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Penale.it - Francesco Paolo Micozzi, Quando il blogger diventa direttore responsabile (nota alla sentenza del Tribunale di Aosta del 26 maggio 2006, n. 553/04

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Francesco Paolo Micozzi, Quando il blogger diventa direttore responsabile (nota alla sentenza del Tribunale di Aosta del 26 maggio 2006, n. 553/04
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Versione per la stampa

Un'approfondita nota su una sentenza che rischia di estendere ai blog il regime penale della stampa

La sentenza in esame,[1] avente ad oggetto una diffamazione per mezzo di sito internet, nell'assimilare la figura del soggetto che gestisce un blog (blogger) a quella del direttore responsabile di cui al 596 bis c.p., conseguentemente sostiene che il blog sia parificabile ad un “mezzo di stampa”, a prescindere dall'attribuzione allo stesso del carattere della periodicità, della non periodicità o della clandestinità. Ovviamente questa assimilazione suscita non poche perplessità[2] che, nel prosieguo, si cercherà di sviluppare in alcuni spunti di riflessione.

 

Procediamo con ordine e cerchiamo di comprendere, prima di tutto, cosa si intenda per blog. La definizione di blog offerta da Wikipedia è quella di un diario, di una raccolta di pensieri che una persona decide di mettere sulla rete. Il termine blog è la contrazione di web log, ovvero “traccia in rete”[3].

 

Per meglio cogliere il significato del riferimento alla norma del 596 bis c.p. fatto dal Giudice aostano è da evidenziare quale sia la posizione sistematica assegnata a tale richiamo della decisione de quo. La sentenza, nel suo corpus centrale, si suddivide in due parti principali. Nella prima ci si occupa di verificare se l'imputato sia, effettivamente, l'autore degli articoli diffamatori. Nella seconda, invece, si verifica se la natura degli articoli in oggetto possa considerarsi diffamatoria.

 

Con riferimento alla prima tranche del ragionamento il Giudice aostano riconosce l'appartenenza dello pseudonimo “Zukov” all'imputato; raggiunge il convincimento che l'imputato gestisse, realmente, il blog; attribuisce all'imputato la paternità dello scritto dal titolo “Velina Rosa numero 5”.

 

Non essendosi oltrepassata la soglia del ragionevole dubbio riguardo l'attribuzione della paternità di tutti gli scritti diffamatori di cui al capo d'imputazione alla persona dell'imputato, il Giudice ritiene di dover utilizzare la norma di cui all'art. 596 bis c.p. per affermare comunque la penale responsabilità del gestore del blog. E' ben possibile, difatti, che un articolo inserito in un blog venga, successivamente, commentato da chi si trovi a visitare il blog medesimo. E' possibile che il blog sia configurato in modo tale da permettere l'inserimento non solo di messaggi ma, anche di interi articoli da parte di diversi soggetti. E' altrettanto possibile che il commentatore non firmi il proprio commento e, addirittura, che abbia inserito il commento durante una navigazione effettuata con strumenti idonei a celare tecnicamente la sua identità digitale.

 

La maggior parte dei blog nasce con la comune idea di condividere in rete sensazioni private, momenti personali o semplici pensieri. I blog, tuttavia, non hanno in comune la tecnologia che ne sta alla base. Possono cioè trovarsi in rete una miriade di motori-blog con differenti funzioni e limiti. Alcuni potrebbero avere il limite di non prevedere la possibilità di modifica preventiva dei testi inseriti da parte di soggetti diversi dal blogger.

 

Si pensi, per ipotesi, al fatto di diffamazione determinato da un commento inserito sul blog di Tizio il quale ultimo si trovi impossibilitato ad accedere ad internet, e non abbia, pertanto, la materiale possibilità di modificare o eliminare i contenuti inseriti nel proprio diario digitale. E' concepibile, in questo caso, l'assimilazione della figura dell'autore del blog a quella del direttore o vicedirettore responsabile di un mezzo di stampa al fine di affermarne la penale responsabilità in un'ipotesi come quella in esame?

 

Il vero nodo interpretativo, probabilmente, non è solo quello di verificare se sia corretto equiparare un blog ad un mezzo di stampa, ma anche quello di comprendere la motivazione che ha portato il Giudice aostano ad estendere analogicamente un elemento normativo della fattispecie di cui all'art. 596 bis al caso di specie, alla figura, cioè, dell'autore del blog.

 

L'art. 596 bis (che probabilmente avrebbe trovato una migliore collocazione sistematica in un art. 58 ter) contempla l'esclusione della prova liberatoria, come disciplinato dall'art. 596 c.p., anche agli imputati dei reati di cui agli artt. 57, 57 bis e 58 c.p. Non si tratta, pacificamente, di una norma penale incriminatrice, ma di una norma che trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di estendere l'exceptio veritatis anche al direttore, vicedirettore responsabile, editore e stampatore per i reati di cui al 57, al 57bis o al 58 c.p.

 

Arduo, quindi, affermare che Tizio, accusato di diffamazione, possa essere punito ai sensi dell'art. 596 bis, proprio perché tale norma non è incriminatrice.

