gravi reati e di norme idonee
a scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione
internazionale, a razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione
per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri
non accompagnati, nonche' di disposizioni intese ad assicurare
l'adeguato svolgimento dei procedimenti di concessione e
riconoscimento della cittadinanza;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre
norme per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza
pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e
della criminalita' organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del
circuito informativo tra le Forze di polizia e l'Autorita'
giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni
criminali negli enti locali, nonche' mirate ad assicurare la
funzionalita' del Ministero dell'interno;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
introdurre strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la
funzionalita' dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, attraverso il rafforzamento della sua organizzazione,
nell'intento di potenziare le attivita' di contrasto alle
organizzazioni criminali;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la
tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 settembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione, per gli affari europei, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari
e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei
per esigenze di carattere umanitario

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole «per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione
sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole «per motivi
umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche nonche'
dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis,
22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato
ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25»;
2) il comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. Il rifiuto o la
revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati
sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti.»;
3) al comma 8.2, lettera e), le parole «o per motivi umanitari»
sono sostituite dalle seguenti: «e nei casi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» e dopo la lettera g) e' aggiunta
la seguente: «g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.»;
c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole «o per motivi
umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche o sono
titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonche' del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»;
d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole «di cui all'articolo 5,
comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle
ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47,»;
e) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «del presente articolo»
sono inserite le seguenti: «reca la dicitura casi speciali,»;
f) all'articolo 18-bis:
1) al comma 1 le parole «ai sensi dell'articolo 5, comma 6,» sono
soppresse;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e
consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonche'
l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e
autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Alla scadenza, il
permesso di soggiorno di cui al presente articolo puo' essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
o autonomo, secondo le modalita' stabilite per tale permesso di
soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio
qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.»;
g) all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di
((particolare gravita', accertate mediante idonea documentazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da
determinare un rilevante)) pregiudizio alla salute degli stessi, in
caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali
ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure
mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria,
comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono le
condizioni di salute di ((particolare)) gravita' debitamente
certificate, valido solo nel territorio nazionale.»;
h) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamita'). - 1. Fermo
quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo
straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di
contingente ed eccezionale calamita' che non consente il rientro e la
permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un
permesso di soggiorno per calamita'.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo ha la durata di sei mesi, ((ed e' rinnovabile per un periodo
ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale
calamita' di cui al comma 1; il permesso)) e' valido solo nel
territorio nazionale e consente di svolgere attivita' lavorativa, ma
non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro.»;
i) all'articolo 22:
1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell'articolo 5, comma
6» sono soppresse;
2) dopo il comma 12-quinquies, e' aggiunto il seguente:
«12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e
12-quinquies reca la dicitura "casi speciali", consente lo
svolgimento di attivita' lavorativa e puo' essere convertito, alla
scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
autonomo.»;
l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole «o per
motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure
mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche' del
permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole «o per
motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche
ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli
18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso
di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
n) all'articolo 29, comma 10:
1) alla lettera b), le parole «di cui all'articolo20» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»;
2) la lettera c) e' abrogata;
((n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono
soppressi));
o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo
politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per
asilo, per protezione sussidiaria, ((per casi speciali, per
protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, lettera d-bis),))»;
p) all'articolo 39:
1) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi
religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per
i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma
12-quater, e 42-bis, nonche' ai titolari del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole «o per motivi
umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero
sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche' del permesso
di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
q) dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare valore
civile). - 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare
valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio
1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto
competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di
soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero
risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato,
ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore
rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore
civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso
allo studio nonche' di svolgere attivita' lavorativa e puo' essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
subordinato.».
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19,
commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la
Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il
rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura
"protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento
verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il
permesso di soggiorno di cui al presente comma e' rinnovabile, previo
parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere
attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.»;
b) all'articolo 35-bis, comma 1, dopo le parole «articolo 35»
sono inserite le seguenti: «anche per mancato riconoscimento dei
presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32,
comma 3,».
3. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della
protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti:
«aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la
protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo
decreto legislativo»;
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio,
diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per
protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di
diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22,
comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»;
b) il comma 4-bis, e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei
presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32,
comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta
alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di
protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione
collegiale. Per la trattazione della controversia e' designato dal
presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il
collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia
quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.».
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Dopo l'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, e' inserito il seguente:
«Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o di revoca dei
permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere
umanitario). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
sono regolate dal rito sommario di cognizione.
2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha
sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la
trattazione della controversia e' designato dal presidente della
sezione specializzata un componente del collegio.
4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorita'
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi alla autorita' consolare.
5. Quando e' presentata l'istanza di cui all'articolo 5,
l'ordinanza e' adottata entro 5 giorni.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. Il
termine per proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e
decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria,
da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La
procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve
essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data
successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura
medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide
sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15
dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25.».
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) e' abrogata;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo che ricorrano»
fino alla fine del comma sono soppresse;
c) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole «, per motivi
umanitari» sono soppresse;
d) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) e' abrogata.
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n.
21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che
sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse.
8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di
soggiorno per motivi umanitari gia' riconosciuto ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' rilasciato, alla scadenza, un permesso di
soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa
valutazione della competente Commissione territoriale sulla
sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha
accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto
sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero e'
rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi
speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni,
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
Art. 2

Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero
nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la
realizzazione dei medesimi Centri

1. All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo la parola «novanta» e' sostituita dalla
seguente: «centottanta»;
b) al sesto periodo la parola «novanta» e' sostituita dalla
seguente: «centottanta».
2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la
costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione
dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per
lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e'
autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente
l'indicazione dei criteri di aggiudicazione e' rivolto ad almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei.
((2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l'attivita' di vigilanza
collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. L'ANAC provvede allo svolgimento dell'attivita' di cui al
medesimo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e
11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri
previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di
cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o
portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione,
effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia,
successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della
liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel sito internet
delle prefetture territorialmente competenti attraverso un link di
collegamento al sito internet o al portale digitale del soggetto
gestore)).
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 3

Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identita' e
della cittadinanza dei richiedenti asilo

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo'
essere altresi' trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e
comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le
strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la
verifica dell'identita' o della cittadinanza. Ove non sia stato
possibile determinarne o verificarne l'identita' o la cittadinanza,
il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalita'
previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo
di centottanta giorni.»;
b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
«2, 3 e 3-bis, secondo periodo»;
c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti:
«2, 3, 3-bis e 7».
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del
trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui
all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
ovvero»;
b) all'articolo 28, comma 1, lettera c), dopo le parole «e' stato
disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle
strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 ovvero»;
c) all'articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da
«provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima
lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di
trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui
all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;».
((2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: "del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonche' presso i locali
di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142,")).
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 4

