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Penale.it - Tribunale di Cagliari, Ordinanza 22 aprile 2008 (dep. 4 giugno 2008), dott. Claudio Gatti

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Tribunale di Cagliari, Ordinanza 22 aprile 2008 (dep. 4 giugno 2008), dott. Claudio Gatti
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Il Tribunale di Cagliari ha disposto (con ordinanza conseguente ad impugnazione di provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi) che la richiesta di liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore d'ufficio del cosiddetto "irreperibile di fatto" debba essere accolta anche nelle ipotesi in cui l'imputato - resosi successivamente irreperibile - abbia, in sede di udienza di convalida dell'arresto, eletto domicilio presso il difensore. Sarà, tuttavia, necessario che sussistano ulteriori elementi che evidenzino la non rintracciabilità dell'imputato e, quindi, la sua condizione di irreperibile di fatto (si pensi al caso in cui si tratti di straniero extracomunitario senza domicilio o dimora in Italia; che sia stato trovato in possesso di documenti falsi; che il giudice abbia dato il nulla osta per l'espulsione amministrativa, e così via). Il Tribunale di Cagliari, pertanto, accoglie l'orientamento "sostanziale" in relazione al concetto di irreperibilità adottato negli artt. 116 e 117 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Presidente ff. ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
in camera di consiglio, nel procedimento iscritto al N°XXX /08 V.G. avente ad oggetto il ricorso ex art. 84 e 170 D.P.R. 30/5/2002 N°115 depositato in data 22 febbraio 2008 col quale l'Avv. RN del Foro di Cagliari, difensore d'ufficio di Z.G., condannato nel procedimento penale iscritto al N° XXXX/05 RNR, ha impugnato il provvedimento in data 28 novembre 2007, notificato il 2/2/2008 al difensore, col quale il giudice monocratico del Tribunale di Cagliari ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi proposta dallo stesso avvocato.
 
- Vista la delega all'esercizio delle funzioni di cui trattasi, in data 18 luglio 2007, del Presidente dell'intestato Tribunale;
- letti gli atti del procedimento sopra richiamato;
- sentito l'opponente all'udienza camerale del 22/4/2008, sciogliendo la riserva ivi assunta,
OSSERVA:
Col provvedimento tempestivamente impugnato in questa sede, il giudice monocratico del Tribunale di Cagliari ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi presentata dall'Avv. RN ai sensi dell'art. 117 DPR 115/2002 trattandosi di imputato irreperibile di fatto, ritenendo che nella specie il ZG, difeso d'Ufficio dall'istante, non potesse essere considerato irreperibile in quanto in sede di udienza di convalida del suo arresto aveva eletto domicilio presso lo stesso difensore.
Col ricorso in trattazione la difesa del ZG ha lamentato che quella che compariva al verbale di udienza di convalida dell'arresto del ZG non poteva essere considerata un' elezione di domicilio e che in ogni caso, in realtà il suo assistito, cittadino extracomunitario oggetto di provvedimento di espulsione, solo formalmente aveva eletto domicilio presso il proprio studio, in quanto dopo il processo in questione non aveva più dato notizie di sé; ha aggiunto il difensore che non vi era modo di rintracciare il medesimo.
L'opponente ha chiesto che, in riforma del decreto impugnato, venisse liquidata la sua istanza.
All'odierna udienza camerale il ricorrente ha depositato rituale notifica del ricorso alla Agenzia delle Entrate di Cagliari ed ha insistito nel ricorso, chiedendone l' accoglimento.

 
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Innanzi tutto si deve chiarire che il primo giudice ha rigettato la richiesta tenendo conto dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità circa la rilevanza, per i fini che qui ci occupano, dell'irreperibilità di fatto oltre e al di là di quella di diritto ex artt. 159 e 161 c.p.p., ma escludendo comunque che il caso in esame, caratterizzato dall'avvenuta elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato, potesse rientrare tra quelli di irreperibilità che esonerano il difensore, per ottenere la liquidazione delle proprie spettanze, dal preventivo esperimento delle procedure per il recupero del proprio credito.
Circa il concetto di "irreperibile" adottato nelle norme di cui agli artt. 116 e 117 citati, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha oscillato tra una concezione di carattere per casi dire "formale", legata indissolubilmente alla sussistenza di un formale provvedimento dichiarativo in tal senso (Cassaz. Sez. IV, 10804/2003) ed altro indirizzo di carattere per cosi dire "sostanziale" (Cassaz. Sez.I 32284 e Sez. IV 6519 entrambe del 2003), secondo il quale occorre avere riguardo, per i fini che qui interessano, non alla formale dichiarazione di irreperibilità dell' indagato o imputato da parte del giudice, bensì a tutti i casi in cui il difensore d'ufficio si trovi nell'impossibilità di rintracciare l'imputato per esercitare le azioni di recupero (cfr. anche Cassaz. 14/3/2004 N°10367) .
La più recente giurisprudenza della S.C. sembra assestata su tale ultimo indirizzo (cfr. Cassaz. Sez. IV, 19/6/ 2007 N°28142 e 17/10/2007 N°4153) che convince maggiormente anche questo giudice. Esso appare più aderente al dettato normativo ed allo spirito della norma, inteso ad evitare defatiganti azioni di ricerca e recupero dei crediti (i cui oneri, sarà bene ricordare, graverebbero ulteriormente sulle casse dell'erario, considerato che da tempo la stessa S. C. ha chiarito che le spese del procedimento ci vile di accertamento del credito e quelle della procedura esecutiva costituiscono voci ripetibili da parte del difensore) laddove vi sia ragionevole motivo di ritenere che il soggetto  difeso d'ufficio e debitore non sia rintracciabile.
 