 

Posto che il richiamo alla norma dell'art. 596 bis c.p. è, nel caso di specie, inconcludente, si può tuttavia ritenere plausibile l'attribuzione al blogger della qualifica di direttore o vicedirettore responsabile di un mezzo di stampa e, di conseguenza, ritenerlo responsabile per fatto altrui?

 

Una prima risposta a questa domanda la si rinviene già nel dato letterale della norma. L'esatta comprensione di un concetto richiamato da più norme, infatti, non può sfuggire ad un'analisi che sia, prima di tutto, letterale.

 

Si noti come l'aggravante del delitto di diffamazione di cui al terzo comma del 595 c.p. preveda l'aumento della pena “se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità [...]”. La norma di cui al 596 bis – che sancisce l'estensione dell'applicabilità della norma di cui al 596 c.p. alle ipotesi già richiamate – prevede espressamente tale estensione nell'ipotesi in cui la diffamazione sia commessa avvalendosi del “mezzo della stampa”. Il raffronto di queste norme induce l'interprete ad osservare la netta differenziazione del “mezzo della stampa” da “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” di cui all'art. 595 c.p. Nell'ultimo articolo richiamato, insomma, il legislatore voluit e dixit. Il blog, inteso come strumento idoneo alla comunicazione di massa, rientra certamente nell'alveo del terzo comma del 595 c.p. (tanto è ampia è la nozione di “qualunque altro mezzo di pubblicità”). Ovviamente “altro”, diverso, rispetto al mezzo della stampa.

 

Ma cosa è il “mezzo della stampa”? L'attenzione corre necessariamente alla norma di cui all'art. 1 della L. 8 febbraio 1948, n. 47 (c.d. Legge sulla stampa). La norma richiamata, nel fornire la definizione di stampa o stampato, espressamente recita: “Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”. Nel mezzo di stampa, o nello stampato devono coesistere necessariamente il requisito dell'essere un prodotto tipografico ed il requisito della pubblicità[4] (o della destinazione pubblica). Quantomeno sotto il primo profilo si dovrebbe escludere dal novero dei mezzi di stampa il sito internet che non è, certamente, sottoposto nè ad un sistema meccanico nè ad un sistema fisico-chimico.

 

La disquisizione sul significato da attribuire a “mezzo di stampa”, nell'ipotesi in esame, non è un mero divertissement, ma è l'ago della bilancia di un'ipotesi di interpretazione analogica in malam partem. Sul punto la giurisprudenza ritiene, correttamente, non estensibile il concetto di mezzo di stampa anche ai casi di uso del mezzo radiovisivo o di internet[5].

 

Si potrebbe obiettare che anche le informazioni contenute in un blog potrebbero sublimare in uno scritto “tipografico” per mezzo di una comunissima stampante collegata al computer. Tale riproduzione cartacea, tuttavia, difetterebbe del carattere della pubblicità, ossia dell'essere diffuso in forma scritta ad un numero indeterminato o indeterminabile di soggetti. Nell'ipotesi prospettata, infatti, è il ricevente, il web surfer, a decidere di rendere in forma scritta il testo diffamatorio. Non è peregrina l'eventualità che questo stesso soggetto, web surfer, assuma la veste di stampatore di cui all'art. 57 bis c.p. nel momento in cui si rendesse responsabile della pubblicazione con il mezzo della stampa dei testi diffamatori tratti da un sito internet.

 

E' interessante notare che il disegno di legge del 2004[6] sulla modifica delle norme di diffamazione contempli alcune modifiche sia alla legge sulla stampa che al codice penale, ed in particolare agli artt. 57 e 595 c.p. Per quanto riguarda la L. 47/1948, si prevede l'integrazione dell'art. 1 con un ultimo comma: «Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale». Ciò che desta particolare interesse è la similitudine tra i mezzi di stampa tradizionali ed i siti internet aventi, però, natura editoriale[7].

 

Nella medesima direzione si pone il novellando art. 57 c.p., attraverso il quale si prevede di estendere la responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile del periodico o della testata, radiofonica o televisiva per i “[...] delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione [...]”.

 

Ritenuta inapplicabile, per i motivi sopra esposti, la disciplina di cui all'art. 57 c.p. anche al gestore del sito internet, e ritenuta insussistente la possibilità di estendere analogicamente al sito internet il concetto di mezzo di stampa, occorre chiedersi se il blogger potrebbe essere comunque chiamato a rispondere per un fatto di diffamazione commessa da altri soggetti per il tramite del suo blog.

 

Nella sentenza in esame, l'aver parificato il gestore del sito internet al direttore o al vicedirettore responsabile dei mezzi di stampa avrebbe la funzione di estendere analogicamente la punibilità del blogger anche agli articoli di non pacifica provenienza. Questa operazione è correttamente configurabile come un'analogia in malam partem, ovviamente vietata nel nostro ordinamento.

 

Sarebbe stato, forse, possibile fondare per altra via la responsabilità penale del blogger con riferimento agli articoli diffamatori rimasti di dubbia paternità?

