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Penale.it - Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 1° aprile 2008 (dep. 22 settembre 2008), n. 36313

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Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 1° aprile 2008 (dep. 22 settembre 2008), n. 36313
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Patrocinio a spese dello Stato: i valori medi non possono mai essere superati

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VISCONTI Sergio - Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo nei confronti di:
1) D.G.;
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l’ordinanza emessa in data 13.01.2006 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Oscar Koverech;
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale Dr. Anna Maria De Sandro che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO

1. - In data 21.09.2005 La Corte di Assise di Appello di Palermo liquidava all'Avvocato D.G. la somma di Euro 3.568,73 per l'attività svolta in qualità di difensore di P.A., imputato ammesso al programma di protezione con il riconoscimento di misure di assistenza economica, incluse le spese legali, nell'ambito del procedimento penale n....

1.1. - Il Procuratore Generale presso quella Corte di Appello presentava opposizione al decreto deducendo la esorbitanza della liquidazione rispetto alle reali attività professionali svolte dal predetto avvocato e al limitato impegno richiesto dalla natura delle questioni trattate nel procedimento.

1.2. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Presidente della Corte di Assise di Appello di Palermo rigettava l'opposizione ritenendo l'entità dei compensi liquidati rispondente alla semplicità delle questioni affrontate nell'interesse del P. e ai risultati raggiunti e sottolineando la legittimità della liquidazione dei compensi anche per la partecipazione a udienze in cui aveva assistit agli interventi dei difensori degli altri imputati "stante l'interesse del difensore di essere presente alle stesse per il corretto espletamento del mandato affidatogli".

2. - Il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo mancanza assoluta di motivazione, manifesta illogicità della motivazione apparente e violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82.

Sostiene che il compenso spettante al citato difensore sarebbe stato liquidato in misura eccessiva rispetto alle reali attività professionali svolte evidenziando, tra l'altro che l'Avv. D. "non aveva partecipato a tutte le udienze ma era stato sostituito a sei udienze su dieci" che, dunque, la liquidazione andava effettuata nella misura minima, "visto che alla discussione delle altre parti era stato quasi sempre presente il sostituto del difensore".

3. - Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1 - Al riguardo va rilevato che il principio cardine cui deve attenersi il giudice nella liquidazione dei compensi ai difensori (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) rimane quello secondo cui devono essere rispettati i criteri e le tabelle professionali: unico preciso limite è il non superamento dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, relative ad onorari, diritti ed indennità, cioè a dire, determinato il minimo ed il massimo dei compensi ed accertati i minimi dagli stessi, deve essere fatta una comparazione per individuare il valore medio che "in ogni caso" non può essere superato.

Nell'ambito di questa discrezionalità, vincolata dal tetto massimo, viene inserito un secondo criterio - integratore e non modificativo del primo - per determinare tra il minimo dei compensi ed il valore medio degli stessi, la somma da liquidarsi.

A tal fine è necessario che il giudice tenga conto dell'impegno professionale del difensore, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa; giudizio, questo, di estrema difficoltà e delicatezza che, attenendo al merito dell'attività difensiva, solo il giudice, avanti al quale la stessa è stata esplicata, può valutare.

E ciò sempre operando una interpretazione costituzionale, nel senso che il diritto alla difesa deve valutarsi nella maniera più ampia possibile, considerando che, innanzi tutto, è essenziale anche la mera presenza del difensore alle udienze (altrimenti ne verrebbe un rinvio dell'udienza), ed è altrettanto necessaria la presenza vigile e costante del difensore, quando anche si svolga un'attività istruttoria, o requisitoria o arringhe relative ad altri imputati, perchè ogni elemento può essere essenziale alla costruzione della tesi difensiva.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha dimostrato di aver valutato l'attività di assistenza in concreto svolta in favore del P. ed i risultati raggiunti, con espresso riferimento alla partecipazione a dieci udienze dibattimentali, delle quali: la prima (in data 23.12.2003) dedicata ad attività ordinamentali quali la sospensione dei termini di custodia cautelare; la seconda (in data 12.02.2004) alla relazione della causa e all'esame delle richieste di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale; la terza (in data 26.02.2004) e la quarta (in data 11.03.2004) alla requisitoria del P.G. e le rimanenti alla discussione dei difensori degli imputati.

Premesso che, per consolidato orientamento di questa Suprema Corte, al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato compete il compenso per l'attività difensiva svolta dal sostituto (cfr. Cass. Sez. Un. 30.06.2004, n. 30433, P.G. in proc. Turrisi e altro, rv. 228233), non si comprende perchè la difesa svolta da detto sostituto debba essere liquidata, secondo il ricorrente P.G., con il compenso minimo previsto dalle tabelle.

La Corte di Assise di Appello, nel provvedimento impugnato, nel ritenere che "il compenso del difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio o a programma di protezione, per la partecipazione alle udienze in camera di consiglio o dibattimentali, deve essere determinato per le udienze di mero rinvio sulla base di quanto previsto dal n.2 della tabella allegata alla tariffa penale, mentre per la partecipazione e l'assistenza del difensore ad attività istruttorie ovvero a udienze di discussione devono applicarsi i parametri di cui ai nn. 4 e 5 della tabella", si è correttamente attenuta all'orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 4, 16.03.2005, n.40041, Amato n.232431), secondo cui, "in materia di patrocinio dei non abbienti, per la partecipazione del difensore a udienze dibattimentali o camerali (anche quelle in cui la trattazione
è svolta dal P.M. o da altri difensori) i compensi vanno liquidati secondo quanto previsto dal n. 5 della tabella allegata al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 di approvazione della tariffa professionale; per la partecipazione alle udienze dove venga svolta solo attività istruttoria, vanno liquidati i compensi secondo il n. 4 della tabella medesima, e per la partecipazione alle udienze di mero rinvio
l'attività defensionale deve essere retribuita ai sensi del n.2 della citata tabella (compensi per esame e studio)".

3.2. - Ciò premesso, tenuto altresì conto che, che nel caso di specie, non sono stati riconosciuti compensi superiori al valore medio delle tariffe professionali in vigore, non risulta ravvisatale la denunciata violazione di legge.

In tale contesto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2008
 
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