Disposizioni in materia di modalita' di esecuzione dell'espulsione

1. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, dopo le parole «centri disponibili» sono inseriti i
seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia
disponibilita' di posti nei Centri di cui all'articolo 14 ((...))
ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima
ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto
di fissazione dell'udienza di convalida, puo' autorizzare la
temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del
procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella
disponibilita' dell'Autorita' di pubblica sicurezza. Qualora le
condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo
l'udienza di convalida, il giudice puo' autorizzare la permanenza, in
locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino
all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le
quarantotto ore successive all'udienza di convalida. ((Le strutture
ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di
trattenimento che assicurino il rispetto della dignita' della
persona.))».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e
secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai
relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1,
terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2019, si provvede a
valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di
programmazione 2014-2020.
Art. 5

Disposizioni in materia di divieto di reingresso

1. All'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, le parole «di cui alla Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993,
n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE)
n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio
degli Stati membri della Unione europea, nonche' degli Stati non
membri cui si applica l'acquis di Schengen.».
Art. 5-bis

(( (Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto
dal questore e di registrazione nel sistema di informazione
Schengen). ))

((1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si
applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste
dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8.
2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento
di cui al comma 2 non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza
una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di
trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni ed e' espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo
13, comma 13, terzo periodo.
2-quater. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui
al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio
dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di
flagranza e si procede con rito direttissimo.
2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e'
determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il
singolo caso";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter e' inserito, a cura
dell'autorita' di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione
Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto
di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione
europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di
Schengen")).
Art. 6

Disposizioni in materia di rimpatri

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui
all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e' incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000
euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;».
Art. 6-bis

(( (Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di
rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni
internazionali). ))

((1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti
diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di
funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali
possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere
attivita' lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di
reciprocita' e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia
la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37,
paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche,
fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione
sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle
pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni
internazionali.
2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono compresi il
coniuge non legalmente separato di eta' non inferiore ai diciotto
anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i
figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non
coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente,
abbia dato il suo consenso, i figli di eta' inferiore ai venticinque
anni qualora a carico, i figli con disabilita' a prescindere dalla
loro eta', nonche' i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o
affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le
situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla
legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia
fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse
disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di
cui al presente articolo non godono dell'immunita' dalla
giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti
compiuti nell'esercizio dell'attivita' lavorativa.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).
Capo II
Disposizioni in materia di protezione internazionale

Art. 7

Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione
internazionale

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice
di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di
procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater,
624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma,
numero 3), e ((624-bis, primo comma)), del codice penale. I reati di
cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle
fattispecie non aggravate»;
b) all'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del
codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del
codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis,
583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo
comma, numero 3), e ((624-bis, primo comma)), del codice penale. I
reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e
7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle
fattispecie non aggravate.».
Art. 7-bis

(( (Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta
infondatezza della domanda di protezione internazionale). ))

((1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Paesi di origine sicuri). - 1. Con decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e' adottato
l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al
comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri e' aggiornato
periodicamente ed e' notificato alla Commissione europea.
2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea puo' essere
considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo
ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di
un sistema democratico e della situazione politica generale, si puo'
dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di
persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251, ne' tortura o altre forme di pena o
trattamento inumano o degradante, ne' pericolo a causa di violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o
internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro puo'
essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie
di persone.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra
l'altro, della misura in cui e' offerta protezione contro le
persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:
a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del
Paese ed il modo in cui sono applicate;
b) il rispetto dei diritti e delle liberta' stabiliti nella
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai
diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966,
ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre
1984, in particolare dei diritti ai quali non si puo' derogare a
norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione
europea;
c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della
Convenzione di Ginevra;
d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali
diritti e liberta'.
4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente
all'Unione europea e' un Paese di origine sicuro si basa sulle
informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di
asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di
documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' su altre fonti
di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri
Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal
Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali
competenti.
5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente
articolo puo' essere considerato Paese di origine sicuro per il
richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o e' un
apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e
non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non e'
sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si
trova";
b) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La decisione con cui e' rigettata la domanda presentata dal
richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, e' motivata dando
atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la
sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese
designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare
del richiedente stesso";
c) all'articolo 10:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da
un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la
domanda puo' essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";
2) al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi
dell'articolo 2-bis";
d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta
la seguente:
"c-ter) la domanda e' presentata da un richiedente proveniente da
un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis";
e) all'articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente:
"a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste
dall'articolo 28-ter";
f) dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente:
"Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1. La domanda e'
considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32,
comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non
hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della
protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251;
b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine
sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;
c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente
incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono
informazioni verificate sul Paese di origine;
d) il richiedente ha indotto in errore le autorita' presentando
informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti
riguardanti la sua identita' o cittadinanza che avrebbero potuto
influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente
distrutto o fatto sparire un documento di identita' o di viaggio che
avrebbe permesso di accertarne l'identita' o la cittadinanza;
e) il richiedente e' entrato illegalmente nel territorio
nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza
giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente
rispetto alle circostanze del suo ingresso;
f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del
rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo
6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142";
g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), le parole: "nei casi
di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a)" sono sostituite
dalle seguenti: "nei casi di cui all'articolo 28-ter")).
Art. 8

Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante
ogni rientro nel Paese di origine ((, ove non giustificato da gravi e
comprovati motivi))».
2. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro nel
Paese di origine ((, ove non giustificato da gravi e comprovati
motivi))».
Art. 9

Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata
alla frontiera

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente:
"b-bis) 'domanda reiterata': un'ulteriore domanda di protezione
internazionale presentata dopo che e' stata adottata una decisione
definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il
richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi
dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia
adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto
della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2"));
a) all'articolo 7 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtu' degli
obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale
internazionale;
c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione
competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;
d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di
ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne
comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;
e) manifestano la volonta' di presentare un'altra domanda reiterata
a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una
prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo
una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»;
b) all'articolo 28-bis:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel caso previsto dall'articolo ((28, comma 1, lettera
c-ter), e dall'articolo)) 29, comma 1, lettera b), la questura
provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione
necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione
entro cinque giorni.
1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in
cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale
direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma
1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di
eludere i relativi controlli ((, e nei casi di cui all'articolo 28,
comma 1, lettera c-ter) )). In tali casi la procedura puo' essere
svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.
1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di
transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con
il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori
sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma
2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»;
2) al comma 2, la lettera b) e' abrogata;
3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per
avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero»
sono soppresse;
c) all'articolo 29, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' abrogato;
d) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un
provvedimento di allontanamento). - 1. Nel caso in cui lo straniero
abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione
di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento
dal territorio nazionale, la domanda e' considerata inammissibile in
quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione
del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della
domanda ai sensi dell'articolo 29.»;
e) all'articolo 35-bis:
1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all'art. 28-bis, comma
2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 28-bis,
commi 1-ter e 2,»;
2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), e' autorizzata
la spesa di ((...)) 1.860.915 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.
((2-bis. Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione
internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno
possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di
otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero
massimo di dieci.
2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2-bis e' autorizzata la
spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 39)).
Art. 10

Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta
la seguente:
"b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del
Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di
essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni
gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi,
puo' legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si
puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca"));
a) all'articolo 32, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale
per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16,
comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato anche con sentenza
non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ((, salvo che
la domanda sia gia' stata rigettata dalla Commissione territoriale
competente,)) ne da' tempestiva comunicazione alla Commissione
territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione
dell'interessato e adotta contestuale decisione ((, valutando
l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il
rigetto della domanda)). Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso
di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di
lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso
avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai
sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.»;
((b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole: "ai sensi
dell'articolo 29, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonche'
del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale
ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis.
Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal
presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui
all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del
provvedimento impugnato gia' prodotti a norma del comma 3")).
Art. 11

Istituzione di sezioni della Unita' Dublino

1. All'articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, le parole «del Ministero dell'interno» sono sostituite
dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e le sue articolazioni
territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un
numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che
provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente».
2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo
3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
l'autorita' di cui al comma 1 e' costituita dall'articolazione
dell'Unita' Dublino operante presso il Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonche' presso le
prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il
provvedimento impugnato.».
Art. 12

Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i
titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al
comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i
titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2,
lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a
sistemi di protezione specificamente dedicati.»;
((a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i
criteri e le modalita' per la presentazione da parte degli enti
locali delle domande di contributo per la realizzazione e la
prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di
cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio
decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti
presentati dagli enti locali";
a-ter) il comma 3 e' abrogato));
b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle
seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo,
dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario» sono
sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema
di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori
stranieri non accompagnati».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»;
2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»;
b) all'articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 16,»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 16.»;
c) all'articolo 9, il comma 5 e' abrogato;
d) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e
14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui all'articolo
9,»;
((1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente" sono sostituite
dalle seguenti: "previo parere dell'ente"));
2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all'articolo 9»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri
di cui all'articolo 9»;
e) all'articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli
articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di
cui agli articoli 9 e 11.»;
f) all'articolo 14:
1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine
del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3 e' premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere
alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il
richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara
di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1»
sono soppresse;
5) la rubrica dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente: «Art.
14. Modalita' di accesso al sistema di accoglienza»;
g) all'articolo 15:
1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
2) la rubrica dell'articolo 15 e' sostituita dalla seguente: «Art.
15. Individuazione della struttura di accoglienza»;
h) all'articolo 17:
1) il comma 4 e' abrogato;
2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti
dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;
((h-bis) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del
Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati"));
i) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole da «Ferme restando» fino a «il
Dipartimento per le liberta' civili» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Dipartimento per le liberta' civili»;
2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12,»;
l) all'articolo 22, il comma 3 e' abrogato;
((m) all'articolo 22-bis, commi 1 e 3, la parola: "richiedenti" e'
sostituita dalle seguenti: "titolari di"));
n) all'articolo 23:
1) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 14» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»;
2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11».
3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa
o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse;
b) all'articolo 13, comma 2, le parole «di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142,».
4. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo,
rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti,
in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite
dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni.
5. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in
accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, gia'
finanziato.
((5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento
della maggiore eta' rimangono nel Sistema di protezione di cui al
comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione
internazionale)).
6. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di
protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale
previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del
medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del
progetto di accoglienza.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 12-bis

(( (Monitoraggio dei flussi migratori). ))

((1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno effettua
un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della
progressiva chiusura delle strutture di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.))
Art. 12-ter

(( (Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono
attivita' in favore di stranieri). ))

((1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n.
124, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le cooperative
sociali sono altresi' tenute, qualora svolgano attivita' a favore
degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali
digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo
svolgimento di servizi finalizzati ad attivita' di integrazione,
assistenza e protezione sociale")).
Art. 13

Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce
titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo
6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli
comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e'
assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e
2.»;
2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono
sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;
c) l'articolo 5-bis e' abrogato.
Capo III
Disposizioni in materia di cittadinanza

Art. 14

Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 e' abrogato;
((a-bis) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
"Art. 9.1. - 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi
degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da parte
dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana,
non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che
non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui
all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9
del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto di presentazione
dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio
rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario
riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata
da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca"));
b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200»
sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;
c) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente:
«Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui
agli articoli 5 e 9 e' di quarantotto mesi dalla data di
presentazione della domanda.
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132))»;
d) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi
degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata in caso di condanna
definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera
a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui
agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca
della cittadinanza e' adottata, entro tre anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo
periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai
procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
((2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei
certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento
della cittadinanza italiana e' stabilito in sei mesi dalla data di
presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di
cittadinanza straniera)).
3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la
lettera aa) e' sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca
della cittadinanza italiana;».
Capo IV
Disposizioni in materia di giustizia

Art. 15

Disposizioni in materia di giustizia

((01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato
italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte
dall'Avvocato generale dello Stato, che puo' delegare un avvocato
dello Stato)).
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III,
dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente:
«Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al
difensore e al consulente tecnico di parte ((...)) ). - 1. ((Quando))
l'impugnazione, anche incidentale, e' dichiarata inammissibile, al
difensore non e' liquidato alcun compenso.
((1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016,
n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse)).
2. Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per le
consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento
dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della
prova.».
Art. 15-bis

(( (Obblighi di comunicazione al procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni). ))

((1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'
inserito il seguente:
"Art. 11-bis (Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni). - 1. Gli istituti penitenziari e gli
istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono
semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori
collocati presso di loro, con l'indicazione specifica, per ciascuno
di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con
la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso
motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione
informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi
istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Puo' procedere a
ispezioni straordinarie in ogni tempo.
3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio,
gli esercenti un servizio di pubblica necessita' che entrano in
contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al piu'
presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore
pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne da'
immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni".
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 387 e' inserito il seguente:
"Art. 387-bis (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di
arresto o di fermo di madre di prole di minore eta'). - 1.
Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore eta',
la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo, ne da'
notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonche' al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del
luogo dell'arresto o del fermo";
b) all'articolo 293, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in
carcere nei confronti di madre di prole di minore eta' e' comunicata
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
del luogo di esecuzione della misura";
c) all'articolo 656, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena
detentiva nei confronti di madre di prole di minore eta' e'
comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni del luogo di esecuzione della sentenza")).
Art. 15-ter

(( (Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in
materia di sicurezza). ))

