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Penale.it - Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 27 settembre 2005 (dep. 3 ottobre 2005), n. 35628/2005 (n. 3100/2005)

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Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 27 settembre 2005 (dep. 3 ottobre 2005), n. 35628/2005 (n. 3100/2005)
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La competenza per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti resta al Giudice di pace anche dopo l'entrata in vigore del decreto legge 27.6.2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1.8.2003, n. 214

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente
Dott. Dott.SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere
Dott. GRANERO FRANCANTONIO - Consigliere
Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere
Dott. TURONE GIULIANO - Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
sul conflitto di competenza sollevato da
 
1) GP DI CALABRITTO - CONFLITTO
 
nei confronti di:
 
2) GIP SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
 
ORDINANZA del 10/05/2005
 
GIUDICE DI PACE  di CALABRITTO
 
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SILVESTRI GIOVANNI
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe Febbraro, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Gip del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi
 
Osserva
Con ordinanza del 17.3.2004, il GIP del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, cui il P.M. aveva richiesto 1'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di M. A. N., dichiarava la propria incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di cui all'art. 187, commi 1 e 4, cod. strad., sostituito dal d.l. 27.6.2003, n. 151, convertito nella l. 1.8.2003, n. 214, in quanto detto reato è attribuito alla cognizione del Giudice di pace.
Con ordinanza del 10.5.2005, il Giudice di pace di Calabritto rilevava confitto di competenza, assumendo che la decisione sul reato di cui all'art. 187, commi 1 e 4, cod. strad. doveva essere adottata dal tribunale.
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, deve essere risolto affermando la competenza del Giudice di pace di Calabritto.
Premesso che il testo originario dell'art. 4, comma 1, lett. q) del d.lgs. 8.8.2000, n. 274, prevedeva la competenza del giudice di pace per i reati di cui agli articoli 186, comma 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del d.lgs. 30.4.1992, n. 285, di approvazione del nuovo codice della strada, deve sottolinearsi che la predetta previsione è stata modificata dall'art. 5 del d.l. 27.6.2003, n. 151, convertito, con modificazioni nella l. 1.8.2003, n. 214, che ha sostituito l'art. 186 del codice della strada, contenente la rubrica "guida sotto l'influenza dell'alcool", introducendo nel secondo comma le parole "per l'irrogazione della pena è competente il tribunale" e spostando la disciplina del reato di rifiuto dell'adempimento dell'obbligo degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo dal sesto al settimo comma. Di talchè deve intendersi eliminato il riferimento all'art. 186, comma 2 e 6, dal testo dell'art. 4, comma 1, lett. q) del d.lgs n. 274 del 2000, con la conseguente sottrazione della cognizione del reato ex art. 186 alla competenza del giudice di pace.
Per contro, pur essendo stato sostituito anche l'art. 187 del codice delta strada ad opera dell'art. 6 del d.l. n. 151 del 2003, convertito nella l. n. 214 del 2003, il legislatore non ha modificato la competenza devoluta al giudice di pace in ordine alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, atteso che il comma 7 del novellato art. 187 richiama l'art.   186, comma 2, esclusivamente per la parte relativa all'applicazione delle sanzioni (comma 2, prima parte) e al traino del veicolo fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa (comma 2, ultimo periodo).
Di conseguenza, l'omesso richiamo alla disposizione attributiva della competenza al tribunale non può considerarsi casuale ne può essere ovviato mediante un'operazione interpretativa che si risolverebbe in una manipolazione della disciplina.
Dal precedenti rilievi deve inferirsi che è tuttora vigente l’art. 4, comma 1, lett. q) del d.lgs. n. 274 del 2000 nella parte in cui fa riferimento al reato di cui all'art. 187 del codice della strada, onde la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti appartiene ancora alla competenza del giudice di pace.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del Giudice di pace di Calabritto, cui dispone trasmettersi gli atti.
 
Cosi deciso in Roma il 27 settembre 2005
 
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2005
 
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