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Penale.it - Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 17 settembre 2004 (dep. 23 dicembre 2004), n. 49304/2004

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Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 17 settembre 2004 (dep. 23 dicembre 2004), n. 49304/2004
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Variazione della competenza per il reato di guida in stato di ebbrezza e principio processuale del tempus regit actum

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente -
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere -
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere -
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE di BENEVENTO;
nei confronti di:
1) D. V. M., N. IL 11/03/1981;
avverso SENTENZA del 29/12/2003 GIUDICE DI PACE di BENEVENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con atto in data 6.2.2004 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 29.12.2003 del Giudice di pace di Benevento, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di D. V. M. in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, 2 comma, C.d.S.), commesso il 9.3.2003, perché estinto per oblazione.
Il P.M. ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza e la trasmissione del procedimento al giudice competente, in quanto la legge 1 agosto 2003 n. 214 ha individuato la competenza del Giudice monocratico del Tribunale a giudicare il reato contravvenzionale di cui all'art. 186, 2 comma, C.d.S.. Non essendovi norme transitorie, secondo il ricorrente, ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e per il principio tempus regit actum, essendo stata emessa la sentenza dopo la modifica legislativa, la norma processuale da applicare è quella vigente all'epoca della decisione.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso è fondato e va accolto. L'art. 5 della legge 1.8.2003 n. 214 ha modificato il comma 2 dell'art. 186 C.d.S., che disciplina la guida in stato di ebbrezza, sia ripristinando il trattamento sanzionatorio dell'applicazione della pena detentiva dell'arresto congiuntamente a quella pecuniaria dell'ammenda (e così abolendo quanto previsto dall'art. 52, 2 comma, lett. c), d.lvo 28.8.2000 n. 274), sia attribuendo la competenza a decidere al tribunale, e non più quindi al giudice di pace, come era stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. q) del citato decreto legislativo.
Pur essendo la modifica della competenza conseguenza logica del ripristino del trattamento sanzionatorio più gravoso per l'imputato, non prevedendosi che il giudice di pace possa irrogare la pena detentiva dell'arresto, i due profili vanno tenuti distinti, non avendo il legislatore emesso alcuna norma transitoria in relazione ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 214/2003. È, infatti, indubbio, per il principio del favor rei, previsto dall'art. 2, comma 3, c.p., che i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legge 27.6.2003 n. 151, convertito con modifiche nella legge 1.8.2003 n. 214, vadano puniti con le sanzioni previste dall'art. 52, 2 comma, lett. c), d.l.vo n. 274/2000. Dispone, infatti, il citato art. 2, comma 3, che "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile".
Più articolata è la questione - che è poi quella oggetto del procedimento in esame - inerente al momento in cui la competenza per materia non è più del giudice di pace, bensì del tribunale. L'assenza di una norma transitoria - situazione giustamente evidenziata dal P.M. ricorrente - impone l'applicazione del principio tempus regit actum, in base all'art. 11 delle preleggi, e quindi con competenza del tribunale a decidere immediatamente sin dall'entrata in vigore della legge n. 214/2003.
Nè tale soluzione può essere disattesa considerando che per i reati commessi anteriormente alla entrata in vigore (o ripristino) della nuova disciplina sanzionatoria, il tribunale dovrà continuare ad applicare le norme più favorevoli per il reo, e cioè quelle tipiche del giudice di pace.
La specificità della disposizione di cui all'art. 5 legge n. 214/2003 e l'assenza di una norma transitoria che disponga altrimenti non consentono in alcun modo di ritenere il permanere della competenza per materia del giudice di pace per i reati commessi anche anteriormente.
Unica deroga è costituita dall'applicazione della perpetuatio iurisdictionis, che affonda le sue radici nel principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, e che si individua nei casi in cui il giudice di pace sia stato già legittimamente investito del relativo giudizio, in quanto, in tale ipotesi, essendosi già radicata la competenza, la nuova disciplina processuale non ha efficacia.
La esposta disciplina dello ius superveniens, che contempla modifiche di natura sostanziale e processuale, è peraltro adesiva alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che "il criterio della norma più favorevole al reo può essere utilizzato solo al fine di individuare la disposizione di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, non quella processuale, come è quella disciplinante la competenza tra diversi organi giudicanti, per la quale, in assenza di un'apposita norma transitoria, si deve far riferimento al principio generale del tempus regit actum, secondo cui la nuova disciplina processuale, anche se immuta la competenza precostituita, trova immediata applicazione nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, sempre che, naturalmente, il giudice non sia stato già legittimamente investito del relativo giudizio, in quanto, in tal caso, essendosi già radicata la competenza, la nuova disciplina processuale non ha efficacia" (Cass. 7.4,1997 n. 2537; conformi Cass. 24.11.1997 n. 6593; Cass. 2.12.1992 n. 5011; Cass. 22.4.1992 n. 1737; Cass. 23.1.1992 n. 296). Nella fattispecie, la citazione a giudizio ex art. 20 d.l.vo n. 274/2000 è stata emessa in data 13.8.2003, e quindi allorché la legge 1.8.2003 n. 214 era già entrata in vigore, essendo stata pubblicata sulla G.U. il 12.8.2003, con entrata in vigore il giorno successivo, per cui non può trovare applicazione in alcun modo il principio della perpetuatio iurisdictionis. Infatti, non solo non era iniziata la fase del dibattimento conseguente alla regolare costituzione delle parti, ma nemmeno era stato emesso il primo atto introduttivo del giudizio, per cui illegittimamente il giudice di pace di Benevento ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per oblazione in data 19.12.2003. La sentenza impugnata viene quindi annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento per le sue richieste al giudice competente, e cioè il Tribunale di Benevento.
 
P.Q.M.
 
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento per l'ulteriore corso.
 
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2004.
 
 
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