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Penale.it - Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 25 ottobre 2007 (dep. 4 gennaio 2008), n. 60

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Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 25 ottobre 2007 (dep. 4 gennaio 2008), n. 60
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Successione di tariffe e patrocinioa spese dello Stato: per la liquidazione degli onorari valgono gli stessi principi elaborati in materia civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere
Dott. IACOPINO Silvana Giovanni - Consigliere
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:
1) C.S.;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l’ordinanza del 10/10/2005 del Tribunale di Milano;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MarcoRocco Blaiotta;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Santi Consolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Il Tribunale di Milano ha liquidato gli onorari e le spese dovuti all'avvocato C.S. quale difensore di imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti.

A seguito di opposizione avanzata dal legale, il Tribunale ha parzialmente riformato il provvedimento in questione.

2. Ricorre per cassazione il C. tramite il proprio difensore deducendo due motivi.

2.1 Con il primo si lamenta che il giudice dell'opposizione ha condiviso l'assunto del primo giudice ed ha affermato il principio che gli onorari vanno liquidati sulla base delle tariffe vigenti nell'epoca in cui è stata prestata la specifica attività professionale; e che quindi, le tariffe introdotte con il decreto ministeriale 8 aprile 2004 n. 127 trovano applicazione solo per le attività difensive successive al 2 giugno 2004.
Tale principio è oggetto di censura: si osserva che, pur non riscontrandosi precedenti nella giurisprudenza penale di questa Corte, non vi sono ragioni per non applicare il principio consolidato nella giurisprudenza civile secondo cui i compensi vanno liquidati, nel caso di successione di tariffe, sulla base di quella in vigore nel momento in cui l'attività difensiva si è esaurita.

2.2 Con il secondo motivo si deduce che, senza ragione, il giudice dell'opposizione non ha liquidato al difensore le competenze inerenti a quella stessa procedura incidentale.
Tale diniego è in contrasto con l’articolo 75, D.P.R. n. 115 del 2002, che esplicitamente statuisce che l'ammissione al patrocinio è valida anche per tutte le eventuali procedure derivate ed incidentali comunque connesse.

3. Il provvedimento impugnato reca effettivamente la succinta enunciazione, indicata dal ricorrente, che gli onorari vanno liquidati sulla base delle tariffe in vigore nel momento in cui veniva esercitata ciascuna attività defensionale.
Lo stesso decreto, senza specifica motivazione, ha ritenuto dovute le spese inerenti al giudizio di opposizione, così implicitamente escludendo il diritto agli onorari.

Alla luce di tali enunciazioni, ambedue i motivi di ricorso sono fondati.

3.1 Nella giurisprudenza penale di questa Corte non si rinvengono precedenti specifici.
Tuttavia non si riscontrano ragioni che contrastino l'applicazione del principio, consolidato nella
giurisprudenza civile, secondo cui, atteso il carattere nel complesso unitario dell'attività defensionale, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va
effettuata in base alla tariffa vigente ai momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimià vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio (da ultimo, tra le tante, Cass. 3^, 11 marzo 2005, rv. 581371).

3.2 Il richiamato art. 75 statuisce al comma 1 che l'ammissione al patrocinio è valida anche per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

Il successivo comma 2 chiarisce che la disciplina si applica, in quanto compatibile, a varie procedure come quella esecutiva, di sorveglianza e simili, sempre che "l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore".
Tale formulazione rende chiaro che il riferimento alle procedure "derivate ed accidentali" riguarda il contenzioso che trova comunque la radice genetica nella situazione giuridica soggettiva afferente direttamente al soggetto interessato e che ha determinato l'ammissione al patrocinio.
Si vuol dire che "interessato" direttamente alla procedura incidentale deve essere il soggetto ammesso al patrocinio: in tale caso, la tutela della situazione giuridica fatta valere può aver luogo attraverso l'attività defensionale a spese dello Stato.
Per converso la disciplina non trova applicazione quando l'interesse fatto valere afferisce esclusivamente ad un soggetto diverso.

Tuttavia la pretesa del difensore ricorrente è comunque fondata.
Egli ha fatto valere un proprio diritto ai sensi degli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, ed è risultato vincitore nel relativo giudizio; sicchè la Corte ritiene che non vi sia ragione di non applicare il principio civilistico che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., prevede il diritto della parte vittoriosa alle spese ed agli onorari.

4. In conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio.

P.Q.M.



Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2008

 
 
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