Ciò non significa che il difensore non abbia l'onere di dimostrare le "vane ricerche" da parte sua del debitore, ma solo che l'irreperibilità del debitore va valutata caso per caso e così pure l'attività del difensore espletata per reperire il debitore.
Nell'affermare tale principio la Suprema Corte ha sottolineato la necessità di valutare il singolo caso, giungendo a dire che le dichiarazioni formali di irreperibilità ex artt. 159 e 161 c.p.p. non solo non sono indispensabili per ritenere in questa materia un soggetto irreperibile, ma addirittura sono talvolta non determinanti, nel senso che un soggetto pur dichiarato irreperibile potrebbe non essere tale perché, in sostanza, rintracciabile dal difensore con la normale diligenza (Cassaz. Sez. 4 19/6/2007 N°28142: in questa sentenza la Corte ha preso in considerazione un caso analogo a quello qui in esame in cui uno straniero aveva dichiarato di essere senza fissa dimora e, forse - il dato non è chiaro - eletto domicilio ed ha riconosciuto la correttezza della deduzione difensiva che si trattasse di un soggetto di fatto irreperibile).
Ancor più chiaramente la stessa Corte ha ribadito il concetto che occorre avere riguardo alla "sostanziale irrintracciabilità" dell'assistito, per identificare a questi fini il soggetto irreperibile, aggiungendo che tale situazione deve emergere al momento in cui il difensore sia in grado di azionare la sua pretesa creditoria, non prima (Cassaz. Sez. 4, 17/10/2007 N°4153).
Orbene nella specie concorrono vari elementi al fine di considerare l'assistito dall'istante non rintracciabile ed irreperibile di fatto, quali, la circostanza che si trattasse di uno straniero extracomunitario; che lo stesso non avesse residenza, domicilio e neppure dimora in Italia; che sia stato arrestato perché trovato in possesso di un documento valido per l'espatrio falso; che sia stato arrestato mentre tentava di imbarcarsi su un aereo diretto a Londra; che non avesse dato precise indicazioni neppure sul luogo di nascita; che in sede di convalida dell'arresto il giudice avesse dato nulla osta per l'espulsione amministrativa.
Tutti questi elementi inducono a ritenere per certo che si trattasse di straniero "di passaggio", che intendeva abbandonare il territorio italiano quanto prima.
A ritenerlo irrintracciabile non osta certo la formale dichiarazione di elezione di domicilio presso il difensore ai fini del processo penale; è pur vero che il difensore può rifiutare la domiciliazione presso di sé ma ciò appare un dato non decisivo nel tema trattato (come pure, dunque, la soluzione del quesito che si tratti o meno di elezione di domicilio). Anche nelle pronunce della S.C. sopra richiamate, nelle quali l'elezione di domicilio parrebbe essere causa ostativa del ricorso alla norma di cui all'art. 117 cit., in realtà la Corte afferma in ogni caso la prevalenza della irrintracciabilità di fatto.
Nella specie, anche a voler ritenere che gravasse sul difensore l'onere di ricerche dello straniero, non si comprende invero come, tale onere, avrebbe dovuto essere assolto in concreto, neppure con la diligenza di grado più elevato: si trattava di soggetto di cui neppure era dato conoscere il luogo di nascita, senza residenza, domicilio e dimora; era oggetto di provvedimento di espulsione ed era stato arrestato mentre cercava di allontanarsi dall'Italia, così mostrando di voler abbandonare il territorio nazionale. Inoltre non risulta che il sistema centrale carcerario sia tenuto a dare notizie ai difensori circa l'identità dei detenuti, cosicché occorre porsi la domanda di come avrebbe potuto effettuare qualche ricerca nel caso di specie il difensore istante, per concludere che niente avrebbe potuto fare al riguardo.
Il dato formale dell'elezione di domicilio, in tal caso, deve soccombere alla evidenza del ben diverso dato sostanziale (a meno di non ritenere che il difensore avrebbe dovuto cercare l'assistito presso di sé, ipotesi a dir poco irrazionale).
In conclusione deve ritenersi che correttamente nella specie il difensore abbia inoltrato domanda di liquidazione dei suoi compensi ex art. 117 DPR cito e che di conseguenza il provvedimento di diniego vada riformato.
Alla difesa spettano i compensi di cui al dispositivo.
 
P.Q.M.
Visti gli artt. 116,117,84,170 DPR 30/5/2002 N°115, 29 e segg. 1. 13/6/1942 N° 794, vista la vigente tariffa forense, accoglie il ricorso e per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, liquida all'Avv. RN, per il titolo di cui alla precedente parte motiva, la complessiva somma di euro 592,50 a titolo di onorario per l' opera prestata, oltre a spese forfettarie in ragione del 12,50% degli onorari, IVA e CPA se dovute.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
 
    Cagliari 22 aprile 2008     Il Presidente ff. dott. Claudio Gatti
 
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