((1. Al capo II del titolo I delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 4-bis e'
aggiunto il seguente:
"Art. 4-ter (Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle
funzioni del procuratore nazionale antimafia). - 1. Nell'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e
con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed
all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti
dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un
massimo di venti unita', nell'ambito del Corpo di polizia
penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo.
L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di
emolumenti aggiuntivi")).
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E
CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA
Capo I
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del
terrorismo

Art. 16

Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici,
dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa
familiare

1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale,
dopo la parola «571,» e' inserita la seguente: «572,» e dopo le
parole: «612, secondo comma,» e' inserita la seguente: «612-bis,».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 17

Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per
finalita' di prevenzione del terrorismo

1. Per le finalita' di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19
dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto
effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel
documento di identita' esibito dal soggetto che richiede il noleggio
di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. La comunicazione e' effettuata contestualmente
alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo
anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. ((Sono
esclusi dall'applicazione del presente comma i contratti di noleggio
di autoveicoli per servizi di mobilita' condivisa, e in particolare
il car sharing, al fine di non comprometterne la facilita' di
utilizzo)).
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei
dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati,
concernenti provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria o dell'Autorita'
di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle
vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita' di prevenzione e
repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano
situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita' di cui al comma
l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta
all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti
iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un
periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del
Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalita' tecniche dei collegamenti attraverso i quali
sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonche' di
conservazione dei dati. Il predetto decreto e' adottato, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il
proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i
quali il decreto puo' essere comunque emanato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18

Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del
personale della polizia municipale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-quater del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di
polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della
qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al
controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima
legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di
rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate. ((La
presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019,
agli altri comuni capoluogo di provincia.))
((1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo
accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono determinati i parametri connessi alla classe
demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia
municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti
residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza
stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le
disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con
riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1)).
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, nonche' il Garante per la protezione dei dati personali, sono
definiti le modalita' di collegamento al Centro elaborazione dati e i
relativi standard di sicurezza, nonche' il numero degli operatori di
polizia municipale che ciascun comune puo' abilitare alla
consultazione dei dati previsti dal comma 1.
((3. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di
150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai
relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo
39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307)).
((3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nel
limite di euro 25.000 per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999,
n. 44)).
Art. 19

Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle ((polizie
locali))

1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in
conformita' alle linee generali adottate in materia di formazione del
personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di
((Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281)), i comuni ((capoluogo di provincia, nonche'
quelli)) con popolazione superiore ai centomila abitanti possono
dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di
reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unita'
di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza,
individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di
((polizia locale)).
((1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo
accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche
socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e
agli indici di delittuosita', in relazione ai quali le disposizioni
di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da
quelli di cui al medesimo comma)).
2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel
rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia
dell'incolumita' pubblica, le modalita' della sperimentazione che
deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento
del personale interessato nonche' d'intesa con le aziende sanitarie
locali competenti per territorio, realizzando altresi' forme di
coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di ((polizia locale)).
3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio
regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva
di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente
sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987,
n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri
derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla
formazione del personale delle ((polizie locali)) interessato, nei
limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014,
n. 146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».
Art. 19-bis

(( (Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773). ))

((1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si
interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano
anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o
parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni)).
Art. 19-ter

(( (Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica
dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n.
65). ))

((1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo
1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di
polizia municipale ai quali e' conferita la qualifica di agente di
pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui
possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e
nelle modalita' previsti dai rispettivi regolamenti, nonche' nei casi
di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il
servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza
esclusivamente in caso di necessita' dovuto alla flagranza
dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza)).
Art. 20

Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso ai
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il divieto di cui al
presente comma puo' essere adottato anche nei confronti dei soggetti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.».
Art. 20-bis

(( (Contributo delle societa' sportive agli oneri per i servizi di
ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). ))

((1. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio
2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007,
n. 41, le parole: "Una quota non inferiore all'1 per cento e non
superiore al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota
non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento")).
Art. 21

Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in
specifiche aree urbane

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti:
«presidi sanitari,»;
b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti:
«aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici
spettacoli,».
((1-bis. All'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 2017, n. 48, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "dodici mesi".
1-ter. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli
esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). - 1. Fuori
dei casi di cui all'articolo 13, il questore puo' disporre per
ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con
sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli
ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini
avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico
trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il
patrimonio, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi
pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento
nelle immediate vicinanze degli stessi.
2. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere limitato a specifiche
fasce orarie e non puo' avere una durata inferiore a sei mesi ne'
superiore a due anni. Il divieto e' disposto, con provvedimento
motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con
le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto.
3. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei
confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il
quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro
che esercitano la responsabilita' genitoriale.
4. Il questore puo' prescrivere alle persone alle quali e'
notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente
una o piu' volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di
polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato
o in quello specificamente indicato.
5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3
e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
6. La violazione del divieto di cui al presente articolo e'
punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da
5.000 a 20.000 euro".
1-quater. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "sottoposte a misure di
prevenzione o di sicurezza," sono inserite le seguenti: "di non
accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico
trattenimento, anche in determinate fasce orarie,")).
Art. 21-bis

(( (Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi). ))

((1. Ai fini di una piu' efficace prevenzione di atti illegali o di
situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica
all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici,
individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni
maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere
individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla
cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui
i gestori medesimi si assoggettano, con le modalita' previste dagli
stessi accordi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel
rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del
Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente
rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.
3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente e il loro
puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi
pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini
dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico
di cui al regio decreto n. 773 del 1931)).
Art. 21-ter

(( (Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in
specifiche aree urbane). ))

((1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
contravventore al divieto di cui al presente comma e' punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno";
b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il
contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui presente
comma e' punito con l'arresto da uno a due anni")).
Art. 21-quater

(( (Introduzione del delitto di esercizio molesto
dell'accattonaggio). ))

((1. Dopo l'articolo 669 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 669-bis (Esercizio molesto dell'accattonaggio). - Salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque esercita
l'accattonaggio con modalita' vessatorie o simulando deformita' o
malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare
l'altrui pieta', e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi
e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E' sempre disposto il
sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a
commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento")).
Art. 21-quinquies

(( (Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio). ))

((1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o
comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione
da uno a tre anni";
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Impiego di minori
nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio")).
Art. 21-sexies

(( (Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi). ))

((1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal
seguente:
"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone,
ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione
l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad
euro 3.101. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto
e' gia' stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento
definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e
dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre disposta la confisca
delle somme percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI,
capo I, sezione II")).
Art. 22

Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero
dell'interno

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie
esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il
contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il
rafforzamento dei nuclei
«Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto
Corpo, nonche' per il finanziamento di interventi diversi di
manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, e'
autorizzata in favore del Ministero dell'interno la spesa complessiva
di 15.000.000 euro per l'anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:
a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;
b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo
39.
Art. 22-bis

