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Penale.it - Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 20 giugno 2006 (dep. 12 settembre 2006), n. 30065/2006 (955/2006)

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Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 20 giugno 2006 (dep. 12 settembre 2006), n. 30065/2006 (955/2006)
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Lesioni colpose da sinistro stradale: il conducente deve far indossare le cinture ai suoi passeggeri

                        REPUBBLICA ITALIANA
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                        SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Lionello - Presidente
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
                         SENTENZA
sul ricorso proposto da S.E., nato il ..., avverso la sentenza del 07/07/2004 della Corte d'Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita  in  pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Brusco Carlo Giuseppe;
Sentito il Procuratore Generale Dr. Ferri Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte
                               OSSERVA
S.E. ha proposto ricorso avverso la sentenza 7 luglio 2004 della Corte d'Appello di Torino che ha confermato la sentenza 9 aprile 2003 del Tribunale di Asti che l'aveva condannata alla pena di Euro 200,00 di multa per il delitto di lesioni colpose lievi in danno di C.V..
I giudici di merito hanno ritenuto accertato che l'imputata avesse per colpa cagionato le lesioni in questione avendo perso il controllo dell'autovettura da lei condotta sulla quale era trasportata la persona offesa.
A fondamento del ricorso si deduce con un primo motivo l'inosservanza od erronea applicazione della legge penale perchè l'affermazione di responsabilità sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni interessate della persona offesa e non sarebbero state accertate le modalità e la causa dell'incidente; con il secondo motivo si deduce invece la mancanza e manifesta illogicità della motivazione perchè i giudici di merito non avrebbero considerato che l'unica causa
dell'incidente era costituita dall'aver omesso, la persona offesa, di allacciare le cinture di sicurezza.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e in quanto introduce nel giudizio di legittimità circostanze di fatto che non possono essere apprezzate da questa Corte.
La prima censura proposta dalla ricorrente, oltre che porre in discussione la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito, neppure ne propone una alternativa in presenza di una motivazione adeguata che ha ritenuto accertato che l'imputata avesse perso il controllo del veicolo da lei condotto. 
Nè rileva che questa ricostruzione fosse fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa ritenute peraltro attendibili dai giudici di merito.
Sotto diverso  profilo la tesi della riconducibilità dell'evento a colpa esclusiva della persona offesa è manifestamente  infondata posto che è obbligo del conducente verificare che i trasportati facciano uso delle cinture di sicurezza ed essendo stato accertato in fatto, nel caso in esame, che l'imputata neppure si era preoccupata di invitare la passeggera ad allacciarle.
Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.
Con riferimento a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della palese violazione dei limiti del giudizio di legittimita'.
                               P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006
 
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