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Penale.it - Ordinanza propositiva del conflitto di competenza. Tribunale di Piacenza, G.i.p. dott. Pio Massa, 24.11.06

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Ordinanza propositiva del conflitto di competenza. Tribunale di Piacenza, G.i.p. dott. Pio Massa, 24.11.06
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Circolazione stradale - Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - conflitto negativo di competenza

Tribunale di Piacenza, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Ordinanza propositiva di comflitto di competenza
Il Gip dott. Pio Massa
visti gli atti relativi al p.p. n. - e n. - contro A.G., nato a - e residente in - assistito dall'avv. -
IMPUTATO
a) del reato di cui all'art. 187 c. 7 CdS, come modificato da ultimo con L. 214/03 di conversione del D.L. 151/03, per aver guidato l'autovettura tg.- in condizioni di alterazione psicofisica legata all'uso di sostanze stupefacenti.
In s. il -
b) del reato di cui all'art. 187 c. 8 CdS, come modificato da ultimo con L. 214/03 di conversione del D.L. 151/03 perchè in relazione alla guida del veicolo nelle condizioni indicate nel capo precedente, rifiutava l'accertamento dello stato di alterazione psicofisica legata all'uso di sostanze stupefacenti.
In S. il -
 
Pronuncia la seguente 
ORDINANZA
PREMESSO IN FATTO
A seguito di notizia di reato segnalata dai CC di S. in data -, il Pm presso la Procura della Repubblica di Piacenza autorizzava la citazione in giudizio di G.A. avanti al Giudice di pace di - onde rispondere della contravvenzione di cui all'art. 187 cds.
All'udienza del 29 giugno 2006 il GdP dichiarava con sentenza che la competenza a decidere apparteneva al Tribunale, ritenendo che a seguito della L. 1/8/03 n. 2014 era stata sottratta, in favore del Tribunale, al giudice di pace non soltanto la competenza a conoscere del reato di cui all'art. 186 CDS (guida sotto l'influenza dell'alcool) ma anche dell'omologo reato di cui all'art. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti).
Il PM, ricevuti gli atti restituiti, ha richiesto a questo GIP decreto penale di condanna del G.A. per i due fatti reato sopra rubricati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con D. L.vo 274/00 sono state attribuite al giudice di pace anche competenze penali: i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace sono stati specificamente indicati all'art. 4 e tra tali reati erano indicati (punto q) in particoalre i reati di cui agli artt. 186 e 187 CdS.
Con D.L. 27/6/03 n. 151, conv. in L. 1/8/03 n. 203 si è proceduto a modificare numerose disposizioni del Codice della Strada.
Anche gli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) sono stati riformulati: in particolare al comma 2 dell'art. 186, dopo l'indicazione della pena edittale prevista, è stata aggiunta la frase: "Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale".
Per quanto riguarda invece il testo del nuovo art. 187 CdS, nessun accenno è stato fatto ad una mutata competenza per materia.
L'unico collegamento con l'art. 186 Cds è costituito dal rinvio alle sanzioni in esso previste: secondo i commi 7 e 8 dell'art. 187, in caso di guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, e di rifiuto delle procedure di accertamento, si applicano le sanzioni di cui all'art. 186 c. 2.
Alla stregua dei suesposti dati normativi appare chiaro che l'unica conclusione ed interpretazione lecita e possibile è quella secondo cui per effetto della L. 203/03 è stata tolta la competenza per materia al Giudice di pace solo per quanto riguarda i fatti/reato di cui all'art. 186 cds, mentre in relazione alle fattispecie di cui all'art. 187 cds rimane la competenza per materia del Giudice di pace prevista dall'art. 4 lett. q) D. L.vo 274/00.
Il risultato, dal punto di vista sistemico, non appare certamente esaltante ma, anche ammesso che vi sia stato un "errore" del legislatore, tocca al legislatore stesso porvi eventualmente rimedio, non essendovi - ad avviso di questo giudice - spazi interpretativi che permettano di affermare che anche la cognizione del reato di cui all'art. 187 Cds è stata trasferita al Tribunale.
Aderendo alla prospettazione sopra esposta, la Suprema Corte, con due sentenze (sezione 1^ nn. 35628/05 e 12922/05, quest'ultima propruio su identico conflitto di competenza sollevato da questo giudicante) ha già affermato la competenza del giudice di pace.
Deve pertanto concludersi che il giudice di pace ha erroneamente denegato la propria competenza a giudicare l'imputato per il reato di cui all'art. 187 Cds e che questo Gip non può emettere, essendo incompetente per materia, il decreto penale richiesto dal Pm.
PQM
visti gli artt. 28 e 30 c.p.p.,
solleva conflitto negativo di competenza in relazione alla sentenza 29/09/06 del Giudice di pace di - nel p.p. contro G.A. e rimette copia degli atti necessari alla sua risoluzione alla Suprema Corte di Cassazione.
Piacenza il 24 novembre 2006  
 
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