(( (Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture
penitenziarie). ))

((1. Al fine di favorire la piena operativita' del Corpo di polizia
penitenziaria, nonche' l'incremento degli standard di sicurezza e
funzionalita' delle strutture penitenziarie, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al
potenziamento, all'implementazione e all'aggiornamento dei beni
strumentali, nonche' alla ristrutturazione e alla manutenzione degli
edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.
2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria
connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, e'
autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018)).
Art. 23

Disposizioni in materia di blocco stradale

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono
sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o
comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ((ad
eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis,))»;
((b) l'articolo 1-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Chiunque impedisce la libera circolazione su
strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed
agli organizzatori")).
2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale»
sono inserite le seguenti: «, nonche' dall'articolo 1 del decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 ((, e dall'articolo 24 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773)).».
Art. 23-bis

(( (Modifiche al codice della strada). ))

((1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 213 e' sostituito dal seguente:
"Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria
della confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente
codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa,
l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro
del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso
di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato
in solido, e' sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il
veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo, a
proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio,
provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto
presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile
dello stato di sequestro con le modalita' stabilite nel regolamento.
Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha
eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di
cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di
custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La
liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il
provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta
all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del
provvedimento.
4. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi
in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da
quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato
commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da
un conducente minorenne.
5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il
medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le
prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da
minorenne, il veicolo e' affidato in custodia ai genitori o a chi ne
fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo
pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti
sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non
siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone
l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei
soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di cio' e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Il veicolo e' trasferito
in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per
l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al
periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia,
pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del
veicolo e' data comunicazione mediante pubblicazione nel sito
internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata,
sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato
disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la
tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la
somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e' restituita
all'avente diritto.
6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni
successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali
proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro
proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il
custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo
individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo
214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento
del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese
del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo
all'autorita' giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi
di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo
dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al
sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero
dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita' di
comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari
all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
7. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
il sequestro e' confermato. La declaratoria di infondatezza
dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il
dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la
restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne
ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con
l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta
ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni
relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca
del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della
somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo
esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di
custodia del veicolo.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il
periodo in cui il veicolo e' sottoposto al sequestro, circola
abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino
abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di
polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto
presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo e'
trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri
per l'erario.
9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il
veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
10. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca
del veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione
nei propri registri";
b) l'articolo 214 e' sostituito dal seguente:
"Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Nelle
ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della
violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode,
o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in
solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del
veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero lo
custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico
passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le
modalita' e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero
dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e'
rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha
accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di
circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione
nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno
dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le
prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede
al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento.
Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul
sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213,
comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di
custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato in
custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da
minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne
appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e
custodia.
3. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal
proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilita',
e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che la circolazione
e' avvenuta contro la volonta' di costui, il veicolo e'
immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione e'
redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo
e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.
5. Salvo che il veicolo non sia gia' stato trasferito in
proprieta', quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della
violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione
accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di
polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione e'
depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al
quale e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero
presso la tesoreria dello Stato.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi
dell'articolo 205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo il
provvedimento dell'autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per
uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto
il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12,
comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per
eseguire detta sanzione accessoria.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il
periodo in cui il veicolo e' sottoposto al fermo, circola
abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino
abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni
amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca
del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del
veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui
all'articolo 214-bis. Il veicolo e' trasferito in proprieta' al
soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per l'erario";
c) all'articolo 214-bis, commi 1 e 2, le parole: "comma 2-quater"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";
d) dopo l'articolo 215 e' inserito il seguente:
"Art. 215-bis (Censimento dei veicoli sequestrati, fermati,
rimossi, dissequestrati e confiscati). - 1. I prefetti, con cadenza
semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi
accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei
mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito
dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di
sequestro e fermo, nonche' per effetto di provvedimenti
amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro.
Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero
di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello
stato di conservazione, e' formato apposito elenco, pubblicato nel
sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono
riportati altresi' i dati identificativi del proprietario risultanti
al pubblico registro automobilistico.
2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco
di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti
indicati all'articolo 196 puo' assumere la custodia del veicolo,
provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla
depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei
confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facolta' e' data
comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1,
con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i
veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi
abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva
sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca e'
data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro
automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La
prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile
decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a
gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso
di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le
modalita' dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle
relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data
di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.
3. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla
definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto
il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la
tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la
somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata e'
restituita all'avente diritto.
4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero
dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita' di
comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari
all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo")).
Capo II
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalita'
mafiosa

Art. 24

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di
appello pone a carico della parte privata che ha proposto
l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;
b) all'articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera c) dopo la parola «comunicazione» e' inserita la
seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione comporta
l'inammissibilita' della proposta» sono sostituite dalle seguenti:
«Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorita'
proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini
preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con
l'autorita' proponente modalita' per la presentazione congiunta della
proposta.»;
2) la lettera d) e' abrogata;
c) all'articolo 19, comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole
«sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui
al primo periodo»;
d) all'articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del
codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonche' per i
reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice
penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e
all'articolo 640-bis del codice penale».
((1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91,
comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei
per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31
dicembre 2019)).
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 25

Sanzioni in materia di subappalti illeciti

1. All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un anno e
con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa»;
b) al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad un
anno e dell'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della
reclusione da uno a cinque anni e della multa.».
Art. 26

Monitoraggio dei cantieri

1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le
seguenti: «((nonche', limitatamente ai lavori pubblici, al
prefetto))».
Art. 26-bis

(( (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e
lavorazione dei rifiuti). ))

((1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei
rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di
predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute
umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza
e le autorita' locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente
dopo un incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza interna e' riesaminato, sperimentato e, se
necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del
personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di
imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati,
e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei
cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei
progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da
adottare in caso di incidente rilevante.
3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui
al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte
le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza
esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare
gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto,
d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone
il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina
l'attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 e' predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute
umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in
particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione
di protezione civile negli interventi di soccorso;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza
e le autorita' locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino
e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici
mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del
gestore, ai sensi del comma 4.
8. Il piano di cui al comma 5 e' riesaminato, sperimentato e, se
necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal
prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre
anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli
impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle
nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di
incidenti rilevanti.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa
con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la
prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di
Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la
predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa
informazione alla popolazione.
10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).
Art. 27

Disposizioni per migliorare la circolarita' informativa

1. L'articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 160. - Per le finalita' di prevenzione generale di reati e
per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17, comma
1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie
dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere
ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle
sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della
provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al
direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo
sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e
presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione
di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per
territorio e alla Direzione investigativa antimafia.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 28

Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267

1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del
prefetto emergano, riguardo ad uno o piu' settori amministrativi,
situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali
da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il
buon andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni comunali o
provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi ad esse
affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al
fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla
normalita' l'attivita' amministrativa dell'ente, individua, fatti
salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di
risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un
termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente
il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore
termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il
quale si sostituisce, mediante commissario ad acta,
all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali
provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui
propri bilanci.».
((1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria
eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle
condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente
articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei
deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo
nonche' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi
allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia
dichiarata con provvedimento definitivo")).
Art. 29

Modifiche in materia di attivita' svolte negli enti locali dal
personale sovraordinato ai sensi dell'articolo 145 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono essere incrementate, nel rispetto
dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di
5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle
risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle
assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali,
corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazioni compensative di bilancio.
Art. 29-bis

(( (Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di
veicoli immatricolati all'estero). ))

((1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e' vietato, a
chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni,
circolare con un veicolo immatricolato all'estero.
1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in
locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un
altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra
sede effettiva, nonche' nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato
a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o
di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro
dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non
ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva,
nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale
comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento,
sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale
risultino il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo. In
mancanza di tale documento, la disponibilita' del veicolo si
considera in capo al conducente.
1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando
l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo
non e' immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente
ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di
circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e
della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre
il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio motorizzazione
civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di
circolazione alle competenti autorita' dello Stato che li ha
rilasciati";
2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma
1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il
documento di circolazione all'ufficio motorizzazione civile
competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della
circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non
soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di
centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo
non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un
foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la
sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi
dell'articolo 213.
7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma
1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di
contestazione e' imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui
al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e'
sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo
le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed e'
riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore,
ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato
esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi
sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di
mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede
all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con
decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a
quello stabilito per la presentazione dei documenti";
b) all'articolo 132:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non e' immatricolato in
Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione
civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe
estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai
sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i
transiti di confine. L'ufficio motorizzazione civile provvede alla
restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle
competenti autorita' dello Stato che li ha rilasciati.";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1-ter,
chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro
2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione
all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina
l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo
trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213.
Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data
della violazione, il veicolo non e' immatricolato in Italia o non e'
richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i
transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa ai sensi dell'articolo 213";
c) all'articolo 196, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito
dai seguenti: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde
solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma
4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo.
Nei casi indicati all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e
all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la
persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la
disponibilita' del veicolo, se non prova che la circolazione del
veicolo stesso e' avvenuta contro la sua volonta'.")).
Capo III
Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

Art. 30

(( (Modifica dell'articolo 633 del codice penale). ))

((1. L'articolo 633 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque invade
arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine
di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da euro 103 a euro 1032.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la
multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto e'
commesso da piu' di cinque persone o se il fatto e' commesso da
persona palesemente armata.
Se il fatto e' commesso da due o piu' persone, la pena per i
promotori o gli organizzatori e' aumentata")).
Art. 31

Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di
procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;»
sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e ((633, secondo
comma)), del codice penale;».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 31-bis

(( (Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale). ))

((1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma
1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non puo'
essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente")).
Art. 31-ter

(( (Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili).
))

((1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i
commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai
rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle
occupazioni arbitrarie di immobili.
2. Quando e' richiesto l'intervento della Forza pubblica per
l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati
arbitrariamente da cui puo' derivare pericolo di turbative per
l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorita' o l'organo che vi
provvede ne da' comunicazione al prefetto.
3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2,
convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle
diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del
provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della
regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorita'
giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta
esecuzione dello stesso.
3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessita' di definire un
piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti
in situazione di fragilita' che non sono in grado di reperire
autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce
una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta
giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti
della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti
locali interessati, nonche' degli enti competenti in materia di
edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di
regia non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma
3.1, il prefetto riferisce all'autorita' giudiziaria gli esiti
dell'attivita' svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di
esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne
rendono necessario il differimento. L'autorita' giudiziaria
competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni
ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di
differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilita' anche
sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione
abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di
godimento sull'immobile e' liquidata dal prefetto un'indennita'
onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri
equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua
destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto
colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione.
L'indennita' e' riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine
di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non e' dovuta se l'avente
diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa
grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha
disposto la liquidazione dell'indennita' il proprietario
dell'immobile puo' proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo
ove l'immobile si trova. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di liquidazione dell'indennita'. Si applicano gli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale
decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al
tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha
pronunciato il provvedimento.
3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di
rilascio non puo' superare un anno decorrente dalla data di adozione
del relativo provvedimento.
3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui al comma
3.2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato,
che restano acquisite all'erario. Il fondo potra' essere alimentato
anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
la quota spettante al Ministero dell'interno.
3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza
pubblica per l'esecuzione di una pluralita' di ordinanze di rilascio
da cui puo' derivare pericolo di turbative per l'ordine e la
sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la
predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del
programma degli interventi avviene secondo criteri di priorita' che
tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica
negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per
l'incolumita' e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti
proprietari degli immobili, nonche' dei livelli assistenziali che
devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli
enti locali. Il programma degli interventi e' comunicato
all'autorita' giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio
nonche' ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui
al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data
individuata in base al programma degli interventi.
3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 e' ammesso ricorso
innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui
all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
L'eventuale annullamento del predetto provvedimento puo' dar luogo,
salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in
forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di
disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della
situazione di occupazione arbitraria dell'immobile".
2. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6
dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero
dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilita' civile
e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di
rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia
dipesa dall'impossibilita' di individuare le misure emergenziali di
cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessita' di
assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'. Nei
predetti casi e' dovuta esclusivamente l'indennita' di cui al comma
3.2 del citato articolo 11.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge
n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta
sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto)).
Titolo III
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO NONCHE'
SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER
L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Capo I
Disposizioni per la funzionalita' del Ministero dell'interno

Art. 32

Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del
Ministero dell'interno

1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di
garantire gli obiettivi complessivi di economicita' e di revisione
della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero
dell'interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento
prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello
dirigenziale generale, attraverso:
a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale
assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero
dell'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della
dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015;
b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a
disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente,
secondo le modifiche di seguito indicate:
1) all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «I
prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre
quelli dei posti del ruolo organico»;
2) all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,
n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«del 5 per cento»;
3) all'articolo 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono
inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento».
2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei
viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche' del personale non
dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza
dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla Tabella 1
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18
settembre 2015.
3. All'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le
parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».
4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita' e nel termine
di cui all'articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione.
Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento,
entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni
di cui ai commi 1 e 2.
Art. 32-bis

(( (Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni
straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare). ))