 

Si precisa che non tutti i blog sono uguali dal punto di vista tecnico. Occorre distinguere i blog in cui l'autore ha un controllo preventivo su ogni contenuto proposto per la pubblicazione, da quelli in cui l'autore ha un controllo eventuale e successivo all'inserimento dei contenuti da parte di terzi.

 

Si pensi ai blog in cui sia prevista la possibilità di inserire un commento agli articoli pubblicati: l'inserimento di questi commenti potrebbe essere subordinato alla “censura preventiva” del blogger. Si pensi, inoltre, ai blog che, per come progettati e strutturati, non prevedano la possibilità di esercitare un controllo preventivo ma solo uno successivo (perché ad esempio il blogger può decidere di eliminare proprio quel determinato commento X dal testo sconveniente).

 

Quid iuris? Nessun particolare problema interpretativo suscita la  prima delle ipotesi prospettate. Qualora la pubblicazione degli articoli sia subordinata alla preventiva autorizzazione del blogger, quest'ultimo potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo di concorso nel reato di diffamazione aggravato dal comma terzo del 595 c.p.

 

Maggiori perplessità, invece, presentano le ipotesi in cui il blogger non abbia un controllo preventivo sui contenuti inseriti.

 

Viene subito alla mente l'art. 40 cpv. c.p., secondo il quale non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Si può sostenere che il blogger abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento diffamatorio che attraverso il suo blog possa giungere a consumazione?

 

Si ritiene comunemente che la giuridicità dell'obbligo di attivarsi ai sensi dell'art. 40 cpv. possa derivare oltre che da norme di legge o da contratto anche da una precedente azione pericolosa del soggetto.

 

Unica fonte dell'obbligo giuridico d'impedire l'evento dannoso potenzialmente utilizzabile per spiegare la posizione di garanzia del blogger è quella che ha come presupposto l'attribuzione della qualifica di attività pericolosa alla gestione di un sito internet. Considerazione, quest'ultima, praticamente improponibile[8].

 

Ulteriore spunto di riflessione discende dalle norme del d.lgs. 70/2003 (ed in particolare dagli artt. 14-17) la cui applicazione potrebbe ipotizzarsi anche in tutti quei casi in cui taluno, ad esempio, sfrutti commercialmente spazi internet concedendo servizi blog preconfezionati. Qui si innesta il problema  della responsabilità del “prestatore di un servizio della società dell'informazione” sui contenuti inseriti da soggetti terzi rispetto agli acquirenti degli spazi-blog. Ci si potrebbe chiedere, in sostanza, se le norme di cui al d.lgs 70/2003 appena richiamate siano idonee a far sorgere una posizione di garanzia in capo al “prestatore di un servizio della società dell'informazione” così come definito dallo stesso d.lgs[9].

 

In conclusione si deve prendere atto della sofferenza del nostro ordinamento penale a stare al passo con le innovazioni in campo tecnologico ed a celare il proprio anacronismo. Tuttavia lo strumento dell'analogia in malam partem non può essere, certo, un palliativo a tale invecchiamento.

 


Francesco Paolo Micozzi - Studio Legale Nati, Cagliari - giugno 2006

 

(riproduzione riservata)

 



[1]La sentenza: http://www.penale.it/doc/Trib_Aosta_Sent_26_05_2006_10_6_2006.pdf

 

[2]http://www.giuristitelematici.it/modules/bdnews/article.php?storyid=644 breve commento di Daniele Minotti sulla vicenda.

 

[3]http://it.wikipedia.org/wiki/Blog

 

[4] Cfr. Vincenzo Zeno Zencovich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa, in http://www.beta.it/edit

 

[5]Trib. Milano, 18 marzo 2004; Trib. Roma, 20 marzo 1995; Trib. Oristano, 25 maggio 2000.

 

[6]http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=14&id=120731

 

[7]Per un interessante approfondimento sul concetto della natura editoriale dei siti internet si veda Stefania Tabarelli De Fatis, La proposta di riforma della disciplina sulla diffamazione a mezzo Internet, in Diritto dell'internet, 2, 2006, 193 ss.
L'autrice specifica che la nozione di prodotto editoriale non può prescindere dal richiamo alla L. 62/2001 la quale definisce, all'art. 1, il prodotto editoriale come quello “realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo anche elettronico”. In base al terzo comma art. 1 L. 62/2001 ai prodotti editoriali si applicano gli articoli 2 e 5 della legge sulla stampa. Da ciò deriva, oltre alla necessaria indicazione di luogo e anno di pubblicazione, nome e domicilio dell'editore etc. (art. 2 L. 47/1948), l'obbligo di registrazione presso la cancelleria del Tribunale (art. 5 L. 47/1948) anche per i giornali e riviste online.
Non è mancato chi, in giurisprudenza, ha visto la ovvia equiparazione internet-stampa proprio in virtù dell'obbligo di registrazione derivante dalla L. 62/2001 (a tal proposito si veda http://www.interlex.it/testi/or010607.htm.

 

[8]Nello stesso senso Trib. Milano, Sez. V Pen. collegiale, n. 1993 del 25 febbraio 2004

 

[9]Su questo tema si veda D. Minotti, Responsabilità penale: il provider è tenuto ad "attivarsi"?, in http://www.interlex.it/.    

 

 
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