((1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le
risorse umane e' istituito un apposito nucleo, composto da personale
della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i
componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e
144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione
e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
2. Al nucleo di cui al comma 1 e' assegnato, nell'ambito delle
risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di
personale non superiore a cinquanta unita', di cui dieci con
qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto.
3. Le unita' di personale individuate nell'ambito del nucleo di cui
al comma 1 quali componenti della commissione straordinaria nominata
ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, possono essere collocate in posizione di disponibilita'
in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno e in
via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l'amministrazione ne
ravvisi l'urgenza.
4. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare, sono individuate le modalita', i criteri e la durata
di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in conformita' alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
5. Fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle
attivita' commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione al
nucleo non determina l'attribuzione di compensi, indennita', gettoni
di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.))
Art. 32-ter

(( (Nomina del presidente della Commissione per la progressione in
carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139). ))

((1. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: "scelto tra quelli
preposti alle attivita' di controllo e valutazione di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286," sono soppresse)).
Art. 32-quater

(( (Disposizioni in materia di tecnologia 5G). ))

((1. All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: ", avvalendosi degli organi della polizia postale e
delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" sono sostituite dalle
seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al
prefetto l'ausilio della Forza pubblica)).
Art. 32-quinquies

(( (Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione). ))

((1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze" e il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: "Il Servizio centrale di
protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate di personale
e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la
trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e
dei testimoni di giustizia";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente")).
Art. 32-sexies

(( (Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno). ))

((1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e
professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno
e' istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno
nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie che opera presso la Sede didattico-residenziale, con
compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative,
anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e
all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti
all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione
civile dell'interno, nonche' alla realizzazione di studi e ricerche
sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.
2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, fermi restando
la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a
disposizione ai sensi della normativa vigente, e' presieduto da un
prefetto, con funzioni di presidente, ed opera attraverso un
consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui componenti sono
scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno,
docenti universitari ed esperti in discipline amministrative,
storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai
componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la
corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni
di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero
dell'interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale
del Ministero dell'interno.
3. Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di
iniziative, anche di carattere seminariale, nonche' realizzazione di
studi e ricerche, e' autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a
decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle spese di
funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica)).
Art. 33

Norme in materia di pagamento dei compensi
per lavoro straordinario delle Forze di polizia

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, per
il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo
16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' autorizzata, a valere sulle
disponibilita' degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un
ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75.
2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro
straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto
di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121, e' autorizzato entro i limiti massimi fissati dal
decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
Art. 34

Incremento richiami personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la
retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile», sono
incrementati di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020.
2. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' disposto nel limite
dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per
l'anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall'anno 2020.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 39.
Art. 35

Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto,
volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di
cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con
riferimento alle risorse gia' affluite ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7
agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a
5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di
parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
Art. 35-bis

(( (Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di
personale della polizia municipale). ))

((1. Al fine di rafforzare le attivita' connesse al controllo del
territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza
urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli
obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato
personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per
detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento
degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del
predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facolta'
assunzionali del restante personale)).
Art. 35-ter

(( (Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267). ))

((1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-bis, dopo le parole: "anche in relazione allo
svolgimento di specifici eventi," sono inserite le seguenti: "o in
altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione
notturna," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore
alimentare o misto, e delle attivita' artigianali di produzione e
vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e
di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori
automatici";
b) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
"7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai
sensi del comma 7-bis e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un
anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il
responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura
ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689")).
Art. 35-quater

(( (Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da
parte dei comuni). ))

((1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza
urbana da parte dei comuni e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 2
milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere
destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di
polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per
l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999,
n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano
acquisite all'erario.
3. Il fondo di cui al comma 1 potra' essere alimentato anche con le
risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota
spettante al Ministero dell'interno.
4. Le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei
comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle risorse
del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)).
Art. 35-quinquies

(( (Videosorveglianza). ))

((1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza
urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con
riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di
videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata
di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per
l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di
euro per l'anno 2022.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,
lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito
del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza"
dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere
reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o
da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di
investimenti)).
Art. 35-sexies

(( (Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle
Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1°
aprile 1981, n. 121). ))

((1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il
primo periodo del comma 3-sexies e' sostituito dal seguente: "Fermo
restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla
disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale
per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le
modalita' di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli
aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati 'droni', ai
fini del controllo del territorio per finalita' di pubblica
sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e
alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale,
nonche' per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia di
finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia
economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68")).
Capo II
Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata

Art. 36

Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni
confiscati

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non
superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli
incarichi gia' in corso quale coadiutore,».
((1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita'
dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina
dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di
dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o
fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi
dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa
documentazione antimafia interdittiva, nonche' le procedure pendenti
preordinate al conseguimento dei medesimi effetti")).
2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: "sequestro e" sono sostituite
dalla seguente: "sequestro," e dopo la parola: "straordinaria" sono
inserite le seguenti: "e i dati, individuati dal regolamento di
attuazione previsto dall'articolo 113, comma 1, lettera c),
indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali";
2) al secondo periodo, le parole: "inserendo tutti" sono
sostituite dalle seguenti: "aggiornando dalla data del provvedimento
di confisca di secondo grado";
3) il terzo periodo e' soppresso));
a) al comma 3:
1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono inserite
le seguenti: «che puo' essere»;
2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Qualora sia
diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato
dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente,
agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis.»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del
presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
((2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nell'alinea, le parole: "sono istituiti,
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli
provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi
il compito di" sono sostituite dalle seguenti: "il prefetto puo'
istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un
tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il
compito di".
2-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "il provvedimento di confisca di primo
grado, entro sessanta giorni dal deposito" sono sostituite dalle
seguenti: "i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado,
entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi
provvedimenti";
b) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
"5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3,
l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti
qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva
l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione
sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse,
le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti
previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato,
all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della
relazione".
2-quater. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei
natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo
precedente, l'Agenzia puo' avvalersi di aziende da essa amministrate
operanti nello specifico settore")).
3. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei
ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»;
2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove
l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della
regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile
del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio indisponibile
della provincia, della citta' metropolitana o della regione»;
((2-bis) alla lettera c), quartultimo periodo, le parole: "Se entro
un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Se entro due anni";
2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, le parole: "Alla
scadenza dei sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Alla scadenza
di un anno"));
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile
dell'ente locale o della regione ove l'immobile e' sito, se
confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, qualora richiesti per le finalita' di cui all'articolo 129
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. ((Se entro due
anni)) l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla
destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento
ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «,
nonche', per una quota non superiore al 30 per cento, per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo
scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non
dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza
dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua destinata
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene
definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e
l'incremento non puo' essere superiore al 15 per cento della
componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da
parte del predetto personale»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel
patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle
finalita' istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra
l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per
incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti
in particolare condizione di disagio economico e sociale anche
qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a
cio' preposto.»;
d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare
la destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico
interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento
dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si
trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria, l'acquirente dovra' presentare la relativa
domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di
vendita. L'avviso di vendita e' pubblicato nel sito internet
dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia nel sito
internet dell'Agenzia del demanio. La vendita e' effettuata per un
corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima
formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano
proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente
periodo, il prezzo minimo della vendita non puo', comunque, essere
determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della
suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente
articolo, la vendita e' effettuata al miglior offerente, con
esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario
all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se
diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o
sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione
mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale,
nonche' dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e
affini entro il terzo grado, nonche' persone con essi conviventi.
L'Agenzia acquisisce, con le modalita' di cui agli articoli 90 e
seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli
altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma,
affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta persona,
da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque
riconducibili alla criminalita' organizzata, ovvero utilizzando
proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il
comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati,
nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del
contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono
assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni
immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le
procedure previste dalle norme di contabilita' dello Stato.
6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:
a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate
o delle Forze di polizia;
b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita' istituzionali,
anche quella dell'investimento nel settore immobiliare;
c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico
progetto, maggiori garanzie e utilita' per il perseguimento
dell'interesse pubblico;
d) le fondazioni bancarie;
e) gli enti territoriali.
7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei
termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo
recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di
interesse.»;
e) dopo il comma 7-bis ((sono inseriti i seguenti)):
«7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi,
oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante
alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi
dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale,
disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni
provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene
risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere
l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa
corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto,
in conformita' al valore determinato dal perito nominato dal
tribunale. Quando l'assegnazione e' richiesta da piu' partecipanti
alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante
titolare della quota maggiore o anche in favore di piu' partecipanti,
se questi la chiedono congiuntamente. Se non e' chiesta
l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di
procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per
intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma
3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla
corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal
perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori
iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al
patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme,
ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante
alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota
viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi
del primo comma dell'articolo 45.»;
((7-quater. Le modalita' di attuazione della disposizione di cui al
comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene
al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle
somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia)).
f) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. ((Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al
comma 5)), al netto delle spese per la gestione e la vendita degli
stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate,
previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura
del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della
sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del
quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il
funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli
altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento
all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attivita'
istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita' della
finanza pubblica.»;
((f-bis) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di
cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero
dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei beni di cui al comma 3, lettera c)"));
g) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente:
«12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non
destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati
alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non
inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5,
sesto periodo, ovvero distrutti.»;
h) dopo il comma 15-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:
«15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti,
decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti
al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa
gestione e' affidata all'Agenzia del demanio.».
((3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, le parole: "Qualora sussista un interesse di
natura generale" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali")).
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 36-bis

(( (Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese). ))

((1. Nel capo IV del titolo III del libro I del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente:
"Art. 51-bis (Iscrizione di provvedimenti al registro delle
imprese). - 1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il
decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui
agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario
ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45,
nonche' tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto
comunque denominati, relativi ad imprese, a societa' o a quote delle
stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della
cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria,
con le modalita' individuate dal regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo
precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge
n. 580 del 1993")).
Art. 37

Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e' posta
sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalita'
giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa
e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie
istituite con le modalita' di cui all'articolo 112, nei limiti delle
risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.».
2. All'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) provvede
all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un
massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in
quantita' significativa beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 110, comma 1;»;
2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) approva il
bilancio preventivo e il conto consuntivo;»;
b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» e' soppressa.
3. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono
inserite le seguenti: «, nel limite di cento unita'»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita' di
incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante
procedure selettive pubbliche, in conformita' alla legislazione
vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure
concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli
oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico
dell'Agenzia.»;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene
individuata l'indennita' di amministrazione spettante agli
appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella
corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero
della giustizia.
4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia e'
autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita'
di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti pubblici
economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia puo'
avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino
a un massimo di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla
vigente normativa generale in materia di mobilita' temporanea e nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte
dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri
relativi al trattamento accessorio.».
4. Per l'attuazione del comma 3, lettera b), e' autorizzata la
spesa di 570.000 euro per l'anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere
dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
39.
Art. 37-bis

(( (Disposizioni in materia di funzionamento dell'Agenzia). ))

((1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia,
per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attivita' istituzionali,
puo' richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio,
la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi
comprese societa' e associazioni in house ad esse riconducibili di
cui puo' avvalersi con le medesime modalita' delle amministrazioni
stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici")).
Art. 38

Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e
disposizioni abrogative

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione
dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo
6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, nonche' di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata fino al
terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della
dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere
della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri
specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle
spese sostenute nel triennio.».
2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di 66.194
euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 39.
3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8
dell'articolo 52 sono abrogati.
4. L'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
e' abrogato.
Art. 38-bis

(( (Disposizioni a sostegno delle vittime delle attivita' di
estorsione e dell'usura). ))

((1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Non possono far parte dell'elenco di cui al comma 2
associazioni ed organizzazioni che, al momento dell'accettazione
della domanda di iscrizione, non siano in regola con la
documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I al IV, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";
b) all'articolo 13, comma 3, le parole: "centoventi giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
c) all'articolo 14, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora dalla disponibilita' dell'intera somma dipenda
la possibilita' di riattivare in maniera efficiente l'attivita'
imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre
misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio
relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, possono
essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione,
sino a concorrenza dell'intero ammontare";
d) all'articolo 19, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "I membri di cui alla presente lettera devono
astenersi da prendere parte all'attivita' del Comitato, incluse
eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su
richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali siano,
ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro
associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio
dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di
quanto previsto dal precedente periodo e' da considerarsi nulla";
e) all'articolo 19, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In un'apposita sezione del sito internet del Ministero
dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di
cui al comma 1, lettera d)";
f) all'articolo 20, comma 1, le parole: "trecento giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "due anni a decorrere dal provvedimento di
sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo
eventualmente maturati".
2. All'articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la
parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro")).
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 39

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, ((comma 3,
limitatamente all'anno 2018,)) 22, ((22-bis,)) 34, 37 e 38, pari a
((21.851.194)) euro per l'anno 2018, a ((75.028.329)) euro per l'anno
2019, a ((84.477.109)) euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025
((, a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere
dall'anno 2027)), si provvede:
a) quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
del Ministero dell'interno;
((a-bis) quanto a 4.635.000 euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia;
a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000
di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia));
b) quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) ((quanto a 66.194 euro per l'anno 2018)), ((a 4.978.329 euro
per l'anno 2019)), a 5.327.109 euro annui a decorrere dall'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999,
n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano
acquisite all'erario.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 40

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 4 ottobre 2018

 
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